Esodati, la ripresa del lavoro non pregiudica la salvaguardia
Ho 58 anni. A causa detta crisi sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo Il 30 dicembre 2011, senza nessun accordo, da una piccola azienda di due dipendenti. Ho lavorato per un breve periodo dopo il licenziamento in contratti a termine. Al 31 dicembre 2012 avevo 2069 settimane di contributi Inps; sono iscritto alla contribuzione volontaria dal giugno 2010, e ho già versato contributi volontari e dovrei raggiungere i 40 anni a fine Giugno 2013. Vorrei sapere se ho le caratteristiche per rientrare nella platea dei salvaguardati e se potrò andare in pensione con le vecchie regole. Damiano da Firenze
L'articolo 24 della riforma Monti-Fornero e le modifiche che si sono susseguite nel corso del 2012 ha previsto delle salvaguardie nei confronti di taluni lavoratori i quali potranno accedere alla pensione secondo i requisiti previgenti la riforma.
Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria, dai dati forniti dal lettore, sembrerebbe che i 40 anni saranno raggiunti nel giugno 2013, ma tra l'autorizzazione al versamento volontario dei contributi (giugno 2010) e la riforma Monti-Fornero, c'è stata dell'attività lavorativa. In tal caso l'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 precisa che per rientrare tra i salvaguardati: a) l'autorizzazione deve risultare antecedente al 4 dicembre 2011; b) vi sia un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre; c) il lavoratore può essere stato rioccupato dopo l'autorizzazione ai volontari in contratti a tempo non indeterminato a condizione tuttavia che il reddito annuale derivante da tali attività non superi i 7500 euro per il periodo successivo al 4 Dicembre 2011 e che la decorrenza massima della pensione si verifichi entro il 6 gennaio 2015.
La presenza dei requisiti farebbe supporre che il lavoratore risulti salvaguardato. La decorrenza della prestazione si verificherebbe infatti nel Settembre 2014.
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