Eleonora Accorsi
Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it
Taglio Irap 2014, per Renzi la riduzione sarà graduale
Giovedì, 03 Aprile 2014L'Ipotesi del governo è di un taglio immediato del 5% per il 2014 e del 10% per il 2015. Padoan conferma che le misure saranno pronte entro Maggio.
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Sul versante delle imprese, Renzi ha annunciato una dimunizione del 10% dell'Irap per le aziende - sempre dal 10 maggio - che verrà finanziato con l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 26%, ad esclusione dei titoli di Stato, con un gettito previsto di 2,6 miliardi. "La tassazione sulle rendite finanziarie va in linea con gli altri Paesi europei, e con questo si abbassa il costo del lavoro", ha detto il premier. Questa misura è al di fuori del conteggio dei 10 miliardi di cuneo, "ma rientra in un riequilibrio delle imposte". Il ministro Guidi ha poi specificato che il taglio dell'Irap andrà a impattare per 1,4-1,5 miliardi sulla quota che pesa sulle spalle delle piccole e medie imprese.
Su questo fronte il governo punterebbe a un intervento in due tappe con un taglio immediato del 5% sull'imposta regionale che le imprese saranno chiamate a pagare quest'anno. E un taglio del 10% per l'Irap che verrà pagata nel 2015. Per quanto riguarda le addizionali regionali all'imposta sulle attività produttive, l'ipotesi dell'esecutivo è quella di lasciare ai Governatori la possibilità di elevare al massimo il prelievo dello 0,92%, così come è previsto attualmente.
I dettagli dell'intera operazione sulla riduzione delle tasse saranno tuttavia resi noti solo dopo la presentazione, prevista per l'inizio della prossima settimana, del Documento di economia e finanza. In quell'occasione saranno messe nero su bianco le risorse recuperate dalla spending review targata Cottarelli e sarà indicato anche l'effetto della manovra di riduzione del prelievo che potrebbe contribuire a centrare un obiettivo di crescita che il Governo sarebbe intenzionato a fissare nel Def tra 0,8 e 0,9 per cento.
Il taglio dell'Irpef potrebbe precedere di qualche settimana quello dell'Irap. Comunque sia, la riduzione del tributo regionale verrà coperta proprio dall'aumento delle rendite finanziarie dal 20 al 26% a partire dal 1° luglio.
Per quanto riguarda il taglio dell'Irpef ieri il ministro dell'Economia Padoan ha confermato che la misura sarà introdotta nei tempi indicati dal Premier. La novità, attesa per Maggio, prevede un guadagno di 1.000 euro netti in busta paga per chi ha una remunerazione di meno di 1.500 euro al mese: si tratta di circa 80 euro in più al mese.
I destinatari del provvedimento sono "una platea di 10 milioni di persone", cioè coloro che guadagnano fino a 25mila euro lordi. Tuttavia restano ancora sul tavolo diverse modalità d'intervento per il taglio dell'Irpef, che verranno definite nei provvedimenti attuativi dei prossimi giorni. L'orientamento dell'esecutivo è per un incremento delle detrazioni, ma resta aperta la porta a un mix che includa la rimodulazione delle aliquote.
Lavoro, l'Aran pubblica le linee guide relative ai permessi retribuiti
Martedì, 01 Aprile 2014L'Aran fornisce le linee guida sulla fruizione dei permessi retribuiti. I permessi non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.
L'Aran ha diffuso il manuale contenente le linee guida per la fruizione dei permessi retribuiti. L'agenzia ricorda che sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono classificabili in quattro categorie: il lutto, il matrimonio; la partecipazione a concorsi ed esami; e per particolari ragioni personali.
In linea generale il documento precisa che i permessi possono essere cumulati dal lavoratore senza che ciò riduca ferie e tredicesima prevista dai contratti nazionali collettivi. I permessi inoltre non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.
In caso di matrimonio, sia civile che religioso, il lavoratore può fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi che comprendono anche i festivi, permesso che può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e divorziati.
