Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Riforma Pa, così cambia la mobilità obbligatoria nelle Pa
Mercoledì, 17 Settembre 2014Trasferimenti senza vincoli sino a 50 chilometri. Necessario il consenso del dipendente solo per chi ha figli sotto i tre anni o disabili.
Kamsin I dipendenti delle Pa potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.
Per il trasferimento non servirà il loro consenso a meno che questi abbiano figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruiscono dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. E' quanto prevede il nuovo articolo 4 del Dl sulla Pa dopo le modifiche entrate in vigore a seguito della sua definitiva conversione avvenuta con la legge 114/2014.
Cambiano dunque le regole per il trasferimento dei dipendenti nelle Pa. Tra le principali innovazioni che sono entrate in vigore c'è la pubblicazione sul sito istituzionale della Pa, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei requisiti e competenze professionali richiesti; la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità.
Diventa poi possibile trasferire i dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, anche al di fuori delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con il definitivo superamento della nozione della "medesima unità produttiva".
Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - si prevede inoltre che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Ma servirà il consenso degli interessati qualora siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Dl Riforma Pa, cambiano le regole sulla mobilità obbligatoria
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Sblocca Italia, con il bonus affitti possibili canoni troppo elevati
Martedì, 16 Settembre 2014Il sindacato degli inquilini lancia l'allarme per il bonus-affitti. Lo sconto per chi compra una casa nuova e poi la dà in locazione rischia di svantaggiare chi affitta un immobile.
Kamsin L'effetto della norma che consente di dedurre dalla dichiarazione dei redditi il 20% del prezzo d'acquisto di una casa nuova o completamente ristrutturata, fino ad un massimo di 300 mila euro rischia di non tradursi in un effettivo vantaggio per gli inquilini. E' quanto denuncia il Sunia, il sindacato degli inquilini.
La misura, introdotta nel Decreto legge Sblocca Italia, vincola il bonus alla circostanza che il canone di locazione risulti non superiore a quello «concordato» o, e questo è il punto, a quello stabilito ai sensi della legge che ha introdotto i "canoni speciali". E in tal caso, osserva il Sunia, l'importo potrebbe risultare superare quelli di mercato vanificando l'intento di tenere "bassi" i canoni di affitto.
I canoni speciali sono quelli relativi a unità abitative realizzate o recuperate nei Comuni ad alta tensione abitativa, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati. Queste abitazioni sono vincolate a un canone speciale annuo che non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
Secondo il Sunia è sbagliato introdurre, come fa il decreto,la possibilità di scegliere tra canone concordato e canone speciale. "Gli affitti degli alloggi con canone speciale, per le regole cui sono sottoposti, potrebbero finire per superare i 1.200 euro mensili" spiega il segretario generale del Sunia, Daniele Barbieri. Ecco l'esempio: se il valore della casa acquistata è 300 mila euro, l'affitto a canone speciale può arrivare al 5% di quella cifra, cioè 15 mila euro annui, pari a 1.250 euro mensili. Un affitto superiore a quello di mercato che consentirebbe a chi affitta una deduzione di 60 mila euro. "Un risultato incredibile osserva Barbieri: un trasferimento di risorse alla rendita senza alcuna contropartita in termini sociali". Secondo Barbieri, pertanto, "in sede di conversione oppure con il decreto attuativo, bisognerà chiarire che il canone di affitto da applicare è quello inferiore tra le possibili alternative previste: canone concordato e canone speciale".
Sblocca Italia, ecco come funziona il bonus sugli affitti
Sblocca Italia, ecco il testo del decreto legge 133/2014Zedde
Sblocca Italia, ecco come funziona il bonus sugli affitti
Domenica, 14 Settembre 2014Il decreto legge sblocca italia introduce il bonus per chi affitta un immobile nuovo entro sei mesi dal suo acquisto per almeno 8 anni ad un canone non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato.
