Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Contante, per i turisti Ue valide le regole del proprio paese
Sabato, 26 Luglio 2014Gli stranieri con cittadinanza in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo potranno applicare alle spese sostenute in Italia il limite al contante in vigore nel proprio Paese. Kamsin E' quanto prevede il decreto competitività (Dl 91/2014) approvato ieri dal Senato ed ora trasmesso alla Camera. Con questa novità cambiano quindi le regole per gli acquisti dei turisti comunitari: attualmente per loro il tetto è fissato a 15mila euro, adesso invece dipenderà dalle regole del singolo Stato di residenza. In pratica per gli acquisti presso commercianti e agenzie di viaggio o turismo il tetto al contante non sarà quello previsto dal dlgs n. 231/2007, ma quello applicabile nel paese di residenza del cliente Ue. Il che significa in alcuni casi una soglia più elevata rispetto ai 1.000 euro italiani (come per esempio i 2.500 euro della Spagna o i 3 mila della Francia), ma in molti altri nessun limite.
Restano tuttavia confermati gli adempimenti gravanti sui negozianti: dalla fotocopia del passaporto del cliente all'obbligo di versare in banca la somma incassata il primo giorno utile. Infatti, le regole attuale prevedono che, entro il primo giorno feriale successivo a quello della transazione, l'operatore deve versare il denaro incassato sul proprio conto corrente e consegnare all'operatore finanziario copia della comunicazione inviata alle Entrate. La misura secondo l'associazione dei consumatori comporterà notevoli complicazione per i commercianti che dovranno conoscere lle regole sull'uso del contante in vigore in tutti i Paesi Ue e dello Spazio economico Europeo La regola vale per gli acquisti al dettaglio, per le spese di trasporto e per le prestazioni alberghiere. Per gli italiani e per gli stranieri extracomunitari, invece, continuerà a restare il vigore l'attuale limite di mille euro.
Zedde
Pensioni Quota 96, slitta al 28 luglio la discussione alla Camera
Giovedì, 24 Luglio 2014Negli emendamenti al decreto legge sulla Pubblica amministrazione, presentati dal governo nella commissione Affari costituzionali della Camera, arriva il piccolo sconto in favore delle Camere di Commercio: nel 2015 il taglio dei contributi versati dalle imprese scende dal 50 al 40%, ma dall’anno successivo ritorna al 50%. Kamsin In ogni caso gli enti camerali scenderanno da 105 a 60, con tredici sezioni regionali che hanno già deliberato gli accorpamenti e le altre che dovrebbero seguire a ruota. Ieri i dipendenti delle Camere di commercio hanno protestato in piazza a Roma ma il governo sembra intenzionato a tirare dritto.
Il governo è pronto poi a dare parere favorevole all'emendamento sul pensionamento dei professori "i cd. quota 96 della scuola", i 4 mila docenti rimasti incastrati per errore nella riforma Fornero. Novità sono in arrivo anche per la mobilità obbligatoria fino a cinquanta chilometri, che vedrà esentate le mamme con figli fino a tre anni e i lavoratori che hanno a carico portatori di handicap. Via libera anche ad un emendamento che permette il demansionamento degli statali, ma per un solo livello. Ieri sono stati approvati anche emendamenti che allargano anche alla Banca d'Italia e all'Ivass le nonne sulle incompatibilità che vietano di passare da un'Authority all'altra dopo la cessazione dell'incarico e di lavorare con aziende sottoposte a controllo. Verso un ammorbidimento anche sul taglio dei compensi agli avvocati di Stato.
La discussione dell'Aula sul provvedimento è tuttavia slittata al 28 luglio secondo quanto annunciato dal Vicepresidente dell'Assemblea Luigi Di Maio.
Zedde
Riforma Pa, ecco i nuovi limiti per gli incarichi ai pensionati nelle Pa
Mercoledì, 23 Luglio 2014Lo stop agli incarichi di consulenza per i pensionati potrebbe essere esteso anche agli organi costituzionali. E' quanto prevede un emendamento al testo del decreto legge sulla Riforma della Pa (dl 90/2014) in corso di esame in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Kamsin Com'è noto il divieto è attualmente contenuto nell’articolo 6 del decreto legge e prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
Il divieto, nella forma attualmente vigente, trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
La disposizione, come si ricorderà, modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni).
Si ricorda che le amministrazioni interessate sono quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I.S.T.A.T.
