L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una lavoratrice del settore bancario esodata in data 12 Dicembre 2010. Ad oggi ricevo una prestazione dal fondo esubero di solidarietà bancario che eroga le prestazioni per 4 anni sino al raggiungimento dei miei 60 anni che, secondo la vecchia disciplina erano sufficienti per andare in pensione. Ora cosa mi succederà se hanno innalzato i requisiti per la pensione di vecchiaia? Le prestazioni straordinarie del Fondo mi copriranno sino ai nuovi requisiti: è vero?

La lettrice rientra nella clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011. Infatti ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la previgente disciplina pensionistica, seppur sempre nei limiti del plafond di risorse stanziate dal successivo comma 15 della Legge 214/2011. Per conoscere le modalità di ammissione è necessario attendere la promulgazione di un decreto interministeriale che deve avvenire entro il 30 Giugno 2012.

Le prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà di settore consistono nell'assegno corrisposto al lavoratore che cessa l’attività al fine di accompagnarlo alla pensione. Si tratta di un importo mensile straordinario per il periodo (max 60 mesi) compreso tra la data di cessazione e quella di erogazione della pensione INPS, nonchè la copertura dei contributi per il periodo compreso tra la data di cessazione e quella di maturazione del requisito pensionistico. Per come sono strutturate quindi non appaiono idonee a coprire l'eventuale non ammissione del predetto beneficio.

Sono nato nel 58 e ho lavorato come dipendente oltre 30 anni. A Marzo 2010 sono entrato in mobilità che terminerà il 31 gennaio 2013. Ad oggi ho totalizzato quasi 32 anni di contributi. Mi dicono che sarei esente dalla Manovra Monti. E' vero? Avevo fatto i calcoli per andare in pensione secondo la vecchia disciplina.

I lavoratori in mobilità non incappano nelle nuove regole, oltre ad altre condizioni, se maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 24, comma 14, lett.a) Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011) cosa che nel caso in esame non sembra realizzarsi. Per tale ragione deve ritenersi che entri nello scalone Monti con ulteriore allungamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Comparto scuola e finestre mobili

Martedì, 28 Febbraio 2012

Sono una sindacalista Cgil e rappresento il personale del comparto scuola. Mi confermate che sono state abrogate le finestre mobili in materia di decorrenza? L’abolizione è valida anche per il comparto scuola? Un lavoratore del comparto scuola  quando potrà accedere alla pensione?

Sì sono state abolite. L’art. 24,  comma 5 del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato ( commi da 6 ad 11 del citato articolo ), la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola (c.d. finestre).

Si rammenta che l’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, è stato stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

L’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, ha invece modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola.

In particolare, il comma ha disposto che i trattamenti decorrano dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadeva nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento). Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

Con l’abolizione dell’articolo 1, comma 21, primo periodo, del Dl 138/2011 quindi, l’uscita dal servizio per i dipendenti del comparto scuola sarà il 1° Settembre dell’anno di maturazione dei requisiti richiesti dalla nuova riforma Monti.

Faccio parte del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e avrei raggiunto i requisiti per il pensionamento il 20 Febbraio 2012. Che succede adesso con la Riforma Fornero?

Ai sensi dell'art. 24, comma 18 del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il personale dei vigili del fuoco rientra tra quei soggetti per i quali la Riforma Fornero prevede la promulgazione di un regolamento apposito entro il 30 giugno 2012 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.

Tra le altre categorie incluse ai sensi del citato comma 18 c'è anche il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, il pesonale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza).

Fino all'emanzione del suddetto regolamento, nei confronti del suddetto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le nuove disposizioni di legge.

 

Non mi è chiaro se i 24 mesi per rientrare nel vecchio sistema pensionistico per chi è in mobilità e ha lasciato l'azienda in ottobre 2010 si intendono come maturazione o decorrenza del requisito, nel mio caso maturazione requisito (40 anni) maggio 2013, decorrenza agosto 2014 secondo gli ultimi conteggi fatti (2080 settimane).

L'art. 24, comma 14, lett. a), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 dispone che fanno salva la previgente disciplina i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Posto che il riferimento è alla maturazione del requisito, ritengo che non si debba includere anche il periodo di decorrenza (le cd. "finestre") come introdotto dalla legge 122/2010 ai fini dell'ammissione al beneficio in questione.

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