Redazione

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Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento al ddl 1577 che consentirebbe il pensionamento dei ferrovieri a 58 anni e 38 anni di contributi o a 55 anni in caso di perdita del titolo abilitante.

Kamsin "E' necessario riconoscere un anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori ferrovieri". Così una nota dei senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra ricorda che i pentastellati hanno presentato a Gennaio in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) "un emendamento che consente il pensionamento anticipato a 58 anni di età e 38 anni di contributi per i ferrovieri addetti al servizio di macchina e di bordo". 

La nostra proposta - ricordano dal M5S - vuole chiudere la ferita aperta con l'approvazione del Dl 201/2011 riconoscendo la specificità di questo comparto ed allineando l'età per il collocamento a riposo a quella prevista negli altri paesi europei. "E' impensabile, infatti, che gli addetti alla condotta dei treni possano andare in pensione ad oltre 66 anni". 

Il testo dell'emendamento (11.0.10). Art. 11-bis 1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

        3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto''».

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Zedde

"Ora il paese deve occuparsi seriamente di lavoro, di come crearlo e tutelarlo. Questo non vuole dire occuparsi solo di regole, ma significa mettere mano concretamente ai temi della crescita, dello sviluppo, del rilancio dell’economia e soprattutto ad una serie Riforma delle pensioni, capitolo non piu' eludibile.

Kamsin Il tema della crescita e dell’occupazione deve essere alla base di un grande patto tra istituzioni nazionali, locali, parti sociali. Ci sono alcune questioni che possono già leggersi in positivo: il piano Juncker, al di là di alcune sue debolezze, visto che 300 miliardi  da mettere in campo in Europa sono pochi, segna un cambiamento di tendenza. Così come la politica espansiva della Bce di Mario Draghi è di sicuro una nota positiva. Per quanto riguarda l’Italia una riforma importante e urgente da fare è quella del fisco che premi il lavoro. E' quanto ha dichiarato oggi a margine del Consiglio Generale della Cisl di Bergamo, il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan.

 Il sistema fiscale italiano oggi pesa al 93% sulle spalle di pensionati, lavoratori dipendenti e imprese. Non è più possibile continuare in questo modo. Serve fare ripartire i consumi delle famiglie, altrimenti il paese non può tornare a crescere. Ecco perchè riteniamo che il bonus di 80 euro deve essere esteso anche ai pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese ed agli incapienti. Anche la lotta all’evasione fiscale, con strumenti più incisivi sul contrasto d’interesse, può davvero dare più introiti rispetto a quelli previsti dalla legge di stabilità.

Il tema vero è quello della giusta ridistribuzione della ricchezza, anche perchè le  disuguaglianze sono cresciute in maniera esponenziale in questi anni. Ora chi ha di più deve pagare un po’ di più e chi ha di meno deve essere realmente sostenuto. Per questo la Cisl promuoverà nei prossimi mesi una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che riformi il sistema fiscale nel segno dell’ equità e della giustizia sociale. Presenteremo la nostra proposta dettagliata il prossimo 11 febbraio a Roma al nostro Consiglio Generale.

Quanto al tema delle pensioni, è positivo che oggi finalmente il Ministro Poletti abbia convocato il sindacato. Anche sulle pensioni la Cisl presenterà in tale occasione una sua proposta precisa aperta al dibattito nei posti di lavoro e con tutti gli interlocutori. Bisogna fare una controriforma della legge Fornero, ripristinando  la flessibilità in uscita e puntare sul fatto che non tutti i lavori sono uguali. La legge Fornero non è intoccabile”.

Sulla necessità di avviare una iniziativa comune sulle pensioni anche la CGIL è d'accordo. Secondo Vera Lamonica, segreterio confederale della Cgil, è necessario anzitutto “garantire la pensione per i giovani: bisogna correggere il rigido sistema contributivo per dare la certezza che anche i precari, i part-time e gli stagionali alla fine la avranno”. L'altra grande questione è che i lavori non sono tutti uguali. “Non possiamo pensare di avere le persone a 67 anni sulle impalcature o le maestre degli asili nido che a 67 anni giocano con i bambini. Ci sono mestieri che rendono assolutamente poco credibili le soglie di pensionamento messe nella legge”.

