Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Riforma Pensioni, si riapre alla Camera la discussione sulle pensioni flessibili
Sabato, 14 Marzo 2015La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha iniziato questa settimana la discussione del progetto di legge sulle cd. pensioni flessibili. La seduta sarà aggiornata al 17 Marzo.
Kamsin Un ritorno al "sistema delle quote" con la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti della riforma Fornero. E' la sintesi della discussione che si è tenuta presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati questa settimana in occasione della calenderizzazione del ddl sulle pensioni flessibili.
La proposta di partenza potrebbe essere la quota 97 ipotizzata già dal 2013 dal presidente della commissione Lavoro della Camera, il Pd Cesare Damiano, che consente di lasciare il lavoro a chi ha 62 anni d'età e 35 di contributi con una penalità dell'8% sulle quote retributive della pensione. Penalità che decresce del 2% l'anno sino ad azzerarsi in corrispondenza dei 66 anni. Oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, con 41 anni di contributi. Il ddl in discussione dovrebbe essere comunque aggiornato con una nuova proposta che sarà depositata nei prossimi giorni in Parlamento.
Ma nella seduta, che riprenderà il prossimo 17 Marzo alle 14, si è parlato anche della quota 100, cioè la possibilità di accedere alla pensione con 60 anni e 40 di contributi o 61 anni d'età e 39 di contributi e via dicendo. Quest'ultima proposta piace ai sindacati come base di partenza soprattutto perchè non prevederebbe penalità sull'assegno e sostenzialmente reintroduce la pensione di anzianità cancellata dalla Riforma Fornero nel 2012.
Nella lettera inviata a Poletti, Cgil, Cisl e Uil si sono detti, infatti, pronti ad illustrare una loro «piattaforma» elaborata con l'obiettivo di cambiare la riforma Fornero: una proposta che punta a introdurre un meccanismo di «flessibilità per l'accesso alla pensione con l'attenzione alle diverse tipologie di lavoro». L'idea dei sindacati punterebbe però anche a stabilire uscite flessibili in relazione alle diverse tipologie di lavori con un occhio di riguardo per quelli più usuranti. Per i lavoratori precoci ci sarebbe la possibilità di andare in pensione massimo con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.
Chiusa la partita del jobs act, il governo potrebbe affrontare il rebus delle pensioni con la legge di stabilità 2016, anche per togliere argomenti alla Lega di Matteo Salvini. Ma un ritorno alle quote non rientra nei piani di palazzo Chigi, che valuta piuttosto l'ipotesi del mini-assegno anticipato (circa 700 euro erogati nei due anni che mancano all'età pensionabile) da restituire a rate mensili una volta che si è andati in pensione.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, si accendono i fari sulla flessibilità in uscita
Lunedì, 09 Marzo 2015L'esecutivo deve presentare un proprio progetto di intervento per rendere piu' flessibile l'età pensionabile. Soprattutto in vista del prossimo scatto dell'aspettativa di vita che dal 2016 chiederà a tutti di restare sul lavoro per 4 mesi in piu'.
Kamsin Tante proposte ma pochi fatti. Si può riassumere così lo stato dell'arte all'indomani delle varie aperture del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti e del Neo-presidente dell'Inps Tito Boeri. Il ministro del Lavoro, Giuliano Paletti, lo va ripetendo da giorni e la scorsa settimana lo ha ri-confermato. Un intervento sulle pensioni è all'ordine del giorno del Governo e verrà deciso con la prossima legge di stabilità. Ma non è chiaro come si interverrà: "è necessario fare prima un lavoro preliminare di studio, per poi arrivare a delle scelte, in un quadro di tenuta dei conti" ha detto Poletti
Il nodo è sempre quello di una nuova forma di flessibilità in uscita capace di risolvere strutturalmente le situazioni di marginalità (disoccupati a pochi anni dalla pensione con ammortizzatori esauriti) senza modificare i requisiti attuali. «Dobbiamo - partire - ha detto Poletti dalle situazioni più difficili e socialmente più delicate, da specifiche condizioni come chi perde il lavoro e, nonostante gli ammortizzatori sociali, non riesce a maturare i requisiti per la pensione».
Il ministro nei giorni scorsi aveva più volte fatto riferimento all'ipotesi del "prestito pensionistico" che era stato messo a punto dal suo predecessore, Enrico Giovannini. Si tratterebbe, in questo caso, della possibilità di far scattare un anticipo temporaneo dell'assegno pensionistico (fino a 750-800 euro al mese) a chi si trovasse a due o tre anni dalla maturazione dei requisiti per la vecchiaia. E una volta in pensione ci sarà la restituzione dell'anticipo con microprelievi sull'assegno Inps. Su questa misura sono state anche fatte simulazioni che risalgono a diversi mesi fa e dalle qualirisulterebbero oneri per meno di un miliardo tra il 2015 e il 2024.
L'ipotesi però non piace ai sindacati e alla minoranza dem. Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha accusato che in questo modo si farebbe l'elemosina a persone che hanno versato contributi per quasi 40 anni e che meritano al contrario l'assegno pieno, qullo ingiustamente "scippato dalla legge Fornero".
