Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Decreto Casa, il bonus mobili torna libero. Sanatoria per gli affitti in nero
Venerdì, 16 Maggio 2014Negli emendamenti approvati al decreto casa, torna il bonus "mobili libero", svincolato cioè dalle spese di ristrutturazione. Arriva anche la sanatoria per gli inquilini contro gli affitti in nero.
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Il " Decreto Casa " è stato approvato in Senato con 133 voti a favore e 99 contrari. Alla fine nel testo torna il bonus mobili «libero», assegnato cioè a prescindere dal valore della ristrutturazione a cui è collegato. La detrazione del 55% sugli acquisti di arredi perde quindi il tetto di spesa legato a quanto si è pagato per i lavori di recupero edilizio; resta solo il tetto di spesa a 10mila euro. Nel testo si allarga anche la cedolare secca ai Comuni che sono stati coinvolti in stati di emergenza negli ultimi cinque anni, con la promessa che entro un mese sarà pronto un nuovo elenco Cipe con i Centri ad alta intensità abitativa in cui si possono scrivere contratti di locazione a canone concordato.
Tra gli emendamenti approvati c'è anche la tanto attesa sanatoria dei canoni ridotti degli inquilini che hanno denunciato i proprietari per gli affitti in nero e hanno sfruttato i grossi sconti offerti dalla norma eliminata dalla sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale: gli «effetti prodotti» da quella regola vengono «fatti salvi fino al 31 dicembre 2015».
Sempre sugli affitti, il Decreto prevede che il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e alla «morosità incolpevole», servirà anche a rinegoziare i canoni esistenti attraverso agenzie per l'affitto e ad aiutare anche chi è colpito da sfratto per finita locazione e non solo per morosità. E per liberare le Case Popolari dagli abusivi il decreto, che già nella sua versione originaria attualmente in vigore prevedeva diverse norme, prevede il divieto di ottenere gli allacci di acqua - luce e gas a chi occuperà abusivamente una casa anche se vuota e, il divieto per almeno cinque anni di iscriversi nella lista per le aggiudicazioni delle case popolari.
Alcune novità anche per il riscatto delle case ex Iacp. Il riscatto non sarà ammesso prima dei sette anni di locazione, sarà limitato solo a chi non possiede altro alloggio idoneo alla famiglia e non si potrà rivendere la casa prima di altri cinque anni. Inoltre, alloggi di housing sociale sono considerati tali anche quando vengono locati (oltre che a famiglie in stato di disagio sociale) a donne ospiti di centri anti violenza.
Non c'è invece l'Imu al 4% sulle case affittate ad affitto calmierato, richiesta dal Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi e la proroga dell'acconto Tasi. Sullo slittamento in avanti (al 16 dicembre o al 16 Settembre) dell'acconto Tasi in scadenza il 16 giugno, il Ministero ha solo preso tempo e ha annunciato l'arrivo di una circolare per provare a sciogliere i nodi che accompagnano il debutto del Tributo. Ma sul fronte della Tasi la partita non è ancora chiusa.
Bonus Mobili ed affitti in nero. Le novità del decreto casa
Giovedì, 15 Maggio 2014Si è concluso al Senato il primo passaggio per l'approvazione della legge di conversione del decreto casa (47/2014) con 133 voti a favore e 99 contrari; il provvedimento ora dovrà passare alla Camera per la conversione definitiva in legge entro il 27 Maggio. Rispetto al testo originario del decreto ci sono due importanti novità. La prima è che il bonus mobili perde il limite delle spese di ristrutturazione.
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E' stata soppressa la parte della norma che prevedeva che le spese agevolabili non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Resta pertanto solo il tetto massimo di 10.000 Euro di spesa. Si segnala che il reinserimento fino al 31 dicembre 2015 della norma che tutela chi denuncia i contratti in nero, concedendogli di accedere al canone concordato, che era decaduta a seguito della sentenza costituzionale n.50 del 2014.
Bonus Irpef, le somme potranno essere recuperate dai contributi previdenziali
Giovedì, 15 Maggio 2014L'Inps precisa con la Circolare 60/2014 che le somme erogate in applicazione del Decreto Irpef potranno essere direttamente recuperate sui contributi dovuti da datori e committenti all'Inps attraverso il modello F24.
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Il bonus di 80 euro potrà essere recuperato anche dai contributi previdenziali. Datori di lavoro (per i dipendenti) e committenti (per co.co.pro.) potranno compensare con i contributi dovuti all'Inps, sul modello F24 e già a partire dal corrente mese di maggio, le somme riconosciute ai lavoratori con il decreto Irpef. E' quanto ha precisato l'Inps con la circolare n. 60/2014.
L'Inps spiega che il credito viene erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportato al periodo stesso. Il bonus è pari a 80 euro mensili per il rapporto di lavoro di un mese intero; le somme vengono anticipate in busta paga dai datori di lavoro/sostituti d'imposta i quali, ai fini del recupero, sono autorizzati a utilizzare, fino a capienza, l'ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per quello stesso periodo di paga.
Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo "1655" denominato recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. In base a tali indicazioni, il nuovo codice tributo va esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna "importi a credito compensati, con indicazione nel campo «rateazione/regione/prov/mese rif» e nel campo "anno di riferimento" del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale. Trovando applicazione la compensazione, spiega l'Inps, datori di lavoro e committenti possono utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. Le operazioni di recupero possono essere effettuate a partire da maggio di quest'anno.
