Pensioni, Ecco le novità della Legge di Bilancio 2018
Le lavoratrici madri avranno uno sconto sui requisiti contributivi per l'Ape sociale di sei mesi per ogni figlio entro un massimo di due anni.
Spicca l'assenza di una decisione sull'aumento dell'età pensionabile (che dal 2019 toccherà i 67 anni), un punto contenuto nel verbale siglato lo scorso anno (almeno per i lavori più gravosi) assieme alla valorizzazione del lavoro di cura ai fini previdenziali e agli interventi sul sistema contributivo per tutelare le pensioni dei giovani. Nel provvedimento manca anche qualsiasi riferimento ad una riapertura dell'ottava salvaguardia pensionistica e ad una proroga dell'opzione donna oltre il 31 dicembre 2015, due misure chieste dalla parte sindacale negli ultimi incontri con il Governo. Si vedrà cosa succederà nei prossimi giorni in quanto correttivi al testo potrebbero essere inseriti nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento (da segnalare un nuovo vertice tra Governo e sindacati per il 2 Novembre).
Più flessibilità per l'Ape e Precoci
Le uniche misure riguardano alcune modifiche sui requisiti per conseguire l'ape sociale e il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Per quanto riguarda l'Ape sociale la manovra contiene uno sconto sui requisiti contributivi per le madri pari a sei mesi per figlio fino ad un massimo di due anni. In sostanza le madri con quattro figli potranno chiedere l'Ape sociale da 63 anni con un minimo di 28 anni di contribuzione (34 per i lavori gravosi) anzichè 30 (36 nei lavori gravosi).
Viene consentito, inoltre, l’accesso all’Ape sociale e al beneficio per i precoci anche ai lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Una norma che accoglie parzialmente le richieste sollevate in questi primi mesi di sperimentazione della misura.
All'interno del testo trasmesso dall'esecutivo salta, invece, l'estensione dell'Ape sociale/beneficio precoci a quei soggetti che non hanno goduto dell'ammortizzatore sociale (ad esempio per non aver prodotto la domanda di Naspi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) dopo la disoccupazione.
La stabilizzazione della RITA e la proroga dell'Ape
Altra misura contenuta nella legge di bilancio riguarda la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata. Lo strumento consiste in un anticipo nell'erogazione del capitale accumulato nel fondo di previdenza complementare dal lavoratore sino al conseguimento della pensione nel regime obbligatorio. Attualmente lo strumento, introdotto con l'ultima legge di bilancio, presenta molti problemi in quanto è stato agganciato (erroneamente) all'Ape volontario e, dunque, sostanzialmente non è potuto decollare.
Il DDL di bilancio reca prima di tutto la sua stabilizzazione oltre il 2018 e viene esteso ai lavoratori che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi (contro i 3 anni e 7 mesi previsti dalla norma attuale) a condizione che risulti cessato il rapporto di lavoro. In alternativa lo strumento può essere attivato anche nei confronti di quei soggetti che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. C'è, infine, la proroga di un anno della durata dell'Ape volontario, che passa dal 31.12.2018 al 31.12.2019 e una armonizzazione della previdenza complementare per i lavoratori del pubblico impiego.