Pensioni, Quando spetta la pensione ai superstiti dopo la separazione o il divorzio
Una breve guida per capire quando spetta il diritto alla pensione ai superstiti in occasione della separazione o del divorzio.
Esistono, tuttavia delle situazioni che possono dar luogo all'impossibilità di riconoscimento della prestazione o di revoca della stessa in relazione all'evolversi del rapporto matrimoniale. Una di queste è la separazione dei coniugi. A questo riguardo, nonostante alcuni tentennamenti, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità è ormai nel senso di riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche quello con addebito a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno alimentare. Originariamente, invero, nella dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale numero 39 del 18 gennaio 1945 (Corte Cost. numero 286/1987) alcuni interpreti hanno ritenuto che la pensione ai superstiti fosse una forma di continuazione della funzione di solidarietà sulla quale si fonda anche l'assegno alimentare nelle ipotesi di separazione con addebito. Da qui un lungo filone aveva negato il riconoscimento della prestazione al coniuge separato con addebito non titolare dell'assegno alimentare.
L'orientamento della Cassazione, più volte chiamata a scrutinare la portata della Sentenza numero 286/1987, ha invece accertato come non sussista alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. In particolare la pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte (cfr. ex multis, Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del 25 febbraio 2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003; Cass. Civ 7464/2019). Attualmente, pertanto, secondo la giurisprudenza non sussiste differenza alcuna tra coniuge separato o non con riferimento all'erogazione della prestazione in parola.
Coniuge divorziato
Per quanto riguarda il coniuge divorziato il discorso è diverso. Il superstite divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, e a condizione che il rapporto da cui trae origine la prestazione sia anteriore alla medesima sentenza che riconosce l'assegno. In altre parole, la pensione ai superstiti spetterà al coniuge divorziato solo nel caso in cui il consorte deceduto, al momento della sentenza di divorzio era già titolare di pensione proprio ovvero, se non pensionato, aveva già iniziato il rapporto assicurativo previdenziale dal quale deve essere liquidata la prestazione (art 9 Ln 898/1970). Inoltre il trattamento potrà essere riconosciuto per intero se il coniuge deceduto non aveva contratto nuovo matrimonio (nella quale ipotesi il trattamento previdenziale spetterà pro quota ad entrambi i coniugi tenendo conto della "durata" dei singoli matrimoni). Con riferimento alla titolarità dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere attuale al momento della morte del dante causa, cioè non può essere considerato valido per i fini in questione quello erogato in unica soluzione prima dell'evento morte.
Nuove nozze
Il diritto alla percezione della prestazione ai superstiti viene meno nei casi in cui il coniuge superstite (separato o divorziato) contrae nuovo matrimonio. In questo caso cessa il diritto alla prestazione previdenziale in godimento ma al coniuge che è passato a nuovo nozze deve essere attribuito un assegno una tantum pari a due annualità della pensione in godimento o della percentuale di pensione attribuita allo stesso coniuge in caso di contitolarità con i figli.
Conviventi more uxorio
E' appena il caso di precisare che le prestazioni in discussione non possono essere riconosciute in favore del convivente more uxorio. Mentre vanno riconosciute anche alle persone unite civilmente al pensionato o all'assicurato deceduto ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili (Art. 1. co. 20 legge 76/2016).