Redazione
Riforma Pensioni, la nomina Boeri aprirà a nuovi interventi nel 2015?
Giovedì, 25 Dicembre 2014La nomina di Boeri all'Inps potrebbe accelerare il processo di revisione della Riforma Fornero del 2011. L'economista era critico sul brusco innalzamento dell'età pensionabile, esodati e ricongiunzioni onerose.
Kamsin Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo ha nominato Tito Boeri nuovo presidente dell'Inps. L'economista prende il posto di Tiziano Treu, che a ottobre era stato messo al posto di Vittorio Conti con la qualifica di commissario straordinario e il compito di riformare la governance dell'Inps e portare a compimento la fusione dell'istituto di previdenza con quelli dei lavoratori pubblici (Inpdap) e dello spettacolo (Enpals).
Il curriculum - Milanese, classe 1958, Boeri è professore ordinario all'Università Bocconi (dove si è anche laureato), direttore della Fondazione Rodolfo Debenedetti, responsabile scientifico del festival dell'economia di Trento ed editorialista della Repubblica. Nel suo curriculum vanta un dottorato in Economia alla New York University e un'esperienza di dieci anni, da senior economist, all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). È stato anche consulente del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), della Banca Mondiale, della Commissione Europea e dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
Gli interventi sulle Pensioni promossi da Boeri
Come si ricorderà, Boeri, è stato uno dei principali critici alla Riforma delle Pensioni Fornero, accusata dall'economista, di non essere all'altezza degli obiettivi, soprattutto perché poco attenta alla domanda di lavoro. Il nodo principale, scriveva Boeri nel 2013 dalle pagine dell'Espresso, era l'aver innalzato troppo bruscamente l'età pensionabile senza affrontare in modo compiuto il problema dei lavoratori esodati ed esodandi: "La riforma non ha neanche posto rimedio alla barbarie dei ricongiungimenti onerosi e ha affrontato in modo brutale il problema dell'indicizzazione delle pensioni. Così, invece di trovare coerenza, di inseririsi in un disegno unitario con la riforma del mercato del lavoro, la rende ancora più pesante per i lavoratori e per le imprese" sosteneva Boeri.
Ma la critica era rivolta soprattutto alla mancanza di gradualità: "nel caso della riforma delle pensioni non c'era bisogno di attuare un innalzamento così brusco dell'età minima di pensionamento. Sarebbe bastato rideterminare gli importi pensionistici applicando riduzioni attuariali, pari a circa il 2-3 per cento in meno per ogni anno di pensionamento precedente al raggiungimento della nuova età richiesta. Al tempo stesso, si poteva chiedere ai datori di lavoro di versare i contributi sociali per questi lavoratori fino a quando avessero maturato il diritto a una pensione piena. Al di là del caso degli esodati, la riforma non tiene conto delle grandi differenze nei livelli di produttività e nei programmi di vita dei lavoratori anziani. Alcuni svolgono mansioni in cui sono altamente produttivi e motivati, altri magari, anche per ragioni famigliari, preferiscono ritirarsi dalla vita attiva pur sapendo che così facendo percepiranno una pensione più bassa.
Un sistema pensionistico sostenibile può permettere scelte diverse sull'età di pensionamento, posto che chi va in pensione prima (ricevendo un assegno per un periodo più lungo) deve incassare somme più basse. La riforma Fornero invece ha costretto anche quei lavoratori che avrebbero accettato una decurtazione della propria pensione pur di uscire prima a posticipare il pensionamento. Specie in un momento così difficile per il nostro mercato del lavoro sarebbe stato meglio garantire maggiore flessibilità nei piani di pensionamento. Bisognava anche abolire i ricongiungimenti onerosi, permettendo ai lavoratori di totalizzare i contributi versati una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia" concludeva Boeri.
La nomina al vertice dell'Inps di Boeri potrebbe ora agevolare un processo di revisione della Riforma Fornero. Diversi esponenti politici, anche della maggioranza, hanno piu' volte annunciato la volontà, in occasione della Riforma della Governance dell'Inps calendarizzata per l'anno prossimo di rimettere mano a quei punti critici che il neo-presidente dell'Inps già indicava un anno fa.
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Referendum Pensioni 2015, Governo presenta le memorie
Mercoledì, 24 Dicembre 2014In vista della pronuncia da parte della Corte costituzionale sull’ammissibilità del referendum sui trattamenti pensionistici (Comitato promotore – Sen. Roberto Calderoli), il Consiglio dei Ministri ha dato il proprio assenso a presentare alla Corte le memorie che la legge n. 352 del 1970 dà al Governo la facoltà di presentare. Kamsin E' quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Presidenza del Consiglio oggi al termine del Cdm.
Le memorie dovrebbero chiarire la posizione del Governo circa l'abrogazione della Riforma Pensionistica Fornero varata nel dicembre 2011 promossa dalla Lega Nord. Il partito, guidato ora da Matteo Salvini, vuole indire un referendum abrogativo, nella prossima primavera, volto a cancellare l'articolo 24 del decreto legge 201/2011 e a ripristinare, pertanto, la pensione di anzianità. Il quesito chiede di abrogare la Legge Fornero del Governo Monti che colpisce i giovani, le lavoratrici ed i lavoratori.
La Consulta è infatti chiamata a stabilire, nelle prossime settimane, se il referendum è ammissibile o meno.