Kamsin Servirà un decreto interministeriale Infrastrutture-Finanze per vedere in azione il bonus per chi affitta un immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dalla sua costruzione. Ma nessun cenno ai tempi entro cui tale provvedimento dovrà essere adottato. E' questo quanto prevede l'articolo 21 del Dl 133/2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. bonus sugli affitti, una misura in verità già presente in alcuni paesi europei che ha stimolato il mercato immobiliare.
L'incentivo consiste in una deduzione dal reddito, ripartita in otto anni, del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. In tutto dunque 60 mila euro ripartiti in 8 anni. Diverse le condizioni per attivare il bonus. Prima di tutto la deduzione potrà essere conseguita a condizione che entro 6 mesi dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile si stipulerà un contratto di locazione di importo non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3, Legge 431/98) oppure all'eventuale importo della cd. "convenzione comunale" (cioè quella stipulata per il rilascio del permesso di costruire) o all'eventuale importo del canone "speciale" previsto per le abitazioni nei "Comuni ad alta tensione abitativa". Non si perde la deduzione, comunque, se, per motivi non inputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni, a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione.
Il tipo di contratto - La legge non precisa che tipo di contratto debba essere stipulato (se a canone libero o concordato) chiedendo solo che l'immobile sia destinato alla locazione per 8 anni. Sarà il decreto interministeriale che dovrà, nei dettagli, precisare il punto. Il provvedimento regolamentare dovrà indicare, ad esempio, se è ammissibile stipulare piu' contratti di locazione nel tempo in modo da raggiungere il vincolo degli 8 anni oppure se ab origine il contratto debba avere una durata di 8 anni. In tal caso saranno ammissibili solo contratti a canone libero (4+4) mentre saranno preclusi quelli a canone concordato (perchè questi hanno una durata di tre anni rinnovabili di altri due e quindi la durata complessiva potrà arrivare a cinque anni, non ad otto).
Le Altre condizioni - Il bonus spetta solo per gli acquisti, effettuati dall 1° gennaio 2014 al 31 Dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (esdusa la A/10), a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Sono escluse le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Inoltre per attivare il bonus è richiesto che non ci siano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario (ad esempio padre e figlio, mentre sarebbe ammissibile il bonus in una casa data in affitto dal nonno al nipote) e che l'immobile consegua prestazioni energetiche certificate in Classe A o B. Il bonus spetta inoltre solo alle persone fisiche che non esercitino attività commerciale.
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Tasi 2014,nei comuni ritardatari il pagamento slitta al 16 Dicembre
Giovedì, 11 Settembre 2014Solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno centrato la scadenza del 10 Settembre, potendo così chiamare alla cassa i contribuenti per la prima rata della Tasi entro il 16 ottobre.
Kamsin E' scaduto ieri il termine per i comuni che non avevano deliberato le aliquote sulla Tasi entro il 23 Maggio di farlo in tempo utile per chiedere ai propri concittadini di versare l'acconto entro il 16 Ottobre. Entro il 10 Settembre i comuni dovevano infatti inviare le delibere sulle aliquote al Mef che ha tempo per pubblicarle fino al 18 Settembre. Attualmente solo 3.600 enti, secondo gli ultimi dati censiti da Confedilizia, hanno rispettato questa la scadenza. Anche se i numeri sono ancora provvisori in circa 2mila comuni non sono arrivate e non arriveranno decisioni.
In questi enti l'appuntamento con la Tasi si complica e non di poco. Innanzitutto i contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 dicembre e il tributo si pagherà in rata unica con aliquota di base all'1 per mille sulle abitazioni principali. La regola è valida in linea generale anche per gli immobili diversi dalla prima casa con la precisazione, tuttavia, che il valore tra Imu e Tasi (sulle seconde case si paga infatti anche l'Imu) non deve superare l'aliquota massima del 10,6 per mille. Quindi nel caso l'aliquota Imu sia superiore al 9,6 per mille l'aliquota standard della Tasi non sarà applicata per l'intero ma si ridurrà nella misura sufficiente a far sì che la somma dei due tributi non superi il 10,6 per mille.
