Faccio riferimento alla legge 228/2012, commi da 231 a 235, che ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei (io appartengo al caso "d" sotto riportato): d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). La mia domanda è la seguente: dal momento che nel 2011 non era stato caldeggiato l’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro la data del 04/12/11, cosa succede se la richiesta di prosecuzione volontaria sia stata da me inoltrata in data susseguente al 04/12/11? Serena da Milano
Si condividono le preoccupazioni della lettrice. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 prescrive effettivamente che i lavoratori in questione devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 4 Dicembre 2011 al fine di risultare nella salvaguardia. Si ricorda tuttavia che la disposizione in esame dovrà essere interpretata dall'Inps con apposito messaggio nelle prossime settimane.
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