Ora però, con le modifiche approvate in commissione, il divieto di far lavorare i pensionati potrebbe essere esteso anche agli organi costituzionali, dalla Camera, al Senato, fino alla Presidenza della Repubblica passando per la Corte Costituzionale. Non solo. Se l'emendamento fosse approvato in via definitiva, tali incarichi, a titolo gratuito, non potranno avere una durata superiore ad un anno e non saranno rinnovabili.
Zedde
Riforma Pensioni, le novità in discussione in Parlamento
Martedì, 22 Luglio 2014Prosegue oggi, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, l'esame degli emendamenti al decreto Pa in vista dell'approdo in aula del provvedimento che la conferenza dei capigruppo ha fatto slittare a venerdì 25 luglio. Kamsin Sul tavolo, in particolare le proposte di modifica del relatore Emanuele Fiano e gli eventuali subemendamenti. Attesi tra oggi e domani anche gli emendamenti del Governo, anticipati ieri dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari.
In attesa che si concluda l'esame in Commissione del provvedimento però tra le proposte dichiarate ammissibili vanno annoverate soprattutto quelle presentate da Manuela Ghizzoni (Pd) ed altri e da Maria Marzana(M5S) ed altri, relative entrambe alla richiesta di estendere anche al personale della scuola che aveva maturato la quota 96 entro il 31 agosto 2012 la facoltà di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti richiesti dalla normativa previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (i cd. quota 96 della scuola). Le due proposte emendative si differenziano invece limitatamente al trattamento di fine rapporto (indennità di buonuscita). Quella presentata dalla Marzana sembra essere leggermente più favorevole al personale che decida di cessare dal servizio dal 1° settembre 2014. Ad ogni modo la proposta dovrebbe questa volta avere buone probabilità di passare e ricevere il primo via libera della Camera nei prossimi giorni.
Tra le altre modifiche in tema previdenziale che potrebbero arricchire le novità già introdotte nel Dl 90/2014 c'è la possibilità di consentire alle amministrazioni scolastiche di valutare il trattenimento in servizio fino al 31 agosto 2015 di alcune categorie di dirigenti scolastici, andando oltre la tagliola del 31 Ottobre 2014 attualmente fissata dall'esecutivo. Inoltre, negli emendamenti presentati ieri dal relatore del provvedimento, Emanuele Fiano, c'è la precisazione che la norma che consente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pa al perfezionamento della massima anzianità contributiva del dipendente, sia attivabile anche nei confronti dei professori universitari e dei primari ospedalieri.
Zedde
Pensioni, piu' facile nella Pa licenziare chi ha i requisiti per la pensione anticipata
Lunedì, 21 Luglio 2014Tra le varie novità in materia previdenziale contenute nel Dl 90/2014, oltre all'abolizione del trattenimento in servizio, il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Il governo ha infatti esteso l'istituto ricomprendendo anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che sino ad oggi erano rimasti esclusi. La misura, com'è noto, concede la facolta' alle Pa di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) a condizione però, si ritiene, che non siano soggetti alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012).
Con riferimento all’ambito applicativo dell’istituto, quindi si può riscontrare una novità rispetto alla disciplina preesistente: la norma estende tale facoltà al personale delle autorità indipendenti e dirigenti medici responsabili di struttura complessa (categorie in precedenza escluse) mentre l'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri. Con l'intervento in questione inoltre la misura dovrebbe essere resa strutturale e cioè esercitabile dalle Pa anche oltre il 2014, limite temporale invece previsto prima del Dl 90/2014.
La Disciplina previgente - L’istituto, come anticipato da Pensioni Oggi, non è nuovo a differenza di quanto rilanciato dai quotidiani nelle ultime settimane. E' infatti disciplinato dall’articolo 72, commi da 8 a 11, del D.L. 112/2008, che ha introdotto la facoltà per le P.A. (nell’esercizio dei propri poteri generali di organizzazione) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente. La misura tuttavia, pur comprendendo i dirigenti, escludeva magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa che avessero maturato l’anzianità massima contributiva, prevista all'epoca, cioè i 40 anni. Per una lacuna legislativa la misura inoltre non risultava (e non risulta) applicabile al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, le cui modalità applicative della disposizione erano rinviate ad un D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, decreto che non risulta, ad oggi, adottato.
Pare utile anche precisare che, nell'applicazione della risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pa, l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha escluso l’obbligo di motivazione di ciascun provvedimento, stabilendo che l’esercizio di tale facoltà da parte delle P.A. “non necessita di ulteriori motivazioni qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”.
Zedde