Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Gli Accordi di cassa integrazione non salvano dalla Riforma Fornero
Giovedì, 08 Marzo 2012Sono nato il 1956 e al 31/12/2011 sono stato messo dalla mia azienda provvisoriamenre in cigs con accordo azienda /sindacati in attesa di essere messo in mobilita' avendo gia' 38 anni di marchette ,ad oggi 05/03/2012 non abbiamo ancora avuto contatti con l'azienda .Posso dire di entrare in pensione con la vecchia riforma ?
Purtroppo no perchè gli accordi di cigs non rilevano ai fini del mantenimento della previgente disciplina. Per essere salvi, tra le altre condizioni, è necessario che il lavoratore sia stato collocato in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011.
Mobilita': esenti dalla riforma nei limiti delle risorse stanziate
Giovedì, 08 Marzo 2012Buonasera,sono un esodato in mobilità dal 01/08/2010 con firma all'Ufficio provinciale del lavoro di Torino.al momento della firma avevo 37 anni e qualche settimana di contributi in poche parole a febbraio 2013 faccio 40 di contributi,sono un lavoratore precoce avendo incominciato a lavorare all'età di 14 anni e sono del 20/02/1958,secondo i mie calcoli dovrei andare in pensione nel febbraio 2014,o al massimo a maggio 2014,mi confermate queste date, oppure c'è qual cosa di diverso?Grazie per la risposta. Roberto
Se la domanda risulterà coperta dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011, i calcoli sono corretti: dovrebbe ricevere il trattamento pensionistico a partire da Marzo 2014.
Dal 1° Gennaio 2013 scatta la quota 97
Giovedì, 08 Marzo 2012 Esodata Poste, Le comunico tutti i miei dati: nascita: 24/09/1953, ultimo giorno di lavoro: 31/12/2010 con anzianità' contributiva: anni 38 mesi 5 giorni 5. Firmato accordo presso UIR Unione degli Industriali e Imprese di Roma il 14/12/2010 (verbale di conciliazione in sede sindacale art. 2113, comma 4°, c.c. nel testo modificato dall’art. 6 della legge 11.08.1973, n.533; art.411, coma 3°c.p.c.).
In data 3/02/2011 consegnata e protocollata presso ex Ipost ora incorporato INPS domanda di prosecuzione contribuzione volontaria per raggiungere 40 anni di anzianità con decorrenza del trattamento pensionistico a settembre 2013 (finestra). A distanza di più di un anno non ho avuto alcuna comunicazione ne bollettini di pagamento.
1° domanda: posso considerarmi ugualmente autorizzata, visto che nel sito INPS si legge ”L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti” ?
2° domanda: posso rinunciare alla prosecuzione volontaria e andare in pensione con 38 anni e mezzo circa già maturati al compimento del 60° anno di età (24/09/2013)?
3° domanda: in entrambi i casi rientrerei nella normativa previgente alla manovra salva Italia e al decreto Milleproroghe ?
Patrizia
Cerco di essere sintetico e di rispondere a tutte le domande:
1) In generale la risposta è negativa. L'accoglimento della domanda è infatti un provvedimento che viene comunicato all'interessato (peraltro, con il provvedimento di accoglimento, l'Inps invia anche gli appositi bollettini di c/c postale prestampati). E' tuttavia opportuno rivolgersi all'Inps per accertare la propria situazione.
2) E' possibile solo se avesse ottenuto l'autorizzazione ai volontari. Non avrebbe infatti i requisiti per accedervi tramite l'emendamento sugli esodati (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012) perchè, da quanto leggo, non maturerebbe la decorrenza della pensione, calcolata secondo la previgente disciplina, entro il 6 Dicembre 2013 (è questo uno dei paletti per essere esenti dalla Riforma per il Milleproroghe).
3) In definitiva farebbe salva la vecchia disciplina solo se avesse ottenuto l'autorizzazione al versamento dei volontari in data antecedente al 4 dicembre 2011.
Approfitto comunque per ricordare che per le lavoratrici donne con almeno 35 anni di contributi versati e 57 anni di età anagrafica (58 le autonome) è rimasta la possibilità di andare in pensione, sino al 31 Dicembre 2015, optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo. E' questa una possibilità che la Riforma Fornero ha lasciato inalterata.
Lavoratori in mobilita' e accesso alla pensione
Mercoledì, 07 Marzo 2012sono nato a febbraio del 56 ho iniziato a lavorare come dipendente dal 01/06/1972 al 31/12/2009 ho maturato 1919 settimane lavorative . il rapporto con la società e cessato il 30/06/2010. sono in mobilita il 01/07/2010 . il verbale di conciliazione e stato firmato ai sensi dell'art.410.c.p.c o art. 411 c.p.c . che costituisce parte integrante dell'accordo del 07/04/2010 . la mobilita finirà a febbraio 2013 con 2080 settimane ( pari a 40 anni di contributi preciso che sono anche un lavoratore precoce) vorrei sapere se sono esente dalla manovra monti. e quando posso accedere alla pensione.grazie per una vostra gentile risposta .giuseppe a.
I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi intercorsi in data antecedente al 4 Dicembre 2011 fanno salva la previgente disciplina se maturano i requisiti di accesso al pensionamento (calcolati secondo la previgente disciplina) entro la data di fruizione dell'indennità di mobilità (Art. 24, comma 14, lett. a), Dl 211/2011 come convertito dalla legge 214/2011). Resta inteso che, come per tutti i salvaguardati dal comma 14, tale beneficio sarà possibile nei limiti di un determinato plafond di risorse stanziate ai sensi del comma 15 dell'art. 24, Dl 201/2011 (il provvedimento di dettaglio sarà emesso entro il 30 giugno 2012).
In definitiva ritengo che, raggiunti i 40 anni a febbraio 2013, la pensione decorrerà dal mese di marzo 2014 come recitava la previgente disciplina pensionistica (sempre che si rientri nel limite delle risorse stanziate).
Un saluto.
Pensioni e Mobilita'
Mercoledì, 07 Marzo 2012 Ho interrotto il rapporto di lavoro il 31/05/2011 firmando un accordo di mobilità ai sensi della L. 223/91 art. 4-24. L'INPS ha accettato la richiestan di mobilità in data 08/06/2011 (domanda 6030527200010 - 2011/460028). Con la previgente disciplina avrei maturato i requisiti per la pensione il 06/12/2012 con 38 anni di anzianità compresi 18mesi e 6 giorni di mobilità e 60 anni di età.
La pensione l'avrei percepità l'1/1/2014 dopo il compimento della finestra mobile. Oggi, alla luce di quanto letto in base al decreto Milleproroghe, come vengo collocato? E, qualora rientrassi nella previgente disciplina, quando dovrei fare la domanda di pensione? Dino
I lavoratori collocati in mobilità in data antecedente al 4 Dicembre 2011 fanno salva la previgente disciplina se maturano i requisiti di accesso al pensionamento entro la data di fruizione dell'indennità di mobilità (Art. 24, comma 14, lett. a), Dl 211/2011 come convertito dalla legge 214/2011). Resta inteso che, come per tutti i salvaguardati dal comma 14, tale beneficio sarà possibile nei limiti di un determinato plafond di risorse stanziate ai sensi del comma 15 dell'art. 24, Dl 201/2011.
Nel milleproroghe non ci sono novità per la sua posizione che continua ad essere regolata dalla disposizione appena citata. Quindi, nei limiti di quanto predetto, confermo che la data di decorrenza della pensione sarà il 1 Gennaio 2014. La domanda di pensione può essere inoltrata dal 6 Dicembre 2012 in poi.
Un saluto.