L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

dipendente privato nato il 24 marzo 1952, compio 60 anni a marzo e 35 di contributi in agosto, nel calcolo della quota 96 per poter andare in pensione a 64 anni contano anche le frazioni in mesi per età e contributi? 

Sì, deve ritenersi ammissibile nei limiti di quanto previsto dalla previgente disciplina e ribadito dalla circolare Inpdap n.7 del 13 maggio 2008 e da quella Inps n.60 del 15 maggio 2008. In definitiva è possibile tenere in considerazione anche delle frazioni di età e di contribuzione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi di maturato contributivo e di anzianità anagrafica richiesta per quel determinato periodo.

Per il 2012 i requisiti minimi sono 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi, dunque dovrebbe essere possibile nel caso di specie sommare, ad esempio, 35 anni e mezzo di contributi e 60 anni e mezzo di età anagrafica per ottenere "quota 96" entro il 31 Dicembre 2012.

 

Sono un lavoratore esodato in data 31 Dicembre 2011 con 36 anni di contributi versati e 55 anni di età. Rientro tra gli esodati? Che cosa prevede l'emandamento in questione?

Non sembrano potersi invocare le disposizioni relative ai lavoratori esodati al caso di specie perchè sia il maturato contributivo che l'età anagrafica appaiono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche se riferiti alla previgente disciplina.

 

La nuova fattispecie di possibile deroga approvata all'art. 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito dalla legge 14/2012  è costituita dai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che: la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina, avrebbero consentito la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.


L'ambito degli accordi individuali comprende esplicitamente anche le conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, di cui agli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile.


Restano fermi i limiti degli oneri finanziari entro cui il decreto ministeriale può attuare le deroghe e determinare il numero dei soggetti beneficiari come indicati dall'art. 24, comma 15, Dl 201/2011. E' tuttavia prevista un'ipotesi di eventuale ampliamento delle risorse, relativo esclusivamente agli esodati,  (articolo 6-bis Dl 216/2011).

In ogni caso, per i soggetti beneficiari delle deroghe, qualora i requisiti per il trattamento pensionistico vengano maturati successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione la disciplina sull'elevamento progressivo dei requisiti in relazione all'evoluzione della speranza di vita.
 

Salve, volevo sapere se posso andare in pensione a 64 anni. Sono un lavoratore dipendente telecom nato nel Dicembre 1952 con 36 anni di contributi raggiunti a Maggio dello scorso anno. Prima della manovra sarei potuto andare in pensione nel 2012 con finestra nel 2013 ma oggi non ho piu' alcuna certezza. Al patronato mi hanno detto che la manovra monti mi ha concesso la possibilità di andare in pensione a 64 anni. E' vero?  Federico

La risposta è positiva. Ricordo infatti l'introduzione del comma 15-bis all'art. 24 della legge 214/2011 che ha consentito un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di taluni precisi requisiti. 

In particolare, tale regime opera nei confronti:

a)     dei lavoratori dipendenti del settore privato che maturino i requisiti previsti dalla Tabella B allegata alla L. 243/2004 entro il 31 Dicembre 2012.

La misura, in definitiva, richiede che i lavoratori in questione maturino "quota 96" entro il 31 Dicembre 2012; concretamente questa può essere raggiunta esclusivamente o con 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica.

b)     delle lavoratrici donne dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Il beneficio concesso è quello di ottenere la pensione al compimento di un'età anagrafica pari a 64 anni e 3 mesi per chi raggiunge questo requisito entro il 31 Dicembre 2015 e 64 anni e 7 mesi dal 1° Gennaio 2016.  La misura si applica tuttavia a coloro che al 28 Dicembre 2011 si trovavano in costanza di rapporto lavorativo (Circolare Inps 35/2012). Nel suo caso può accedere a questo beneficio. 


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono un professionista iscritto alla gestione previdenziale autonoma. Vorrei sapere quando avverrà il passaggio al sistema di calcolo contributivo. 

L'articolo 24, comma 24, del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 ha disposto in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, che questi, ai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, adottino, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

Le relative delibere verranno sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicheranno, con decorrenza 1° gennaio 2012:

-      il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

-      un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.

Volevo sapere se i lavoratori licenziati rientrano nella categoria degli esodati come previsti dall'emendamento al milleproroghe. In altri termini un licenziato può essere considerato un esodato? Grazie per la Vostra cortese disponibilità e competenza.

In generale si tratta di due situazioni diverse anche se a prima vista possono esserse confuse. Entrambe le ipotesi hanno in comune lo scioglimento del rapporto di lavoro tuttavia, affinchè si possa essere considerati esodati, è necessario che lo scioglimento sia raggiunto a seguito di un accordo tra parti, azienda e lavoratore. L'accordo, secondo quanto previsto nel milleproroghe, può anche essere collettivo (in presenza di organizzazioni sindacali) o individuale e può anche essere raggiunto al termine di una procedura di conciliazione (art 410 e ss. cpc.). 

L'esodo, in altri termini, è una risoluzione (consensuale) del rapporto di lavoro e in ciò differisce dal licenziamento individuale (con giusta causa) che invece è iniziativa unilaterale del datore di lavoro. E' caratteristica poi che l'accordo risolutivo preveda il pagamento di incentivi all’esodo, delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore al fine di favorire proprio la risoluzione del rapporto di lavoro.

In definitiva dunque coloro che sono stati "licenziati" con giusta causa non rientrano nella disciplina degli esodati.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati