Imu Agricola 2015, stop alle sanzioni per chi paga entro il 31 marzo
Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.
Kamsin E' arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli. Vediamo dunque le novità.
I Terreni Esenti dal pagamento dell'IMU
Il testo del provvedimento prevede che l'esenzione totale dall'IMU si applichi ai terreni, anche non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre per quelli parzialmente montani godono dell'esenzione esclusivamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (anche qualora affittino o concedano in comodato i terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e quelli non montani non hanno diritto ad alcuna esenzione. Dal pagamento dell'imposta sono esentati anche coloro che affittano o conc
Non vengono, invece, esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che intendono affittare o dare in comodato i terreni.
È stata poi introdotta l'esenzione per i terreni nelle isole minori ed una detrazione di 200 euro per la cosiddetta «collina svantaggiata» ovvero quei comuni che sono ubicati in un'area compresa nei comuni di pianura e quindi totalmente privi di esenzione. Comuni che erano nell'elenco della circolare del 1993, ma che non rientrano più nei criteri di classificazione dell'ISTAT né come montani, né come parzialmente montani e che di fatto si ritrovavano ad essere equiparati alla pianura e, quindi, con pagamento totale, avendo invece caratteristiche e redditività nella più parte dei casi molto differente rispetto alla pianura.
Slittamento delle sanzioni sino al 31 Marzo 2015
I contribuenti che non rientrano nei parametri per l'esenzione, hanno dovuto versare l'imposta per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015. Dato che sono cambiate le regole piu' volte il testo del provvedimento ha introdotto una modifica che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato pagamento rispetto alla data del 10 febbraio, a condizione che il versamento dell'imposta per il 2014 avvenga entro il 31 marzo 2015. In pratica si introduce un'ulteriore proroga del termine di pagamento ad una data successiva.
Rimborso dell'Imu non dovuta
Altra disposizione introdotta durante l'esame al Senato, è quella che dispone, per i contribuenti che hanno già effettuato versamenti di IMU non dovuta – a fronte dei nuovi criteri per i quali risultavano ora esenti – il diritto ad un rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.
Abolizione disposizioni Fiscali sull'Agricoltura
Infine nel provvedimento vengono abolite le disposizioni fiscali a favore dell'agricoltura, introdotte recentemente, che consentivano ai produttori agricoli che rientrassero nell'ambito di applicazione dell'IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative.
Il Governo ha giustificato l'abrogazione di questa disposizione con la mancata ricezione della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.
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