Vista la intervenuta scadenza del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 e dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, fissata originariamente al 17 maggio 2021, l'articolo 47 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) interviene a sanare tale situazione differendo il suddetto termine al 20 agosto 2021. Il differimento, peraltro, era già operativo sulla base del messaggio Inps n. 1911/2021, emanato in seguito al nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale a cui l’art. 1, co. 21, della L. 178/2020 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero in commento). Pertanto l'INPS conferma che sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.
La dilazione, come noto, va letta in combinato con l'art. 1, co. 20-22-bis della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) contenente l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (cd. anno bianco) per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie gestite da enti previdenziali di diritto privato - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale esonero è riconosciuto per il 2021 e nei limiti della dotazione di un apposito fondo ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il predetto beneficio è subordinato al possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.
Documenti: Circolare Inps 85/2021