Statali, il trattenimento in servizio e' discrezionalita' della PA
Cosa succede al trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici? Rimane ancora in vigore tale istituto? Posso lavorare fino a 72 anni?
La riforma Fornero non ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti. La proroga biennale una volta raggiunti i limiti massimi per il collocamento a riposo è ancora formalmente in vigore. A seguito della circolare della Funzione pubblica n.2/2012 è stato precisato che:
a) i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 Dicembre 2011 devono essere collocati a riposo al raggiungimento dell'età massima ordinamentale (65 anni ma in alcuni settori dello stato il limite è di 70 anni). Tali lavoratori possono comunque accedere al trattenimento in servizio biennale in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
b) i dipendenti della PA che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 Dicembre 2011, potranno comunque ottenere il trattenimento in servizio ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo l’aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di età avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell’anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e 1'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67.
Ricordo inoltre che il trattenimento in servizio è un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione a seguito delle innovazioni introdotte dal dl n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all’interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all' organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria.