Reddito di Cittadinanza, Al via le riduzioni se non è stato speso l'intero importo
I chiarimenti in un documento dell'Inps che recepisce il Dm sulle decurtazioni del RdC nel caso in cui il beneficiario non spenda o prelevi per intero l'importo accreditato.
Come già anticipato sulle pagine di questo giornale il legislatore ha previsto due ordini di controlli per assicurare che il RdC o la PdC correntemente erogato venga effettivamente speso dal nucleo nel mese successivo a quello di erogazione, al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo stesso. E non accumulato sulla carta RdC.
Controllo mensile
Il primo controllo è mensile. A partire dal 31 Agosto 2020 l'Inps confronterà ogni mese il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese. Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, cioè dal mese di settembre 2020, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. La decurtazione si effettua nel limite del 20% del beneficio mensile erogato e non speso, purchè sia superiore ad 8 euro. Così ad esempio se al 31 agosto il beneficiario si trova 300 euro non spesi o utilizzati su 600 euro riconosciuti, a settembre incapperà in una decurtazione di 120 euro (quindi riceverà non 600 euro ma 480 euro) pari cioè al 20% di 600 euro. Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza.
Controllo semestrale
Il secondo controllo è semestrale. A partire dal 31 gennaio 2021 l'Inps confronterà ogni mese l’ammontare non speso o non prelevato nel semestre precedente (quindi da luglio 2020 a gennaio 2021 per il primo ciclo) procedendo all'azzeramento nel mese successivo (quindi da febbraio 2021) delle somme presenti sulla Carta RdC con salvezza di una mensilità del beneficio riconosciuto. Il confronto viene effettuato al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta per l'applicazione della decurtazione mensile sopra esposta. In sostanza se al 31 gennaio 2021 un beneficiario di 600 euro di RdC si trova con 1.000 euro non spesi il mese successivo l'Inps decurterà di ben 400 euro l'importo della mensilità di RdC.
Interruzioni
In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ovvero di decurtazione o di sospensione le decurtazioni vengono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue, le quali andranno definitivamente perdute.
Documenti: Messaggio inps 2975/2020