Disabili, anche i lavoratori agili vanno considerati nel calcolo della riserva
Il chiarimento in un interpello del ministero del lavoro in risposta ai consulenti del lavoro. I lavoratori occupati in smart working rientrano nella forza lavoro aziendale, ai fini del calcolo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.
Collocamento obbligatorio
Come noto la legge n. 68/1999 chiede ai datori di lavoro pubblici e privati di medie dimensioni di tenere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella misura: a) pari al sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) o di un solo lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. L'organico aziendale di riferimento è costituito da tutti i lavoratori con contratto subordinato tranne alcune categorie tra cui, in particolare, i lavoratori in telelavoro (per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 del dlgs n. 80/2015). Secondo l'istante, anche in assenza di una previsione di legge, sarebbero assimilabili anche i lavoratori in smart working in virtu' delle analogie riscontrabili tra i due istituti, entrambi caratterizzati dalla comune finalità di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, nonché da modalità organizzative flessibili simili, che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto.
I chiarimenti
Secondo il Ministero la risposta è negativa. In primo luogo il documento spiega che, ai sensi del richiamato art. 23 del dlgs n. 80/2015, i datori di lavoro che si avvalgono del telelavoro per esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, lo fanno in forza di accordi con associazioni sindacali, in virtù dei quali possono non computare i lavoratori nella quota di riserva dei disabili. La ratio di tale norma sta nell'intento del Legislatore d'incentivare quanto più possibile il ricorso a un importante strumento di conciliazione. Lo smart working, invece, nasce in un contesto più recettivo all'uso degli strumenti tecnologici da remoto e ha una regolamentazione propria (legge n. 81/2017) che, pur avendo caratteristiche comuni con il telelavoro, come ad esempio la circostanza che l'attività lavorativa sia svolta al di fuori della sede aziendale, si spinge nella direzione di una maggiore flessibilità, dovuta in particolare ad un'organizzazione dell'attività per fasi, cicli e obiettivi e all'assenza di precisi vincoli di orario e luogo di lavoro, fatti salvi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e di quello settimanale fissati per legge e per contrattazione collettiva.
Peraltro, il ricorso allo smart working ha registrato un incremento esponenziale per la perdurante situazione emergenziale del Covid e, dunque, non in chiave di promozione della conciliazione, ma di tutela della salute pubblica e del mantenimento della capacità produttiva delle aziende. Il documento rimarca, infine, che nella legge n. 81/2017 non c'è la norma analoga all'art. 23 del dlgs n. 80/2015, che escluda espressamente i lavoratori agili dall'organico aziendale.
Per tali ragioni, secondo il Ministero, i lavoratori agili non possono essere esclusi dal calcolo della forza aziendale ai fini della determinazione della quota di riserva per il collocamento dei disabili.