Altro effetto del mancato rispetto della tempistica fissata dalla legge riguarda il riparto dell'obbligazione tributaria fra possessori e occupanti, che dovrà essere effettuato nella misura standard, rispettivamente, del 90% e del 10% del totale. Mentre i comuni possono modificare tali percentuali, abbassando la prima fino al 70% e alzando simmetricamente la seconda fino al 30%.
Queste regole, secondo Confedilizia, penalizzeranno le abitazioni di valore catastale medio-basso, che vedranno aumentare il prelievo rispetto a quanto accadeva nel precedente regime (che era caratterizzato dalla presenza di detrazioni in misura fissa) mentre pagheranno importi minori le abitazioni che il catasto considera più pregiate.
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Tasi 2014, ultimo giorno per le delibere dei comuni
Mercoledì, 10 Settembre 2014Le aliquote sulla Tasi dei comuni che hanno deliberato tra i primi di giugno e il 10 settembre dovranno essere pubblicate sul sito del federalismo fiscale entro il 18 settembre. I contribuenti alla Cassa entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre.
Kamsin Oggi è l'ultimo giorno utile per le decisioni comunali sulla Tasi. I primi cittadini che non hanno deliberato entro lo scorso 23 Maggio dovranno inviare al Mef le delibere che fissano le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili, aliquote che dovranno essere pubblicate nel portale del federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze entro il prossimo 18 Settembre.
E tra i contribuenti scatta l'allarme di nuovi interventi. Intervistato nel corso della trasmissione Porta a Porta, il premier ha annunciato nuovi interventi, spiegando che il Governo «metterà un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si saprà quanto costa». Un obiettivo che impone un ridisegno della Iuc, da varare con la legge di stabilità per l'anno prossimo, mentre per ora i contribuenti devono fare i conti conla Tasi che, parole di Renzi, «ci siamo trovati» ed è stata caraterizzata da «mancanza di chiarezza».
I contribuenti nei comuni che rispetteranno l'impegno entro oggi dovranno versare la prima rata entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre. In questa situazione si trovano, ad esempio, i proprietari di casa di Milano e di Roma che hanno alzato il prelievo sulla prima casa al 2,5 per mille. In ogni caso, il pagamento avverrà tramite F24 o bollettino postale. Alla fine della scorsa settimana avevano ottenuto la pubblicazione dei documenti 4.752 municipi su 8.057, anche se molti altri Comuni hanno già votato le aliquote e il Mef avrà tempo sino al 18 Settembre per pubblicarle online.
All'appello però mancano ancora oltre 3mila amministrazioni che molto probabilmente non riusciranno a rispettare la scadenza. In questo caso i calcoli per i contribuenti si complicano. Il versamento del tributo è infatti rinviato al 16 Dicembre ed il pagamento avverrà in un'unica soluzione con l'aliquota standard dell'1 per mille. E se per l'abitazione principale il calcolo è semplice (e non prevede detrazioni), sugli altri immobili arrivano almeno due complicazioni. Prima di tutto, la somma di Imu e Tasi non può superare il 10,6 per mille, quindi toccherà ai contribuenti applicare l'aliquota della Tasi che rispetta questa regola: dove l'Imu è al 10 per mille, per esempio, la Tasi da pagare sarà lo 0,6 per mille. Se l'aliquota Imu è del 10,3 per mille la Tasi sarà dello 0,3 per mille. Inoltre, quando la casa è in affitto o comodato, il proprietario dovrà pagare il 90% del tributo, lasciando all'inquilino il restante 10%.
Rinvio al 16 Dicembre anche per i contribuenti i cui comuni abbiano deliberato sulla Tasi entro il 23 maggio. In questi comuni, infatti, i cittadini si sono già presentati alla cassa per versare l'acconto entro il 16 giugno (o in un'altra data fissata dal Comune). Sia che la delibera abbia subìto modifiche, sia che rimanga invariata, il versamento del saldo avverrà entro il 16 dicembre.
Zedde