Lavoratori Salvaguardati: Il Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati
2.1) Lavoratori, di cui alla lettera a), in mobilità ordinaria
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 25.590 unità.
Potenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 con cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l’applicazione della legge n. 223/1991 come:
1) l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni per i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l’espletamento di attività’ di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
2) l’art. 1 bis del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004 convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate” (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
3) l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).Si specifica che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.
Si precisa inoltre che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.2) Lavoratori, di cui alla lettera b), in mobilità lunga
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 3.460 unità.
Potenziali destinatari sono:
a) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
b) i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.
In merito ai requisiti pensionistici che le suindicate categorie devono maturare si specifica quanto segue.
Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (circ. n. 116/2003).
Per i soli lavoratori destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. (vedi circ. n. 185/1998 punto 2.2.3).
Per i lavoratori di cui alla lettera b) i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.3) Lavoratori, di cui alla lettera c), dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:
- · alla data del 4 dicembre 2011;
- · nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all’accredito manuale della contribuzione correlata all’assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.
Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest’ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:
- · con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell’1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS;
- · con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all’entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.
Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.
L’art 2, lettera c) del decreto interministeriale dell’1.6.2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.
Con riferimento a tali soggetti, sono in corso approfondimenti per l’adozione di misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi di solidarietà.
Si fa riserva di successive indicazioni al riguardo.
2.4) Lavoratori, di cui alla lettera d), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);
b) che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000.
Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attività non comporta l’esclusione dalla salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.
2.4.1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale; soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria per integrazione di periodi di part-time e/o per i periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma di salvaguardia, per i soggetti del presente paragrafo si precisa quanto segue.
Relativamente ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari presso altro Ente previdenziale, i quali hanno ricongiunto detta contribuzione presso l’INPS, si richiama il messaggio n. 10000 del 13 giugno 2012, nel quale è stato tra l’altro precisato che nei casi di ricongiunzione ad altro Ente, i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante.
Si rammenta, altresì, che le autorizzazioni ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 nonché per i periodi di sospensione dal lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio aspettative non retribuite) non possono essere equiparate all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari per le fattispecie di cui sopra è cenno, non si applica la salvaguardia prevista dall’articolo 24, commi 14 e 15, del DL n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 (cfr. messaggi n. 30054 del 10 novembre 2006; 4486 del 22 febbraio 2008 e n. 10000 del 2012).
2.5) Lavoratori, di cui alla lettera e), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 950 unità.
Per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell’esonero dal servizio.
Al riguardo, qualora gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.
Nella prima ipotesi, l’operatore della Sede Inps, avrà cura di contattare la Struttura Gestione ex INPDAP fornendo alla medesima i dati relativi alla posizione dell’interessato al fine di consentire a quest’ultima di fissare un appuntamento per fornire consulenza al soggetto.
La Struttura Gestione ex INPDAP, un volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei soggetti in parola nel monitoraggio ed acquisita la comunicazione di accoglimento – da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente - della richiesta di accesso ai benefici in parola, dovrà fornire alla sede INPS ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. salvaguardia.
Le Sedi della gestione ex Inpdap dovranno altresì comunicare le medesime informazioni alla casella di posta elettronica dell’Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Qualora risulti che il lavoratore è iscritto presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso, si interessano le Sedi a verificare – in attesa della comunicazione di accoglimento da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente della richiesta di accesso ai benefici in parola - se l’interessato perfezioni i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa nei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 1° giugno e se risulti essere in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero il provvedimento di concessione sia stato emesso in data anteriore al 4/12/2011.
Relativamente alle modalità ed ai termini di presentazione dell’istanza intesa ad ottenere i benefici di che trattasi, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.
2.6) Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.
I commi 2-ter e 2-septies, dell’articolo 6 del decreto legge n.216 convertito dalla legge n. 14 del 2012, hanno aggiunto altre categorie di lavoratori potenzialmente interessati alla salvaguardia di cui si tratta, oltre quelle previste dall’art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell’articolo 24.
Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l’accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).
Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell’art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
Le tre sopra citate categorie di lavoratori, nell’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 1° giugno 2012, sono stati individuati rispettivamente con le lettere g), h) ed f).
Relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza intesa ad ottenere i benefici di che trattasi, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.
Ciò posto, si illustrano le condizioni stabilite dall’ articolo 2 per l’accesso di tali lavoratori alla salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.
2.6.1) Lavoratori, di cui alla lettera f), in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 150 unità.
Relativamente al criterio ordinatorio ai fini del monitoraggio, tenuto conto che né nel comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto legge n. 216, convertito dalla legge n. 14 del 2012, né nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 sono fornite specifiche indicazioni, si precisa che verrà incluso nel monitoraggio il soggetto che è più prossimo al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.
Come evidenziato al punto 2.6, i soggetti in questione possono essere inclusi tra i potenziali beneficiari secondo quanto statuito dall’articolo 2 del decreto interministeriale, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
Le istruzioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono state fornite con circolare n. 60 del 2008 (prima parte – Diritto a pensione –).
2.6.2) Lavoratori, di cui alla lettera g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.
L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
2.6.3) Lavoratori, di cui alla lettera h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce altresì che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
2.6.4) Disposizioni comuni relative al lavoratori di cui alle lettere g) e h).
Il contingente numerico complessivo per queste categorie di lavoratori, lettere g) e h), è stato determinato in complessive n. 6.890 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h) stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di risoluzione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative o regolamentari.
Il comma 3 del più volte citato articolo 2 dispone altresì che tali lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
2.6.5) Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.
Tali lavoratori devono presentare l’istanza per l’accesso alla deroga di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.
- Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:
Tali soggetti devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
- Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:
Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- · nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- · in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2.6.6) Termine di presentazione dell’istanze di cui all’articolo 4 ed istituzione delle commissioni per l’esame dell’istanze.
I commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabiliscono quanto segue.
Le istanze di accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 e cioè entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.
Il comma 6 dell’articolo 4 ha disposto l’istituzione di una Commissione per l’esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
L’articolo 5, comma 1, del decreto ha stabilito che le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all’INPS.
Il successivo comma 2 del citato articolo 5 dispone che l’interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - presso le strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.