Pensioni, Come si ripartisce la pensione ai superstiti in caso di decesso di entrambi i genitori
Una guida utile per comprendere le modalità di erogazione della pensione ai superstiti da parte degli enti previdenziali obbligatori.
Cosa succede quando un iscritto ad un ente previdenziale obbligatorio (INPS o Cassa Professionale) in fase di lavoro attiva (quando sta lavorando e versando i contributi) viene a mancare? E cosa accade quando a mancare è una persona che ha già maturato il diritto alla pensione e ne sta beneficiando? Quali prestazioni vengono erogate a favore dei propri eredi e per quali importi? In questo articolo cercheremo di fare luce su questi aspetti mettendo in evidenza i vari aspetti.
Per prima cosa dobbiamo distinguere se chi viene a mancare è un lavoratore in fase attiva oppure se si tratta di un pensionato. Le prestazioni pensionistiche previste sia dall’INPS che dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti sono la Pensione ai Superstiti o l’indennità una tantum per morte. Questo tipo di prestazioni previdenziali hanno come finalità quella di garantire ai superstiti del deceduto una continuità di reddito. Un evento di questo tipo oltre a dolore e sofferenza, provoca un sicuro danno reddituale vendendo meno l’apporto di reddito del proprio congiunto.
La Pensione ai Superstiti può essere di due tipi: a) Pensione indiretta (spetta ai superstiti del lavoratore attivo); b) Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti del pensionato.
Le due prestazioni spettano: 1) al coniuge o al partner dell’unione civile nella misura del 60% del maturato; 2) ai figli a carico in proporzione al loro numero. Per figli a carico s'intendono: coloro che ancora non hanno raggiunto la maggiore età; sino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e senza reddito; sino al 26° anno di età se studenti universitari e senza reddito; di qualsiasi età se inabili al lavoro. Giova ricordare che per il coniuge o per il partner dell'unione civila nonchè per i figli inabili la prestazione spetta a vita intera mentre per gli altri figli la prestazione ha natura temporanea.
Il concetto di inabilità viene citato dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 2): “si considera inabile colui il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. L’inabile quindi, vista la propria condizione psicofisica non è in grado di produrre alcun reddito e necessita di essere assistito.
Le vicende successorie
Ma cosa succede se uno o entrambi i genitori (lavoratori attivi o pensionati) decedono? Dal punto di vista patrimoniale il decesso di una persona ha come conseguenza l’apertura della successione, la quale può essere legittima (in assenza di testamento) o testamentale (in presenza di testamento). Dal punto di vista pensionistico invece, la pensione ai superstiti o di reversibilità andrà beneficiata con queste quote:
a) 60% della prestazione maturata dal de cuius al coniuge e 20% a favore del figlio inabile;
b) nel caso vi fossero piu’ figli (ad esempio uno inabile e uno no) la quota corrisposta ai figli sarebbe il 40% della quale 20% vita natural durante al figlio inabile mentre il 20% a favore dell’altro figlio se di età fino a 21 o 26 anni studente e fiscalmente a carico.
Se dopo la scomparsa del primo genitore, in un momento successivo venisse a mancare anche il secondo genitore il figlio inabile ha sempre diritto a beneficiare della prestazione pensionistica ma in questo caso la quota spettante è il 70%.
Un esempio di successione
Un esempio può aiutarci a comprendere questa logica. Mario ha 75 anni e Francesca 74, sono coniugati dal 1970 e hanno due figli: Antonio di 42 anni e Stefano di 38. Entrambi dopo una vita di lavoro sono pensionati da diversi anni e vivono grazie alla loro pensione pubblica che è di Euro 1.000,00 mensili per ognuno. Il figlio Antonio a causa di una forte disabilità psicofisica è inabile e non svolge attività lavorativa retribuita. Il figlio Stefano invece, è un Geometra libero professionista, vive fuori da nucleo familiare di origine, ed è economicamente indipendente.
A seguito di una breve malattia Mario viene a mancare. La sua pensione di Euro 1.000,00 mensile viene beneficiata alla moglie Francesca per un importo di Euro 600,00 (60% della pensione del marito), mentre il figlio inabile Antonio beneficia di Euro 200,00 mensili (20% della pensione del padre. Per entrambi la prestazione ha carattere vita natural durante. Nulla spetta in questo caso al figlio Stefano, poiché non è studente di scuola media superiore né universitario di età fino a 21 o 26 anni. Inoltre, producendo egli stesso un suo reddito non è fiscalmente a carico.
Se invece il figlio Stefano al momento dell’evento non avesse 38 anni, ma ad esempio 24 e fosse studente universitario e fiscalmente a carico, anche lui percepirebbe il 20% della pensione maturata dal padre, ma in questo caso temporaneamente fino al 26°anno di età.
Proseguiamo nell’esempio. Sei mesi dopo anche Francesca la madre viene a mancare. In questo caso l’unico beneficiario sarebbe il figlio inabile Antonio il quale beneficerebbe del 70% della pensione del padre Mario (Euro 700,00) e del 70% della pensione della madre Francesca (Euro 700,00), rendita corrisposta poiché inabile con carattere vita natural durante.
Se il fratello Stefano fosse studente universitario e avesse una età entro i 26 anni, la quota di pensione spettante sarebbe l’80% ( 40% per Antonio – 40% per Stefano) della pensione del padre Mario (Euro 800,00 totali ovvero Euro 400,00 per figlio) e della pensione della madre Francesca (Euro 800,00 totali ovvero Euro 400,00 per figlio) ma in questo caso per Stefano la rendita pensionistica avrebbe carattere temporaneo, fino al 26°anno di età se ancora studente universitario e senza reddito proprio.
Quando Stefano perde i requisiti, suo fratello Antonio (inabile) torna a beneficare del 70% delle quote di pensione maturate dai genitori in vita (Euro 700,00 + Euro 700,00), e come previsto per gli inabili sempre a carattere permanente per tutta la vita.