Per la partecipazione a concorsi ed esami i dipendenti possono fruire fino ad 8 giorni l'anno; questi permessi possono essere peraltro cumulati con quelli concessi per il diritto allo studio e vanno riconosciuti solo per il giorno di sostentamento dell'esame a prescindere dall'orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi e gli spostamenti, né i tempi per la preparazione all'esame. I permessi possono essere riconosciuti per qualsiasi tipologia di concorso e la richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per l'esame.
Per quanto riguarda i permessi concessi per lutto l'ARAN precisa che il tetto massimo è fissato in tre giorni consecutivi per evento a condizione che questo riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo comprendendo anche le eventuali festività.
L'ente pubblico non può opporsi alla frizione neppure nel caso in cui dipendente chiede di spostare l'avvio; l'ente inoltre non può diminuire il periodo di fruizione ai lavoratori part time.
I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno di servizio e il datore di lavoro può motivatamente rifiutare la concessione degli stessi qualora sussistano comprovate esigenze di servizio. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda allegando la documentazione necessaria a indicare le ragioni per la fruizione.
Secondo le linee guida non c'e' alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa in questo ambito. Inoltre i dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali salvo che in caso di matrimonio.
Bonus assunzioni, le domande all'Inps entro il 12 aprile
Martedì, 01 Aprile 2014L'Inps fornisce le istruzioni per richiedere gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità ai datori.
L'Inps ha definito con la circolare 32/2014 le disposizioni operative per inviare le istanze per i datori di lavoro che intendono richiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese introdotto nel 2013 con il DM 264 del 19 aprile 2013 per compensare la mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (cosiddetta piccola mobilità).
Nel documento l'Inps specifica che le domande dovranno essere inviate entro il 12 aprile.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziede che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo legato a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro.
Ammessi anche i lavoratori che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 604 1996.
L'incentivo economico spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale anche se a scopo di somministrazione ed è pari a 190 euro mensili. Il datore può ottenere il bonus anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro avviato nel 2013 e già agevolabile secondo il dm 264; e in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.
La circolare 32/2014 ricorda che il datore di lavoro deve aver comunque garantito al lavoratore agevolato interventi di formazione professionali sul posto di lavoro, formazione che dovrà essere dimostrata in caso di avviamento della verifica da parte dell'organo ispettivo.
Per fruire del beneficio il datore inoltre deve essere in regola con il pagamento dei contributi, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli previsti dai contratti nazionali regionali ed aziendali, ove sottoscritti. Deve rispettare i criteri della riforma Fornero ed è soggetto alla regola de minimis. Infine l'agevolazione non spetta qualora il datore di lavoro sia un'impresa in difficoltà.
L'agevolazione ha una durata pari a 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 mesi in caso di rapporto a termine. Qualora quest'ultimo sia di durata inferiore a 6 mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte e commisurate al contratto.
Se si proroga o si trasforma a tempo indeterminato un rapporto precedentemente agevolato, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 e 12 mesi. Qualora invece contratto agevolato sia sottoscritto in forma part time il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Cig in deroga, scatta l'allarme sui fondi
Martedì, 01 Aprile 2014Il budget stanziato per il 2014 è pari a 1,7 miliardi contro i 2,7 messi a disposizione nel 2013.
Le risorse stanziate della Cassa Integrazione in Deroga per quest'anno si stanno rapidamente esaurendo, consumate dal periodo di crisi. È lo stesso titolare del dicastero di via Veneto, Poletti a denunciarlo. Per quest'anno le risorse sono pari a 1,7 miliardi, un miliardo in meno rispetto alla stessa spesa stanziata per l'anno scorso. Ed è proprio su questo miliardo che Giuliano Poletti chiede di provvedere al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi.
Nel frattempo i sindacati lanciano l'allarme: "per chiudere il 2013 mancano 600 milioni e poi bisognerà affrontare il 2014 che non si preannuncia un anno migliore. In quasi tutte le regioni i fondi sono esauriti ma continuano a pervenire domande da parte di aziende e lavoratori. Il governo deve rapidamente procedere allo sblocco dei fondi" ha affermato Simoncini coordinatore degli assessori regionali al lavoro.
