Esodati/mobilita', l'accettazione di un lavoro a tempo determinato
Giovedì, 04 Aprile 2013L'accettazione di un lavoro a tempo determinato durante la mobilità e prima di aver superato i 40 anni di lavoro può far perdere la salvaguardia? Valter da Brescia
La risposta è negativa. Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria (articolo 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011) il decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 non richiede la necessità di non aver trovato un'occupazione lavorativa, ovviamente compatibile con la permanenza nelle liste di mobilità, per il periodo successivo alla data di collocamento in mobilità. Tale requisito sarebbe peraltro incompatibile con la mobilità in quanto lavoratori in questione sono obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Si ritiene pertanto che l'accettazione di un lavoro a tempo determinato – per i soli lavoratori in mobilità ordinaria - sia ininfluente ai fini della salvaguardia.
La risposta è negativa in parte anche con riguardo ai lavoratori cessati a seguito di accordi intervenuti con il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012. Il messaggio inps numero 3890 del 5 Marzo 2013 ha infatti disposto che: "le istanze di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le certificazioni di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 c.d. dei 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012). Ne consegue che l'indicazione dell'assenza di rioccupazione prevista nell' articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 non deve essere applicate ai lavoratori in parola".
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Pensioni, finestre mobili non disapplicate per i salvaguardati
Martedì, 02 Aprile 2013Egregi, premesso che sono un salvaguardato del settore credito (con 2^lettera INPS ricevuta a febbraio scorso), nel testo della comunicazione di reiezione della domanda di pensione di anzianità, inoltrata sulla base della originaria "finestra"(1/1/2013), l'INPS nel fornirmi la motivazione del rifiuto (non rientrante nel novero dei 10.000 salvaguardati ex art.12,co.5, legge 122/2010) riferisce tra l'altro: "la S.V.dovrà presentare domanda entro maggio 2013". Preciso che detta comunicazione, datata 29/1/2013, mi è pervenuta dalla sede territorialmente competente. Considerato che ho maturato "quota 96" a maggio 2012 e sulla scorta di quanto comunicatomi dall'Istituto, posso ritenere fondata l'ipotesi che la decorrenza della rendita pensionistica sia 1°giugno 2013? Giuseppe Toscano
L’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2011 convertito con legge numero 122/2010 ha disposto una finestre mobile per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a 12 mesi. Alla luce di ciò – e non avendo i requisiti per rientrare nelle vecchie decorrenze di cui all’articolo 12, comma 5 del citato decreto (cd. 10 mila salvaguardati) – la decorrenza della rendita pensionistica comunicata dall’Inps appare assolutamente corretta.
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Esodati, il prolungamento dell'assegno di mobilita'
Venerdì, 29 Marzo 2013Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 collocato in mobilita ordinaria con accordo sindacati confindustria e datore di lavoro per riduzione personale. Maturato i 40 anni la prima settimana di giugno 2012. Terminata la mobilita il 08/01/2013. Ora sono senza mobilita e senza pensione. Ricevuto la seconda lettera dall INPS DIRITTO A PENSIONE DA MOBILITA il 01/02/2013. vorrei sapere quale mese potro andare in pensione visto che lINPS una volta mi ha risposto LUGLIO e unaltra volta mi ha risposto AGOSTO 2013 . ma sopratutto desidererei avere un chiarimento sul prolungamento della mobilita. il patronato mi dice che dovrebbe venire in automatico. ho fatto domanda di pensione ad agosto 2012 perche la mia vecchia finestra prima della legge Sacconi era ottobre 2012. la domanda mi e stata respinta ma quello gia lo sapevo. quello che non so se il patronato assime a quella domanda abbia fatto esplicita richiesta di prolungamento della mobilita come pare che sia richiesta . Giuseppe da Sommariva
Se i 40 anni di contributi sono maturati nel Giugno 2012 la pensione decorrerà dal mese di Agosto 2013 stante l'applicazione di una finestra mobile di 13 mensilità.
