Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione anticipata: le regole per calcolarla
Lunedì, 05 Novembre 2012Sono nata il 30/12/57, lavoratrice dipendente con contributi versati all'INPS che ammontano a 2073 settimane al 31/12/2011 - di cui però 25 settimane figurative per astensione facoltativa di maternita'. Attualmente ancora in servizio, vorrei sapere: la data di pensionamento e se, in quanto precoce dovrò subire la penalizzazione per pensionamento anticipato (56 anni).Antonella
La pensione anticipata può essere conseguita al perfezionamento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, requisiti che si raggiungerebbero gia' nel luglio 2013. In tal caso la pensione decorrerebbe dal mese di Agosto 2013 per effetto dell'abolizione delle finestre mobili. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge numero 14 del 2012 per non incorrere in decurtazioni il maturato contributivo deve essere composto da sola prestazione effettiva di lavoro compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Se si vuole evitare la penalizzazione sarà dunque necessario coprire le 25 settimane figurative con contribuzione da lavoro posticipando in questo modo l'uscita dal servizio.
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Esodati, le regole sulla sospensione della mobilita'
Venerdì, 02 Novembre 2012Sono nato a Giugno 1956, lavoro ininterrottamente da Febbraio 1976 e sono iscritto alle liste di mobilita' (ho diritto a 3 anni) da Aprile 2010 con accordo aziendale siglato al ministero, da Aprile 2010 ho sospeso la mia mobilita', acquisita con questo accordo, in quanto ho svolto attivita' lavorativa a tempo determinato.
Attualmente ho 36 anni e 1/2 di contribuzione piu' 3 anni di mobilita' ancora sospesa, ho in scadenza un contratto a fine di questo anno e dovrei iniziare un altro contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi con un'altra azienda in modo da raggiungere la contribuzione totale (compresa la mobilita' sospesa) di 40 anni (2080 settimane).
Vorrei sapere innanzitutto se appartengo alla categoria degli esodati in quanto la sospensione della mobilita' ho capito che e' considerata "neutra" dall' INPS, ovvero che sposta i termini della fruibilita' della stessa.
Seconda cosa vorrei conferma del fatto che se il prossimo contratto tiene sospesa la mobilita' oltre il terzo anno, non perdo il diritto alla mobilita' e la stessa semplicemente non viene piu' posticipata ma erosa nella durata. Daniele
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ancorchè di durata maggiore rispetto alla durata della mobilità non è causa di decadenza delle liste di mobilità bensì comporta una semplice erosione del periodo di fruibilità della prestazione.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7 della legge 223/1991 e della Circolare Inps numero 67 del 14 Aprile 2011 i lavoratori in mobilità possono intraprendere attività di lavoro determinato ottenendo in tal modo la "sospensione" della mobilità e la sua conseguente proroga per un periodo che non può essere superiore alla durata della mobilità stessa. In altri termini le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
Nel caso di specie presupponendo una durata originaria della mobilità pari a 36 mesi e la durata contratti a tempo determinato pari a 38 mesi - 1° contratto 32 mesi (Aprile 2010/Dicembre 2012; 2° Contratto 6 mesi (1° Gennaio 2013/Giugno 2013) - , il lavoratore potrà usufruire complessivamente di 34 mesi di mobilità e non più 36 in quanto la durata dei contratti di lavoro ha prodotto 2 mesi di eccedenza. La proroga dunque produrrà un allungamento del termine della mobilità sino ad Aprile 2016.
Circa il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento vale la regola generale che possono fare salva la vecchia disciplina quei lavoratori che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria) ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 e del decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno. Nel caso di specie è dunque necessario maturare i 40 anni di contributi entro il termine della prestazione di mobilità.
Tuttavia il messaggio Inps numero 13343 del 9 agosto 2012 ha precisato che "il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”.