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"I Senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra hanno presentato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) un ordine del giorno (G/1577/5/1) che chiede all'esecutivo l'estensione della salvaguardia in favore dei 1800 lavoratori in congedo al 2011 per assistere familiari con disabilità". Kamsin E' quanto ricorda una nota diffusa dai capigruppo del M5S al Senato. Il documento - si legge nella nota - parte dal presupposto che i posti attribuiti alla salvaguardia appaiono "insufficienti" a garantire la tutela a tutti coloro che ne avrebbero diritto. 

Il Testo dell'Odg presentato dai Senatori del M5S

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

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L'innalzamento dell'età pensionabile "non è sufficiente a garantire stabilità ed equilibrio nel lungo periodo se crescita e occupazione non riprendono a dare le basi necessarie alla previdenza". Kamsin  E' quanto afferma il commissario straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, in un'intervista a Telos A&S. "Il nostro sistema previdenziale con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, che pure fu criticato - ha aggiunto - è finanziariamente solido, ma stabilità del sistema e la sua sostenibilità sociale sono messe a rischio dalla mancata crescita e dalla stagnazione che da anni ci affligge".

"La crescita delle diseguaglianze di reddito e delle opportunità - ha sottolineato Treu - aggrava le diseguaglianze anche nella previdenza. Troppe pensioni insufficienti per una vita dignitosa e molte pensioni privilegiate che ancora persistono nonostante le riforme. Se non c'è crescita e non c'è occupazione nessun sistema pensionistico può reggere nel tempo".

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Zedde

L'Inps precisa le modalità per fruire dei prepensionamenti del personale dipendente di aziende lirico-sinfoniche in crisi ai sensi della legge 112/2013.

Kamsin Disco verde ai prepensionamenti nelle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi. Ne potranno fruire i lavoratori che entro il 31 dicembre 2016, applicando i vecchi requisiti previgenti alla riforma Fornero, riescano a maturare diritto e decorrenza della pensione, tenendo conto della finestra mobile. E' quanto precisa l'Inps nella circolare n. 13/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell'istituto.

La possibilità di ricorrere ai prepensionamenti in deroga alla normativa Fornero è stata concessa dalla legge n. 112/2013 in favore delle fondazioni che presentino un piano di risanamento triennale, nel quale sia previsto, tra l'altro, la riduzione del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quello in essere al 31 dicembre 2012. Ciò al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. 

Le fondazioni interessate sono quelle che non possano far fronte a debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Al personale che eventualmente viene licenziato, la legge n. 112/2013 prevede l'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 11, lett. a del dl n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012), ossia il regime di accesso e di decorrenza alla pensione previgente rispetto alla riforma Fornero (dl n. 201/2011) fino al 31 dicembre 2016. L'applicazione della deroga (cioè i vecchi requisiti di pensione), precisa l'Inps, comporta che la decorrenza della pensione, qualunque esso sia (di vecchiaia o di anzianità; con conseguimento della c.d. «quota» o con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica), deve compiersi entro la data del 31 dicembre 2016, tenuto conto della finestra mobile. In altre parole, il prepensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il lavoratore maturi i requisiti d'accesso alla pensione, ma non la decorrenza entro il 31 dicembre 2016.

Speranza di Vita. L'Inps ricorda che ai lavoratori in parola, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, gli adeguamenti alla speranza di vita determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (3 mesi dal 1° gennaio 2013). Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l'adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Nei confronti di tali lavoratori, i cd. quarantisti, trovano invece applicazione gli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del d.l. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 (cioè l'allungamento di uno, due e tre mesi delle finestre mobili).

Per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo la previgente normativa, ad un’età inferiore a 62 anni, infine, non si applicano le riduzioni dell'1-2% previste dalla legge Fornero.

Qualora ci siano lavoratori interessati al prepensionamento, spiega infine l'Inps, la fondazione avrà cura di munirsi di delega del lavoratore e di richiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione con indicazione della relativa decorrenza.

Nel caso in cui i lavoratori interessati dall’applicazione della normativa siano titolari sia di posizione assicurativa presso la Gestione lavoratori spettacolo, sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, trova applicazione l’art 16 del d.p.r. n. 1420 del 1971 che prevede la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.

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