Attività agricole
Il documento segue le nuove indicazioni fornite dall'Inps nella circolare numero 56/2020 in merito all'inquadramento previdenziale delle aziende agricole e, in particolare, alla possibilità di iscrizione e versamento alla contribuzione agricola unificata da parte delle aziende non agricole i cui operai svolgano attività agricole come l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle vite infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento. Queste attività, ha infatti spiegato l'Inps, possono essere ricondotte alla lettera e) dell’articolo 6 della L. n. 92/1979, anche alla luce dell’evoluzione del settore, facendo riferimento alle "attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione e alle attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati". Di conseguenza le imprese non agricole, comprese quelle agro-meccaniche, che svolgono alcuni o tutti i predetti servizi in agricoltura, devono assicurare alla contribuzione agricola unificata i soli operai addetti a tali attività.
Prestazioni indebite
Il mutato orientamento comporta che nel caso in cui sia stato accertato che il lavoratore dell'impresa riqualificata nel settore non agricolo abbia svolto un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la sua identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva anche il diritto alle relative prestazioni specifiche del settore agricolo, già corrisposte o ancora da corrispondere.
Nel caso, invece, in cui, con la riqualificazione dell'impresa venga anche accertato che l'attività di lavoro svolta dal dipendente, già denunciato quale lavoratore agricolo, non rientri tra quelle identificabili quali agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione). In tali ultimi casi, i lavoratori potranno in ogni caso richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpI, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.