Nel caso di specie dunque le sospensioni della mobilità intercorrenti tra il 24 luglio 2012 e il 1° Giugno 2013 non sono considerate rilevanti. Si tratta di un periodo pari a circa 10 mesi e di conseguenza il termine entro il quale i 40 anni di contributi devono essere perfezionati ai fini della potenziale inclusione nella salvaguardia non sarà piu' Aprile 2016 bensì Giugno 2015.
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Esodati bancari, attesa per la formazione della graduatoria Inps
Giovedì, 01 Novembre 2012Sono un ex bancario nato il 6 dicembre 1956 e ho lavorato dall' agosto 1973 in una fabbrica e poi entrato in banca, Banco di Sicilia nel giugno del 1979 fino al 31.12.2009. Ho aderito al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e occupazione ecc..ecc... e dai calcoli fatti nel 2007 maturerò i 40 anni di contributi il 25.08.2013 e l'accesso alla pensione era prevista per il 2014. In pratica ho lavorato continuamente dall'agosto 1973 al dicembre 2009. Sono andato in esodo dal 1 gennaio 2010 . Ho una lettera dell'inps datata 29 marzo 2010 dove mi si dice che con decorrenza 1.01.2010 mi viene riconosciuto l'assegno mensile previsto e che mensilmente mi perviene e la corresponsione di questo importo cesserà il 1.01.2014 per maturazione diritto di pensione. Nel frattempo mi vengono anche versati i contributi inps in modo da arrivare ai 40 anni previsti. Alla luce del nuovo decreto come sono combinato?? Claudio
Si conferma il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto legge numero 201 del 6 Dicembre 2011 e del decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno per essere incluso tra coloro che possono mantenere le previgenti regole di pensionamento. Con la maturazione dei 40 anni di contributi nell'agosto del 2013 la pensione decorrerà dal mese di Novembre 2014 (per effetto delle finestre mobili). La conferma dell'inclusione dovrà essere fornita dall'Inps nei prossimi tempi sulla base di una graduatoria in corso di elaborazione dall'istituto.
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Concorso insegnanti, date e quiz saranno resi noti il prossimo 23 Novembre
Mercoledì, 31 Ottobre 2012Vorrei sapere quando si sapranno le date per la partecipazione al nuovo concorso per la scuola e se sono disponibili i quiz per la prova di preselezione. Giancarla da Modena
Non ancora. Il bando ufficiale del concorso precisa che il 23 novembre 2012 saranno resi noti il calendario, le sedi e le ulteriori modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nella stessa data verrà data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i 3500 quesiti della preselezione.
Si ricorda che ad ogni candidato saranno proposte 50 domande estratte da un data base di 3500 quesiti. Il test è chiamato “computer based” poichè ogni candidato avrà la sua postazione informatica con un software che permette l’accesso alla visualizzazione delle domande tramite una password personale fornita la mattina stessa della prova.
Le domande saranno così suddivise: 18 di comprensione del testo, 18 di logica, 7 di informatica, 7 di lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco all’atto della domanda di iscrizione).
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Esodati, le vecchie regole per la pensione di anzianita'
Mercoledì, 31 Ottobre 2012Sono nato il 10/03/53 ,ho iniziato a lavorare per una azienda farmaceutica come informatore medico scientifico a settembre 1981, ho già riscattato 4 anni di laurea +1anno di servizio militare. Il 31/10/2011 sono stato licenziato e messo in mobilità in seguito ad accordi tra azienda e sindacati per riduzione del personale,la mobilità ,scade a ottobre 2015. Secondo i miei calcoli dovrei maturare i requisiti a marzo 2014 +3mesi per aumento della aspettativa di vita + 12 mesi, dovrei quindi andare in pensione a luglio del 2015 .. È tutto giusto?? Luciano
Immaginando che abbia 36 anni di contributi al Settembre 2012 il calcolo è corretto. Dal 2013 la vecchia disciplina prevedeva infatti lo scatto per la pensione di anzianità di quota 97 (con un minimo di età anagrafica pari a 61 anni e 35 anni di contributi) e il primo adeguamento alla stima di vita istat pari a 3 mesi.
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