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- Richiesta di chiarimenti assenze dal servizio per l'effettuazione di terapie
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Richiesta di chiarimenti assenze dal servizio per l'effettuazione di terapie
- farfalle
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11/01/2018 20:25#47349
da farfalle
Richiesta di chiarimenti assenze dal servizio per l'effettuazione di terapie è stato creato da farfalle
In alcuni casi c'è l'esgienza di effettuare delle terapie non necessariamente salva-vita ma che, per esigenze di risultato terapeutico, perdurano per un periodo che supera i due o tre giorni, prolungandosi anche per 10 o 15 giorni.
Rispetto a tale necessità non pare ci sia chiarezza.
Dopo la sentenza del TAR n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 (che ha annullato la circolare della FP n. 2/2014 ribadendo il principio che l’assenza per effettuare visite specialistiche, terapie accertamenti diagnostici è ben diversa dall’assenza per motivi personali/familiari) l’unico riferimento attualmente in vigore dovrebbe essere l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 il quale stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che l'assenza per malattia non è frazionale d ore si chiede un parere in merito e nello specifico se, nel caso di cicli di prestazioni di fisioterapia e terapie antalgiche da effettuarsi presso una struttura sanitaria (pubblica o privata) sita in un’altra regione, oppure presso una struttura sanitaria che disti un certo numero chilometri dalla propria residenza o dalla sede abituale di lavoro, se il dipendente pubblico possa giustificare i giorni di assenza (anche eventualmente continuativi) mediante la sola presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Grazie.
Rispetto a tale necessità non pare ci sia chiarezza.
Dopo la sentenza del TAR n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 (che ha annullato la circolare della FP n. 2/2014 ribadendo il principio che l’assenza per effettuare visite specialistiche, terapie accertamenti diagnostici è ben diversa dall’assenza per motivi personali/familiari) l’unico riferimento attualmente in vigore dovrebbe essere l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 il quale stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che l'assenza per malattia non è frazionale d ore si chiede un parere in merito e nello specifico se, nel caso di cicli di prestazioni di fisioterapia e terapie antalgiche da effettuarsi presso una struttura sanitaria (pubblica o privata) sita in un’altra regione, oppure presso una struttura sanitaria che disti un certo numero chilometri dalla propria residenza o dalla sede abituale di lavoro, se il dipendente pubblico possa giustificare i giorni di assenza (anche eventualmente continuativi) mediante la sola presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Grazie.
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