Approfondimento sintetico sui requisiti e le modalità di accertamento e di mantenimento dello stato di disoccupazione dopo il dl n. 4/2019.

Stato di Disoccupazione

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego". 

L’articolo 4, co. 15-quater del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 precisa, inoltre, che si considerano in stato di disoccupazione “anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisposta ad una imposta lorda inferiore alle detrazioni per reddito spettanti”.

L'accertamento dello stato di disoccupazione è, pertanto, connesso alla presenza dei seguenti requisiti: a) risultare privi di impiego (cioè il soggetto non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa né autonoma, né subordinata, né parasubordinata) oppure essere lavoratori dipendenti o parasubordinati con un reddito annuo (dal 2022) non superiore a 8.174€ (5.500€ nel caso di lavoratori autonomi); b) aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Tale ultimo requisito, la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), può essere adempiuto attraverso la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro (per i lavoratori non beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito) o, implicitamente, per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito, attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito Inps (Circ. Inps 194/2015, punto 4). Successivamente alla DID il lavoratore, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro 30 giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato (art. 21 Dlgs 150/2015). In mancanza, l’assicurato è convocato direttamente dal centro per l'impiego.

Nel patto il lavoratore indica la disponibilita' alle svolgimento delle seguenti attivita': a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro. La violazione degli obblighi del patto è fonte di precise conseguenze per il lavoratore che possono portare dalla decurtazione parziale delle prestazioni di sostegno al reddito sino alla loro revoca integrale e alla perdita dello stato di disoccupazione nelle inadempienze più gravi.

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario, tra l’altro, per avere accesso alla NASPI e alla DIS-COLL (artt. 3 e 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015) nonchè per conseguire alcune prestazioni previdenziali (ad esempio, l’APE sociale e la cd. quota 41).

Decadenza dallo stato di disoccupazione
A seguito dell’intervento di cui all’articolo 4, co.15-quater del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 lo stato di disoccupazione viene conservato a seguito di rioccupazione se il reddito da lavoro dipendente e assimilato (es. rapporti di lavoro parasubordinato) derivante dal nuovo rapporto di lavoro si mantiene al di sotto di 8.174€ annui (5.500 euro nel caso di lavoro autonomo). A questo principio c'è, tuttavia, un temperamento offerto dall'art. 19, co. 3, Dlgs 150/2015 secondo cui l'eventuale rioccupazione in attività lavorativa subordinata sino a sei mesi determina solo la sospensione (e non la decadenza) dello stato di disoccupazione. Di conseguenza nell’ipotesi di un contratto di lavoro non superiore a sei mesi anche ove il reddito da lavoro dipendente fosse superiore a 8.174€ il lavoratore incorrerebbe nella sola sospensione dello stato di disoccupazione. La medesima eccezione, a ben vedere, non è replicata nei confronti dei rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato di durata sino a sei mesi. Si rammenta che non incide sullo stato di disoccupazione lo svolgimento di prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del dl n. 50/2017, lo svolgimento di tirocini extracurricolari e i lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili.

Prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie
Per effetto della Riforma del Jobs Act l'accertamento dello stato di disoccupazione non è più necessario per il conseguimento delle prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie. Ciò allo scopo di evitare l'erogazione dei servizi di politiche attive verso soggetti non disponibili alla ricerca effettiva di un nuovo lavoro. In tal caso il co. 7 dell'articolo 19 del Dlgs 150/2015 definisce tali soggetti in condizione di "non occupazione". La condizione di "non occupazione" è quella di coloro che non sono occupati in un'attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.174, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 5.500 per il lavoro autonomo. In quest'ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di "non occupazione" che può essere autocertificata dall'utente (art. 19 comma 7 del d. lgs. 150/2015), autocertificazione che le amministrazioni interessate provvederanno poi a verificare.

Documenti: Circolare del Ministero del Lavoro 34/2015; Circolare Anpal 1/2019

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