Molto piu' equilibrate quindi le proposte di flessibilità in uscita sostenute dai Dem di cui proprio Damiano è stato apripista. Il partito democratico sostiene le uscite a partire da 62 anni e 35 di contributi con una decurtazione massima dell'8%, oppure la quota 100 (magari abbinata ad un meccanismo di penalità simile). Le due proposte (si vedano le tabelle) potrebbero mettere sostanzialmente d'accordo i sindacati (che chiedono però l'eliminazione delle decurtazioni) anche se necessitano di coperture finanziarie assai più ampie rispetto al prestito previdenziale.
Suscita minori consensi la proposta di estendere l'opzione contributiva a tutti i lavoratori con calcolo interamente contributivo. I rilievi si elevano dalla constatazione che in questo modo non sarebbe riconosciuta alcuna gradualità nel pensionamento: ai lavoratori verrebbe data la possibilità di uscire con requisiti anticipati (57 anni e 35 di contributi se si prorogasse il regime sperimentale attuale previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04) accettando un taglio secco dell'assegno che può tranquillamente superare il 30%. Al massimo, sottolineano gli addetti ai lavori, tale opzione dovrebbe essere abbinata ad una delle proposte sopra esposte.
Si vedrà quali saranno le decisioni. Per ora il prossimo step è l'avvio di un confronto con i sindacati: Poletti si è detto pronto a ricevere nei prossimi giorni Cgil-Cisl e Uil sia per riflettere sulle possibili soluzioni per la flessibilità in uscita, sia per avviare il confronto sulla nuova governance da adottare per Inps e Inail.
seguifb
Zedde
Pensione anticipata, lo stop alla penalizzazione beffa gli assegni già liquidati
Giovedì, 05 Marzo 2015L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.
Kamsin Lo stop alla penalizzazione non giova ai lavoratori che la hanno subita sino allo scorso anno. E' quanto sostiene l'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) commentando la novità introdotta dall'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La questione. La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema interamente contributivo (dal 1° gennaio 1996) non vengono comunque interessate dal taglio. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.
La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.
Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.
In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto.
La novità tuttavia non dovrebbe interessare i trattamenti che sono stati già liquidati sino al 31 Dicembre 2014 (anche se si attende il chiarimento definitivo da parte dell'Inps). "La formulazione della norma non ammette - ricorda la Gnecchi - alla possibilità che tali trattamenti siano depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015 come avevamo invece richiesto".
Se tale impostazione sarà confermata la discriminazione è evidente. Si immagini un lavoratore di 58 anni che è andato in pensione con la massima anzianità contributiva il 1° dicembre 2014. Ebbene questi subisce un taglio definitivo e perpetuo del 6%; mentre se lo stesso avesse atteso il 1° gennaio 2015 il taglio non ci sarebbe stato. "La disparità di trattamento è evidente e il rischio - sottolinea la Gnecchi - è quello di attivare nuovi contenziosi".
seguifb
Zedde
Pensioni usuranti, domande entro il 1° marzo per l'uscita anticipata
Mercoledì, 25 Febbraio 2015Coloro che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconosciuti come usuranti, hanno la possibilità di andare in pensione prima rispetto all'età ordinaria per la vecchiaia con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un'età di 61 anni e 3 mesi.
Kamsin Ultimi giorni per presentare le domande per accedere ai benefici dei lavori usuranti. I lavoratori addetti a «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che perfezionano il diritto al pensionamento anticipato nell'anno 2015, hanno tempo fino al 1° marzo prossimo per presentare la domanda di riconoscimento del beneficio all'Inps. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce ai lavoratori addetti ad attività usuranti il diritto di andare in pensione con un regime agevolato.
Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a quattro macro-categorie.
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.
Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici i lavoratori devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa (per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva).
Il Pensionamento nei lavori usuranti. Per maturare il diritto al pensionamento anticipato nel 2015, un lavoratore addetto ad attività usurante deve raggiungere quota 97,3 con almeno 35 anni di contributi e 61 anni e 3 mesi di età. Per i notturni con meno di 78 notti lavorate i requisiti da raggiungere sono elevati sino a due anni, così come per i lavoratori autonomi (si veda la tabella riassuntiva dei requisiti).
Una volta perfezionati i requisiti, si dovrà attendere, per la decorrenza della pensione, l'apertura della cosiddetta finestra mobile. La decorrenza è fissata 12 o 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti, a seconda che la pensione sia liquidata a carico di una gestione dei dipendenti o degli autonomi.
La domanda. Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo 2015 se in tale anno si maturano i requisiti agevolati; la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante e quindi non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accogliemento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante (che avviene entro il 30 Ottobre 2015).
Un esempio. Immaginiamo un lavoratore che ha svolto attività usuranti e che matura la quota 97,3, ad esempio, nel settembre 2015: costui sarà chiamato a presentare la domanda volta al riconoscimento del beneficio entro il prossimo 1° marzo. Entro il 30 Ottobre 2015 riceverà, se tutto fila liscio, la conferma dall'Inps di poter accedere al beneficio con l'indicazione della data di decorrenza (si presume dal 1° Ottobre 2016, per via delle finestre mobili). A questo punto, per accedere alla pensione non gli resterà altro che fare domanda di pensione verso agosto-settembre 2016.
Il rispetto della scadenza del 1° marzo è importante. Infatti la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Nello specifico il differimento è pari:
- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende inoltre dalle coperture finanziarie che sono state messe a disposizione dal Dlgs 67/2011 di anno in anno. Qualora risultassero insufficienti la data di decorrenza indicata dall'inps potrebbe spostarsi.
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Zedde