Seguifb
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Jobs Act, ecco il testo del decreto che cancella l'articolo 18
Mercoledì, 24 Dicembre 2014Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo del jobs act relativo al contratto a tutele crescenti. Il decreto attuativo del jobs act sul contratto a tutele crescenti non prevede piu' il cosiddetto 'opting out', cioe' la possibilita' di un indennizzo piu' elevato per il lavoratore licenziato ingiustificatamente al posto del reintegro. Kamsin L'indennizzo che spetterà al lavoratori sarà pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Secondo la bozza diffusa dal Governo, inoltre, per le piccole imprese rimane invariata la situazione attuale, cioe' un indennizzo pari a 2-6 mensilita', con un sistema graduale legato all'anzianita' di servizio.
Ecco il testo del decreto legislativo diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attu azione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatori o, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nul lità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non impre nditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende riso lto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di la voro, salvo il caso in cui abbia rich iesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al pr esente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il da tore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'u ltima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altr e attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque me nsilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno co me previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della re integrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entr o trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente ar ticolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per gius tificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rappor to di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità no n assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ul tima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non supe riore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento pe r giustificato motivo sogget tivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla qual e resta estranea ogni valutazi one circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di a ltre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire ac cettando una congrua offerta di la voro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 apri le 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di rein tegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assi stenziali dal giorno del li cenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazion e anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente ne ll’inidoneità fisica o ps ichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’ articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della le gge n. 604 del 1966 o della procedur a di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichia ra estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità no n assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ul tima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superior e a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavo ratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di c ontinuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano app licazione i regimi sanz ionatori previsti dal presente decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’ articolo 1, al fine di ev itare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conc iliazione prev ista dalla legge, il datore di lavoro può offrir e al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’ articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è asso ggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità de ll’ultima retribuzione gl obale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferior e a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circ olare. L’accettazione dell ’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’es tinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
L’onere derivante dalla disposizi one di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredic imilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’ar ticolo 1, comma 107, della legg e di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazion e istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio su ll’attuazione della pr esente disposizione.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indenni tà e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di serv izio del lavoratore che passa a lle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’im porto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazi oni di mese uguali o superiori a quindici giorni si comput ano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggi unga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’artico lo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori , che svolgono senza fine di lucr o attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ov vero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento colletti vo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate al l’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’ art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazi onale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccup azione involontaria, al qual e affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gett ito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condiz ione che effettui la procedura di de finizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo dell a legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavo ro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
1) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ri cerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
2) il diritto del lavoratore al la realizzazione da parte dell’agenz ia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione pr ofessionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
3) il dovere del lavoratore di porsi a di sposizione e di cooperare con l’ agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo persona le di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.
Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le di sposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Qui il testo della bozza di decreto legislativo diffusa da Palazzo Chigi
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Pensioni, Damiano: suggeriamo ulteriori modifiche con il Milleproroghe
Martedì, 23 Dicembre 2014“Siamo soddisfatti che il Governo abbia inserito nella legge di stabilità alcune nostre proposte in favore dei lavoratori precoci e sulla pensione anticipata. Ma si poteva fare di piu'. Soprattutto con riguardo al tema delle Partite Iva occorreva piu’ attenzione da parte del Governo’”. E' quanto ha dichiarato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. Kamsin “Siamo contenti del fatto – prosegue Damiano – che il Presidente del Consiglio abbia ascoltato le nostre proposte. Ci permettiamo di fornire un altro suggerimento al Governo: quello di utilizzare il prossimo ‘Milleproroghe’, che dovra’ andare al Consiglio dei ministri o domani o comunque entro la fine dell’anno, per non aumentare i contributi previdenziali a carico delle Partite Iva della gestione separata dell’Inps prorogando il blocco gia’ realizzato nei due anni precedenti”.
“Sarebbe un segnale immediato, di attenzione e di coerenza, in attesa di una riforma piu’ complessiva che aiuti i giovani professionisti che hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo”, conclude il presidente della Commissione Lavoro della Camera.
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Partite Iva, Renzi: provvedimento ad hoc nel 2015
Martedì, 23 Dicembre 2014"Nei prossimi mesi un provvedimento ad hoc sul mondo dei giovani professionisti. Un intervento correttivo sulle partite Iva e' sacrosanto e me ne assumo la responsabilita'". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5 aggiungendo che "la legge di stabilita' ha dei limiti e di questo ne sono consapevole il per primo. Pero' non e' tutta da buttare, per i commercianti e gli artigiani c'e' molto". Per Renzi si tratta comunque di "una legge di stabilita' assolutamente innovativa. Sulle partite Iva c'e' un effetto che fa molto arrabbiare nella suddivisione di questi soldi in piu'. Artigiani e commercianti sono un po' aiutati mentre per i giovani avvocati e giovani architetti aumenta il peso" previdenziale.
Il premier ha poi parlato della riforma del lavoro "I primo effetti del Jobs Act arriveranno nel 2015" ha detto. Ma c'e' un altro importante intervento economico, nei piani del governo, su cui il presidente del Consiglio vuole fare una precisazione, ed e' quellosull'Ilva: "Se l'Europa vuole impedire di salvare i bambini di Taranto ha smarrito la strada di casa". "Noi a Taranto - ha aggiunto - faremo la riqualificazione ambientale e nel 2015 rilanceremo l'edilizia".
Numerosi gli argomenti affrontati nel corso dell'intervista, tra questi anche quello del successore di Napolitano al Colle "Io spero che non si giochi a Indovina Chi? sul presidente della Repubblica - ha affermato Renzi - Sono molto tranquillo, credo che quando sara' il momento si trovera' un nome che piaccia a tutti". "Per il momento un Presidente c'e' ed e' Napolitano. A lui si deve gratitudine da parte di tutti. Non ho paura di eleggere il Presidente della Repubblica".
Zedde