Minimi 2015, resta l'opzione per il vecchio regime nel 2015

Sabato, 28 Febbraio 2015
La scelta tra l'uno e l'altro regime non potrà emergere dalla dichiarazione di inizio attività poiché la casella da barrare è la stessa. Sarà dunque decisivo il comportamento concludente, ossia l'indicazione in fattura delle differenti norme che permettono l'esclusione dall'Iva nel regime dei minimi e nel forfettario.

Kamsin Con la conversione definitiva del decreto legge milleproroghe 2015 quest'anno sarà ancora possibile iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo optando per il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del dl n. 98/2011. Il regime dei minimi ad aliquota dell'imposta sostitutiva del 5% trova dunque nuova vita dopo che la legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ne aveva inizialmente decretato la definitiva soppressione a far data dal 31 dicembre 2014.

Per tutto il 2015 quindi coesisteranno i due regimi ad aliquota sostitutiva che in un primo momento sembravano destinati a un avvicendamento fra loro: il regime dei minimi a imposta sostitutiva del 5% e il regime forfettario con imposta sostitutiva del 15%. Ma come si scelgono? L'opzione per il regime agevolato dovrà essere sempre effettuata in sede di inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Al momento della dichiarazione di inizio attività in entrambi i casi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%), per effetto di quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso.

Non essendo però prevista espressamente tale possibilità di scelta all'interno dei modelli da utilizzare per l'apertura della partita Iva (l'unica casella da barrare è, per l'appunto, quella del regime di vantaggio ex dl 98/2011), i contribuenti finiranno per distinguersi in vecchi minimi o nuovi forfettari soltanto sulla base del loro comportamento concludente durante l'esercizio 2015.  Così sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva: l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi; l'articolo 1, comma 58 della legge 190/2014 per i nuovi forfettari. Comportamento concludente che si estrinsecherà anche da altri connotati, quali per esempio, la non applicazione delle ritenute di acconto nella qualità di sostituti d'imposta che vige solo per i nuovi forfettari previsti dalla legge di stabilità 2015.

Il problema riguarda, però, coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali e che dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata. In sostanza che cosa può fare chi nel 2015 ha già emesso fatture con l'indicazione di volersi avvalere del forfettario e che intende ora optare per i minimi al 5 per cento? In attesa di chiarimenti ufficiali dalle Entrate secondo i tributaristi sarebbe sufficiente riscrivere il titolo di esclusione da Iva sulle fatture di vendita, attestando il regime fiscale correttamente adottato. In questo caso, può rivelarsi ulteriormente utile supportare (e conservare) la sostituzione della fattura con la corrispondenza in trattenuta nei confronti della controparte. Per gli stessi soggetti andrà inoltre chiarito come
revocare l'opzione per l'agevolazione contributiva per i lavoratori autonomi, laddove sia stata già esercitata sulla base delle indicazioni della circolare Inps 29/2015.

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