L'ammortizzatore introdotto nel 2008 come misura anticrisi sta purtroppo diventando sempre più un salvagente universale per far fronte a quelle richieste da parte delle imprese escluse dai requisiti per l'accesso alla Cassa integrazione normale.
È un dato di fatto questo ben evidente al responsabile della Uil Angeletti che vuole vederci chiaro sulla preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge delega presentato dal Matteo Renzi: "chiediamo di essere consultati in tempo utile dal governo per capire quali saranno le novità". Il nuovo ammortizzatore sociale dovrebbe, secondo le intenzioni di Renzi, vedere la luce nel 2016 e sostituire gli attuali sostegni in materia di Aspi e Mini-Aspi e soprattutto estendere la tutela anche nei confronti dei lavoratori non subordinati.
I sindacati vogliono anche comprendere i dettagli del decreto che dovrebbe limitare l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni in deroga fino alla sua scomparsa, prevista, per l'appunto, nel 2016. Il governo dovrebbe infatti approvare un decreto contenente una stretta sui requisiti e durate più brevi rispetto a quelle attuali.
Contratto a termine, la proroga è senza causale
Sabato, 29 Marzo 2014Con l'entrata in vigore del decreto legge Poletti viene meno la necessità di giustificare anche le proroghe dei contratti a termine.
È entrata in vigore la norma che elimina per tutti i rapporti a tempo determinato l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico organizzativo produttivo per le quali il datore di lavoro ha stipulato un contratto a tempo. È quanto ha stabilito il decreto legge Poletti dl 34/2014 entrato in vigore lo scorso 21 marzo.
La nuova normativa semplifica gli oneri delle imprese eliminando i dubbi interpretativi ed i vari contenziosi giudiziari che potevano derivare dall'apposizione di una causale non chiara.
Sappiamo tutti infatti quanto era difficoltoso per i datori giustificare quelle esigenze tecnico produttive che avevano indotto il datore ad apporre il termine al contratto. Esigenze spesso oscure o fittizie che esponevano il datore al rischio di essere portato in tribunale.
Dal 21 marzo quindi via libera alla semplificazione del contratto a tempo determinato. Il datore dovrà da questa data esclusivamente verificare se il rapporto di lavoro rispetta il massimo di durata prevista dalla legge, fissato in 36 mesi, e stabilire se rientra nei nuovi limiti quantitativi fissati dalla legge, pari al 20 per cento dell'organico (con alcune eccezioni individuabili nei contratti stipulati per esigenze di carattere sostitutivo oppure stagionale).
Insomma il datore dovrà effettuare una semplice operazione aritmetica per verificare che l'incidenza dei rapporti a termine, rispetto all'organico complessivo dei dipendenti dell'azienda, sia mantenuta al di sotto del 20%.
Il limite dei 36 mesi è comunque non assoluto in quanto restano ferme le norme individuate dal decreto legislativo 368/2001 che consentono alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare un arco temporale più ampio. Anche il limite del 20 per cento dell'organico complessivo può essere derogato attraverso la contrattazione collettiva.
Viene modificata anche in maniera significativa la gestione delle proroghe del contratto. Infatti se fino a pochi giorni fa il datore poteva prorogare il contratto solo una volta e sempre che questa fosse dovuta a ragioni oggettive, dal 21 marzo la proroga diventa del tutto libera. Cioè non più condizionata alla sussistenza di alcuna ragione oggettiva. Inoltre il numero delle proroghe ammesse sale fino ad 8 fermo restando l'obbligo di rispettare sempre il tetto massimo di 36 mesi.
Considerando che con la proroga non trovano applicazione gli stop and go, cioè gli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l'altro, il datore potrà liberamente gestire il contratto articolandolo come meglio crede a seconda delle sue esigenze.
Il decreto legge Poletti non modifica invece la disciplina dei rinnovi che come sappiamo presuppongono, al contrario delle proroghe, la scadenza di un contratto precedente e la stipula di uno nuovo. In tal caso alla fine di un contratto a termine sarà possibile stipularne uno nuovo solo a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di tempo pari a 10 o 20 giorni a seconda se il contratto scaduto avesse rispettivamente una durata inferiore o superiore a sei mesi.