Settima Salvaguardia, Termini più ampi per i lavoratori in mobilità

Franco Rossini Martedì, 22 Marzo 2016
L'Inps detta le istruzioni per l'accesso alla salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile. 
L'Inps conferma che per i lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale non è necessario avere stipulato un accordo governativo o non governativo entro il 31 dicembre 2011 ai fini dell'ammissione alla settima salvaguardia. Ma solo che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta nei termini di legge cioè entro il 31 dicembre 2012 o entro il 31 dicembre 2014.

La novità arriva con la Circolare Inps 50/2016 con la quale l'istituto scioglie le riserve, in ritardo rispetto a quanto si sarebbe aspettato (i termini per l'ammissione alla salvaguardia sono scaduti lo scorso 1° marzo 2016), relative all'articolo 1, comma 265 lettera a) della legge 208/2015 (profilo dedicato ai cd. lavoratori in mobilità) sul quale si erano addensati i maggiori dubbi interpretativi. 

L'Inps, coerentemente con quanto si era detto già su pensionioggi.it nelle scorse settimane, afferma che in questo profilo di tutela ci sono due sotto-profili distinti l'uno dall'altro a seconda se l'azienda esodante sia cessata o coinvolta in procedure concorsuali, come ad esempio il fallimento, oppure no. Fermo restando che, in entrambi i casi, i lavoratori devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.2012 o entro il 31.12.2014 e che devono aver maturato il diritto a pensione, con le vecchie regole, entro il termine dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile (o entro i successivi 12 mesi se la cessazione del rapporto è avvenuta entro il 31.12.2012), nel primo caso non è necessaria la presenza (anche) di un accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011 requisito invece richiesto laddove la cessazione del rapporto di lavoro non sia avvenuta a seguito di fallimento o di cessazione dell'attività. L'Inps non lo dice ma in questo secondo caso la cessazione dell'attività o l'avviamento alle procedure di fallimento dovrà essere avvenuta, quindi, in tempo utile per consentire la risoluzione del rapporto di lavoro, quindi non oltre il 31 dicembre 2014. 

I trattamenti. Detto questo l'Inps ricorda che i potenziali destinatari della salvaguardia di cui alla lettera a) sono: 1) i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.) (mobilità ordinaria); 2) i lavoratori provenienti da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) (TSE) o; 3) che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (TSE ex lege 451/1994). 

Requisiti. A prescindere dal tipo di ammortizzatore concesso il lavoratore può accedere alla salvaguardia a condizione che il licenziamento sia avvenuto: 1) entro il 31-12-2012 e che perfezioni il diritto a pensione, secondo le vecchie regole (es. 40 anni di contributi o quota 97,3), entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari; 2) entro il 31-12-2014 ma in tal caso il diritto a pensione deve essere perfezionato entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

Durata dell'indennità. Un ultimo chiarimento arriva anche circa la durata delle prestazioni di indennità che, come detto, incidono sul termine entro cui deve essere maturato il diritto a pensione entro le vecchie regole. Per i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati entro il 30-12-2014, è quella prevista dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della legge n. 223 del 1991 (da 12 a 48 mesi a seconda dell'età del lavoratore e della regione); mentre per quelli licenziati il 31-12-2014 e collocati in mobilità dal 1-1-2015, la durata è ridotta ai sensi dell’articolo 46 lettera c) della legge n. 92 del 2012 (da 12 mesi a 36 mesi) (una considerazione non da poco perchè significa che i lavoratori licenziati il 31 dicembre 2014 godranno di una tutela ridotta che potrebbe determinare l'impossibilità di raggiungere il diritto a pensione dentro il sostegno al reddito e quindi di poter accedere alla settima salvaguardia).

Per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, la durata del sostegno è quella espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Versamenti Volontari. In merito alla facoltà di effettuare i versamenti volontari, riconosciuta solamente ai licenziati entro il 31-12-2012, l'Inps ribadisce che tale versamento può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti che si collocano oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. All’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate. 

Riapertura dei termini. L'Inps ricorda, infine, che per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 1° gennaio 2016, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (articolo 1, comma 266 della legge 208/2015). Al beneficio della riapertura dei termini possono accedere esclusivamente i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari al 1° gennaio 2016 o che abbiano presentato la domanda di prosecuzione volontaria entro il 1° marzo 2016, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

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