Debutta l'Ammortizzatore Sociale Unico per le zone alluvionate
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 15 giugno, i datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionati potranno farne domanda all'Inps, anche in sostituzione di altri interventi di integrazione salariale già richiesti.
Al via l’“ammortizzatore sociale unico” per i lavoratori dipendenti impossibilitati a recarsi al lavoro a causa degli eventi alluvionali nei territori dell’Emilia Romagna. Lo rende noto l'Inps nella circolare 53/2023 indicando, inoltre, che per richiedere il nuovo ammortizzatore non serve accordo sindacale e non c'è un termine di decadenza, che i periodi sono coperti da contribuzione figurativa e non è dovuto il contributo addizionale.
Ammortizzatore Sociale Unico
L’intervento è contenuto nell’articolo 7 del dl 61/2023 che ha stabilito un sostegno del reddito in caso di eventi alluvionali sotto forma di ammortizzatore “unico”, cioè a tutela sia dei datori di lavoro (in caso di sospensione attività) sia dei lavoratori dipendenti, del solo settore privato, impossibilitati a recarsi al lavoro.
La nuova misura, spiega l'Inps, si qualifica come “ammortizzatore” differente da quelli vigenti, ai quali si affianca per gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale e con i quali è incompatibile. Pertanto, non possono fruirne i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari.
Campo di applicazione
La misura si rivolge ai:
- dipendenti, anche agricoli, che al 1° maggio risiedono o sono domiciliati o lavorano presso datori di lavoro con sede legale/operativa in un comune alluvionato, per le giornate di sospensione dell'attività fino a massimo 90;
- dipendenti, anche agricoli, che al 1° maggio risiedono o sono domiciliati in un comune alluvionato, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori ubicati fuori dai territori alluvionati, per le giornate di mancata prestazione lavorativa, fino a massimo 15;
- lavoratori agricoli che al 1° maggio erano privi di rapporto di lavoro attivo, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché dipendenti di datori di lavoro che operano in un comune alluvionati, per un periodo pari alle giornate lavorate nell'anno precedente detratte quelle lavorate nell'anno in corso, fino a massimo 90;
- lavoratori agricoli che al 1° maggio erano privi di rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in un comune alluvionato, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori che operano fuori dei comuni alluvionati, per le giornate di mancata prestazione lavorativa, fino a massimo 15.
La misura dell’intervento è pari al massimo mensile del trattamento di cassa integrazione, cioè 1.321,53€ al mese.
Dal 15 giugno
La domanda va presentata dal datore di lavoro, sia nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sia con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro. L’«impossibilità», spiega l’Inps, s’intende collegata:
- alla presenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Ai fini della richiesta, i datori non sono tenuti a siglare alcun accordo sindacale ma dovranno indicare quale delle sopra indicate condizioni (lettere da a ad f) sono soddisfatte. Nelle ipotesi di cui alle lettere da b) a f) i datori dovranno specificare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.
I periodi di utilizzo dell'ammortizzatore, inoltre, non incidono sulle durate massime di quelli ordinari. Infine, i datori di lavoro non devono versare il contributo addizionale. Per i termini, le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.
Documenti: Circolare Inps 53/2023