Con circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l’accesso all’ape sociale (30 anni, 36 anni nei lavori gravosi) era stato specificato che non poteva essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Una limitazione apparsa subito controversa che ha penalizzato soprattutto i lavoratori transfrontalieri.
Posto che all’esito della prima fase di applicazione dell'APe sociale, correlata all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati il Ministero del Lavoro e l'Inps annunciano il cambio di rotta con riferimento alle domande presentate nella cd. seconda fase di monitoraggio, vale a dire tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2017. La novità consentirà l’ingresso di potenziali beneficiari che perfezionano il suddetto requisito contributivo minimo (30 o 36 anni) per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia e che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo.
L'Inps specifica, pertanto, che le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto. L'Istituto non specifica se anche le domande presentate entro il 15 luglio e respinte per carenza del requisito saranno o meno riesaminate d'ufficio alla luce del nuovo criterio o, in tal caso, il lavoratore dovrà produrre una nuova istanza di accesso.
Documenti: Messaggio inps 4170/2017