Calcola la Durata e L'Importo della Naspi
Simula quanto dura e a quanto ammonta la Naspi, il sostegno universale contro la disoccupazione dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021.
Come noto per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 viene erogata la Naspi, prevista dal Dlgs 4 marzo 2015 n. 22.
Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/01) e degli operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato a condizione che l'evento disoccupazione sia "involontario" (es. consista in un licenziamento o nella scadenza del contratto a termine).
Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022, è stato superato il requisito della presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'evento di disoccupazione involontaria.
Guida all'uso del Tool
Data di Perdita del posto di Lavoro. Indicare in questo campo la data in cui si è perso involontariamente il posto di lavoro. La data non può essere anteriore al 1° maggio 2015.
Totale retribuzione ultimi quattro anni. Indicare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella dichiarazione mensile uni-emens).
Settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Indicare il numero complessivo di settimane contributive versate negli ultimi 4 anni. Deve essere un numero superiore a 13 settimane. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato (cioè i soli contributi effettivi derivanti da rapporto lavorativo);
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Periodi non utili. Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore (nonchè i periodi di Cig in deroga);
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- i periodi di aspettativa sindacale
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.