Esodati, via il paletto della sede governativa nella legge di stabilita'
la mia azienda ha stipulato nell'anno 2009, in sede territoriale, un accordo sindacale per la messa in mobilità ( legge 223/91) di 100 lavoratori.
La procedura si è conclusa nel 2011 ed io sono stato licenziato e messo in mobilità ordinaria il 30/12/2011.
Secondo la norma pensionistica previgente la riforma Fornero avrei maturato i requisiti già' nel gennaio 2012 ( 60 anni più 38 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico a febbraio 2013.
Dovrei quindi rientrare nei 10130 salvaguardati della recente legge di stabilità.
Mi può confermare l'attendibilità di questi dati e stimare gli eventuali tempi di attesa per poter accedere al trattamento pensionistico ? Riccardo
Ritengo che la risposta sia positiva. L'emendamento proposto nella legge di stabilità copre - tra l'altro - i lavoratori le cui aziende hanno siglato accordi per la mobilità entro il 31.12.2011, indipendentemente dalla sede in cui è stato firmato l'accordo, che maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. I lavoratori in questione devono aver cessato l'attivitià lavorativa entro il 30.9.2012. Nel suo caso sarebbe pertanto coperto.
Sono una esodata ho lavorato fino al 31-12-2011 e poi sono entrata in mobilità che mi spetta x anni 3 dal momento che ho 56 anni, la procedura di mobilità è stata avviata dalla mia azienda prima del 4-12-2011. Ho controllato nel sito INPS e mi dicono che non sono salvaguardata ma non hanno varato un secondo provvedimento anche per chi come me ha cessato il lavoro dopo il 4-12-2011? Sono andata al mio sindacato ed ho scoperto che non mi ha mai fatto la richiesta di salvaguardia, quindi credo che la facciamo solo oggi 05-12-2012. Perchè per INPS non ho diritto alla salvaguardia? Ho 2015 settimane di contributi al 30.11.2012. Donatella
Al momento attuale l'inps sta ultimando le procedure relative al primo gruppo di 65mila soggetti. Dato che non rientra tra i primi 65mila (perchè ha cessato l'attività dopo il 4.12.2011) l'Inps non ha preso in considerazione la sua posizione che tuttavia è tutelata - se gli accordi di mobilità sono stati siglati presso la sede di governo (ministeri o presidenza del consiglio) - dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 (2° gruppo di 55mila). Per questi lavoratori si attende un decreto interministeriale ancora da pubblicare in Gazzetta. Se gli accordi fossero stati siglati fuori dalla sede di governo può comunque rientrare tra i nuovi 10.350 lavoratori attraverso una 3° salvguardia in arrivo con la legge di stabilità.
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