L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

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Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Attualmente sono in cigs - dall' aprile 2011 al 13 marzo 2015 - con integrazione dal FONDO SPECIALE TRASPORTO AEREO, Prima della riforma pensionistica avrei maturato i 40 anni di anzianità lavorativa entro marzo 2013. Faccio presente che compio 60 anni nell'aprile 2015, Con la nuova riforma cosa vado incontro ? Essendo anche lavoratore precoce, avendo inziato a 17 anni, con la nuova riforma cosa mi aspetto ? Grazie. Giorgio

 

I lavoratori in cassa integrazione straordinaria non rientrano tra i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 24, comma 14, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 nè tra i beneficiari di cui al Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ("Milleproroghe"). Tali lavoratori entrano dunque nelle maglie restrittive della Riforma Fornero e dovranno rispettare requisiti piu' elevati per maturare il diritto alla pensione.

 

In breve, l'accesso alla pensione sarà possibile o con il raggiungimento di 42 anni e 5 mesi di maturato contributivo minimo (dal 1° Gennaio 2013) con un lento e progressivo incremento nel corso degli anni in base all'aspettativa di vita Istat, o al raggiungimento di 66 anni di età (per il trattamento di vecchiaia).

ho cominciato a lavorare a novembre 1975, , e penso di essre un lavoratore precoce, secondo il decreto dl 216 milleproroghe, io dovrei andare in pensione a dicembre 2017, vorrei una conferma se e' possibile io non ci capisco piu' nulla !!! p.s. sono nato il 09/07/60, inoltre vado senza penalizzazioni?se non e' cosi....... quando posso andare in pensione?? io la ringrazio x la sua collaborazione !!!! grazie e buon lavoro !!!! Carlo

 

Per evitare la penalizzazione usufruendo dell'emendamento "precoci" (Art. 6, comma 2-quater, Dl 216/2011) è necessario raggiungere entro il 31 Dicembre 2017, 42 anni e 10 mesi di maturato contributivo, circostanza che nel caso di specie non sembra verificarsi (avrà infatti appena 42 anni e 1 mese di contribuzione accreditata per tale data). Potrà accedere al pensionamento anticipato dunque non prima del Settembre 2018: se deciderà di uscire subirà le cd. penalizzazioni perchè per tale data non avrà ancora soddisfatto il requisito dell'età anagrafica di 62 anni.

Sono un ex bancario nato nel 1953 che ha aderito al fondo esuberi lasciando la banca il 31.12.2008 con una anzianita di 35 anni e 8 mesi ed una età di 55 anni. la mia finestra originaria era prevista per l'1.10.2013 ed il fondo mi copre fino al 30.9.2013.
Con la nuova riforma pensionistica e il decreto milleproproghe 2012 cosà devo aspettarmi?

 

I lavoratori che in data antecedente al 4 Dicembre 2011 siano titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, legge 662/1996 ( tra cui rientra il cd. fondo esuberi bancario di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158) sono potenzialmente esclusi dalla Riforma Fornero secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 14, lett. c), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.

 

L'esclusione dalla Riforma Fornero, come per tutti i lavoratori indicati nella clausola di salvaguardia, opera sempre nei limiti del plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, del citato decreto. Per conoscere il numero e le modalità di coloro che ne potranno beneficiare è necessario attendere la promulgazione di un decreto interministeriale previsto entro il 30 Giugno 2012.

 

Ritengo dunque che possa fare salva la previgente disciplina, nei limiti di quanto predetto, e maturare i requisiti di accesso alla pensione al raggiungimento dei 40 anni di maturato contributivo. Non ci sono novità nel Milleproroghe per tale posizione.

Un Saluto

 

buongiorno, sono una dipendente Unicredit nata il 16/6/1954, assunta il 1/10/1976 con 4 anni di laurea riscattati. Ho aderito all'accordo sindacale del 18/10/2010 (al quale hanno aderito molti dipendenti) , in base al quale al maturare del requisiti minimi di età/anzianità contributiva, nel mio caso i 40 anni contributivi , il 1/10/2012 avrei cessato il mio rapporto con l'azienda, che mi avrebbe riconosciuto, a titolo di incentivazione all'esodo il 70% dell'ultima retribuzione ordinaria netta da calcolare per il numero di mesi intercorrenti tra la data di cessazione e la data corrispondente alla finestra di accesso al trattamento pensionistico AGO. Desidero sapere se alla luce della riforma Fornero, la mia posizione resta immutata usufruendo quindi del regime pensionistico previgente o l'accordo di cui sopra deve essere considerato decaduto. Ringrazio per i chiarimenti che mi verranno cortesemente forniti in merito.

 

Purtroppo l'accordo stipulato non sembra idoneo ad assicurare la permanenza all'interno della previgente disciplina pensionistica. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012, la permanenza viene infatti concessa ai soli lavoratori "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013".

In particolare, tra le condizioni mancanti, spicca l'assenza della risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 Dicembre 2011. 

Sono in mobilità dal 29 aprile 2010, con relativo accordo sindacale. Ho maturato i 40 anni di contributi ad agosto 2011. Ho fatto richiesta all'INPS per pensione di anzianità a decorrere dal 1^ gennaio 2012 ma è stata respinta in quanto "Soggetto non Salvaguardato". Ho capito di non essere rientrati nei 10.000 in deroga(decreto di maggio/luglio 2010) ma non ho capito quali siano le motivazioni per non essere salvaguardato. L'INPS mi ha risposto che andrò in pensione di anzianità il 1 settembre 2012.

 

Il calcolo dell'Inps è corretto: ha maturato i requisiti per il pensionamento ad Agosto 2011 e sta scontando la finestra di 12 mesi di decorrenza. Può dunque stare tranquillo: è esente completamente dalla Riforma Fornero.

 

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