Decreto Irpef, pronta una modifica per il taglio Irap
Giovedì, 15 Maggio 2014Quasi certo il restyling del taglio dell'Irap in favore delle piccole imprese. Il partito di Alfano ha depositato a Palazzo Madama un emendamento che prevede l'aumento di 3mila euro della franchigia dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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Inizia a prendere forma il pacchetto ristretto di ritocchi al decreto Irpef dopo che ieri si è trovata la quadra tra Pd e Ncd sulle modifiche da introdurre. Resta esclusa invece un'estensione della platea dei beneficiari del bonus Irpef da 80 euro mensili che il Governo ha sostanzialmente blindato in attesa di recuperare, con la prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per destinarlo dal 2015 anche a pensionati e incapienti.
Il governo è indisponibile, secondo il sottosegretario Delrio, anche ad una modifica del sistema sulle coperture, anche all'indomani delle critiche arrivate dai tecnici del Servizio Bilancio di Palazzo Madama. E' quasi sicura una modifica del taglio Irap in favore delle Pmi, annunciato nei giorni scorsi da D'Alì, su cui già convergono Pd e Ncd; l'emendamento prevede l'aumento di 3mila euro della franchigia dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Nel pacchetto di modifiche che Governo e maggioranza contano di far approvare al Senato anche il frazionamento in tre tappe fino al 16 dicembre del pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta dalle imprese che hanno rivalutato i beni (al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i non ammortizzabili). Ora è previsto il versamento in un'unica soluzione entro metà giugno. Potrebbe vedere la luce verde anche la riammissione al beneficio della rateizzazione delle cartelle esattoriali per chi è in debito con il Fisco. Che vale per i contribuenti decaduti prima del 22 giugno 2013 (prima del decreto del fare che ha riscritto le regole) e se si presenta istanza di riammissione al pagamento a rate entro il 31 luglio.
Alcune modifiche potrebbero arrivare anche sul bonus irpef per rimodularlo in base al "quoziente familiare". Per Ncd si punta ad «alzare la soglia del reddito da 1.500 a 1.800 euro per chi ha due figli, a 2.200 per chi ne ha tre e via via ad aumentare in proporzione al numero dei figli»
Bonus Irpef, il vademecum della Cnai
Mercoledì, 14 Maggio 2014Dal 25 maggio arriverà il tanto atteso bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti sino ad un reddito complessivo di 26mila euro. Il DL 66/2014 ha previsto un bonus annuo di 640 euro, da erogare successivamente alla data di entrata del decreto. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la Circolare 8/E/2014, precisando che il bonus non concorre alla formazione del reddito e quindi non costituisce base imponibile ai fini fiscali.
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Vediamo dunque di fare un pò di chiarezza sull'operatività del bonus secondo le analisi del Centro Studi Cnai che ha al riguardo formulato un vademecum operativo ed alcune osservazioni in merito.
Beneficiari - I potenziali beneficiari sono coloro il cui reddito è composto da redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Redditi esclusi - Reddito di pensione e alcuni redditi assimilati (gettoni di presenza - indennità parlamentari - rendite vitalizie a titolo oneroso) queste informazioni sono ancora soggette a variazione, tant'è che il tavolo tecnico sta lavorando per includere tra i beneficiari del bonus anche i pensionati e alcuni possessori di Partita Iva.
Soggetti esclusi - Titolari di reddito da lavoro dipendente superiore a 26.000,00 euro; titolari di reddito non superiore a 8.000,00 euro.
Misura del bonus - a) 640,00 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro; b) 640,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 euro ma non a 26.000,00 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro.
Condizioni - Imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente (di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro). L'importo delle detrazioni è da considerarsi al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Quindi ne deriva che i lavoratori cosiddetti «incapienti», per i quali l’Irpef netta (una volta tolte le detrazioni di lavoro dipendente) è pari a zero, non percepiranno il bonus.
Quantificazione - Il bonus' è attribuito dal Sostituto d'Imposta, fino a capienza, ovvero fino all'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga.Il credito deve essere rapportato in relazione alla durata del rapporto di lavoro considerando il numero dei giorni lavorati nell'anno.
Automaticità del bonus - I Sostituti d'Imposta, secondo le disposizioni del decreto, devono riconoscere il bonus in via automatica senza necessità di una richiesta da parte dei beneficiari.
Recupero del credito - I Sostituti d'Imposta per recuperare il credito maturato per aver erogato in busta paga il bonus, utilizzano fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. In caso di incapienza, per la differenza utilizzano i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere versati.
Codice Tributo - Con Risoluzione 48/E del 7 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo 1655, da utilizzare mediante modello di pagamento F24 per il recupero delle somme erogate a titolo di bonus, in busta paga. Il Codice Tributo deve essere esposto nella sezione «erario» con l'indicazione, negli appositi campi, del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale.
Assenza del Sostituto d'Imposta - I titolari di reddito da lavoro di dipendente nell'anno 2014, che percepiscono tale reddito da soggetti non Sostituti di Imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2015 relativa all'anno d'imposta 2014, e di conseguenza utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso.
Restituzione del Credito - Il contribuente che percepisce dal Sostituto di Imposta un credito d'imposta tutto o parzialmente non spettante, è tenuto alla restituzione tramite dichiarazione dei redditi.
Adempimenti del Sostituto d'imposta - Il Sostituto d'Imposta è tenuto a riportare l'importo del credito riconosciuto nel mod. Cud del beneficiario e a indicare nel mod. 770/15 gli importi compensati, non versati.