La riduzione
La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1, comma 128, della legge stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), con validità per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe dei premi che è avvenuta solo a partire dal 1° gennaio 2019. Dallo scorso anno, pertanto, la riduzione percentuale non si applica più in quanto le nuove tariffe hanno sostanzialmente assorbito la precedente riduzione. La revisione delle tariffe ha interessato non solo i lavoratori dipendenti (Tariffa Ordinaria Dipendenti) ma anche i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione.
La riduzione continua, invece, ad applicarsi anche nel 2020 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. Si tratta, in particolare, dei premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93. Nonché ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Lo sconto del 15,29%
Ebbene con riguardo ai predetti settori l'Inail ha fissato con determina numero 290/2019 lo sconto per l'anno 2020 in misura del 15,29% e ha aggiornato gli “indici di gravità medi” (Igm) necessari per l'applicazione nei vari settori. Non sono state modificate le modalità applicative e di calcolo dello sgravio rispetto al passato: i beneficiari sono determinati in base all'andamento infortunistico aziendale, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio. Per l'anno 2020, spiega l'Inail, rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2018 individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (Igm) e l’Indice di gravità aziendale (Iga). Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio (cioè attività con data avvio successiva al 2 gennaio 2018), la riduzione è riconosciuta a domanda, telematica, da presentare con il servizio online OT20. Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio".
La riduzione del cuneo, nella nuova misura del 15,29%, spiega infine l'Inail, continuerà ad essere applicata per l'anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato l'istanza OT20 e per i quali è stata accettata, anche se è stata presentata sulla base della previgente disciplina (cioè sulla base delle vecchie Tariffe di premi approvate dal dm 12 dicembre 2000). L’applicazione della riduzione è subordinata in ogni caso all’attestazione, da parte dei destinatari, del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.