Il prolungamento della mobilità - ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del dl 78/2010 - deve essere richiesto al momento della presentazione della domanda di pensione (cfr. messaggio inps 1648/2012 e DM 63655/2012). La domanda va presentata circa 2/3 mesi prima dell'apertura della vecchia finestra di decorrenza (le cd. finestre di accesso). Ritengo pertanto che il patronato abbia agito correttamente.
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Esodati, 6890 cessati dal servizio attendono la conferma della salvaguardia
Giovedì, 28 Marzo 2013Sono un esodato postale, il 27/10/2011 presso la DTL di Lodi ho firmato l'accordo individuale, ai sensi dell'Art. 2113 c.c., comma 4 dell'Art. 411 cpc 3° comma, che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro il 31/12/2011. Sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria il 26/01/2012. Al 19/12/2012 avevo già accreditato tre versamenti, l'ultimo bollettino è stato pagato in data 26/03/2013. Ho presentato l'istanza per i lavoratori salvaguardati come richiesto dal ministero politiche sociali. Ho ricevuto risposta dell'accoglimento dell'istanza da parte della DTL di Lodi in data 25/10/2012. Mi sono rivolto più volte all'INPS, senza ottenere risposte. Quando avrò diritto alla pensione di anzianità? Verrò incluso nei salvaguardati? Sono nato il 03/01/1954. Valter
Nella domanda non è specificato il maturato contributivo e dunque non è possibile comprendere quando maturerebbe il diritto alla pensione. Ad ogni modo l'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge numero 14/2012 e il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° Giugno 2012 (cd. lista dei 65mila) concede la salvaguardia ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa.
Gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Il numero dei lavoratori tutelati in questa categoria è pari a 6.890 e il criterio ordinatorio della graduatoria è quello della data di cessazione dell'attività lavorativa.
Per questa categoria si attende tutt'oggi che l'Inps completi la graduatoria e confermi la salvaguardia ai potenziali beneficiari.
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Esodati, vecchie e nuove finestre mobili per i quarantisti
Lunedì, 25 Marzo 2013Sono un lavoratore del settore credito che ha ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps ma non riesco ancora a capire quando andrò in pensione. Dal 01/04/2009 sono in esodo e raggiungo i 40 anni di contributi nel Maggio di quest'anno. Credevo di andare in pensione nel Giugno 2014 ma i patronati mi dicono che ci sono ancora altri due mesi di potenziale attesa. Quanto c'è di vero? Fausto da Verona
Si condivide quanto affermato dai patronati. Il comma 22 ter, dell'articolo 18, della legge n. 111 del 2011 ha aggiunto, al comma 2, dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014".
Conseguentemente, i lavoratori destinatari della c.d. "salvaguardia", i quali maturano, nell'anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, prima parte, della legge n. 122 del 2010 (circolare n. 126 del 2010; msg. n. 016032 del 5 agosto 2011). Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014.
La pensione decorrerà quindi dal mese di Agosto del 2014 stante l'applicazione di una finestra mobile di 14 mensilità.
Ricordo tuttavia che il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
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Pensione a 64 anni, regole valide anche per i dipendenti delle ferrovie dello stato
Lunedì, 25 Marzo 2013Sono un dipendente delle FS che ha raggiunto 60 anni nel Dicembre 2012 e contestualmente i 36 anni di contributi. Ho letto su Business Vox che la riforma Fornero ha concesso la possibilità di accedere alla pensione all'età di 64 anni (comma 15-bis Decreto 201/2011) ai lavoratori del settore privato che raggiungono la quota 96 entro il 31.12.2012. Volevo sapere se quindi potrò usufruire anche io di questo beneficio. I patronati non sanno cosa rispondere. Alfredo
C'è stata sempre una lunga diatriba sulla circostanza se i dipendenti delle ferrovie dello stato debbano essere considerati dipendenti pubblici o privati. Ricordo tuttavia che l'Inps, con la Circolare numero 149 dell'11 Novembre 2004 - nel determinare quali dipendenti avessero diritto al bonus pensioni - ha precisato quali fossero le aziende pubbliche e quelle private. Alla fine le Ferrovie dello stato - ente pubblico economico - sono state classificate come ente privato. Di conseguenza ritengo che l'Inps dovrebbe riconoscere la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011.
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