Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione di Vecchiaia, per chi vale la deroga dei 15 anni di contributi
Domenica, 12 Maggio 2013Sono nata nel gennaio 1952, nel 1988, avevo 16 anni di lavoro alle dipendenze di un'azienda privata, decisi di dedicarmi ai miei figli e mi licenziai, anche in considerazione del fatto che per la pensione di vecchiaia sarebbero stati sufficienti 15 anni. Contestualmente chiesi l'autorizzazione per versare i contributi volontariamente. ho versato sporadicamente e coprono solo altri due anni. Dopo la riforma non avrò diritto alla pensione di vecchiaia salvo che non decida di versare almeno altri due anni di contribuzione volontaria. E' giusto? Franca maria da Mantova
Le indicazioni fornite dall'Inps, con la circolare 35/2012, prevedono che la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a venti anni. Di fatto si è ritenuto superato l'accesso alla pensione di vecchiaia con quindici anni di contributi, deroga concessa dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). Ciò ha creato diverse perplessità poiché la riforma del 1992 non risultava espressamente abrogata. L'Istituto, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo, è pervenuto alla considerazione che la salvaguardia prevista dal Dlgs 503/1992 continua a operare anche dopo l'entrata in vigore del decreto «Salva-Italia» poiché non risulta espressamente abrogata dall'articolo 24 del Dl 201/2011 (circolare 16 del 1° febbraio 2013).
In particolare, risultano validi i previgenti requisiti contributivi nei confronti dei seguenti lavoratori:
a) soggetti che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi (15anni);
b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992 (non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data);
c) lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
d) lavoratori dipendenti che possono far valere entro il 1992 un periodo di contribuzione inferiore ai 15 anni e che non riuscirebbero a soddisfare i nuovi requisiti entro il mese di compimento dell'età pensionabile.
Si ritiene pertanto che la signora avrà accesso al pensionamento di vecchiaia nel 2015 al compimento di 63 anni 9 mesi poiché nonostante la "deroga contributiva" saranno applicati i requisiti anagrafici previsti dal decreto «Salva-Italia».
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Esodati, i cessati dal servizio presentano istanza di accesso alla Direzione del Lavoro
Sabato, 11 Maggio 2013Mi sono recato con un collega sia alla Direzione Regionale del Ministro del lavoro che negli Uffici INPS che voleva chiedere informazioni in merito al mancato inserimento nella salvaguardia. Ho approfittato per chiedere informazioni in merito alla mia situazione, nello specifico ho chiesto una conferma più che altro, sulla necessità o no di presentare domanda alla DTL(al ministero mi hanno detto di chiedere all'INPS) per essere iscritto alla lista dei salvaguardati entro il 22 maggio, visto che ad oggi non ho ricevuto nessuna indicazione a riguardo ne risulta nulla sul sito nell'area riservata. Faccio presente che io dovrei far parte del decreto dei 55.000 in particolare ai lavoratori della lettera a) in quanto raggiungo i requisiti nel Maggio del 2014 e dovrei andare in pensione il 1° Giugno del 2015 cosi come confermato dal tools presente su questo sito. Da quello che ho potuto capire la domanda alla DTL la dovrebbero presentare solo i lavoratori appartenenti alla lettera d) mentre quelli appartenenti come me alla lettera a) non dovrebbero presentarla e di questo vi chiedo cortesemente un riscontro per essere sicuro. L'impiegato dell'INPS invece mi ha detto che probabilmente va presentata una domanda all'INPS, purtroppo avendo perso molto tempo con noi due e avendo molte persone in coda non ha potuto darmi altre indicazioni. Vi chiedo gentilmente se è vero che occorre presentare questa domanda ma sopratutto di che tipo di domanda si tratta un qualcosa che si fa on-line o una semplice domanda in carte semplice. Mario da Bari
La questione sollevata dal lettore è regolata dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale dell'8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013. Ebbene l'articolo citato richiede la presentazione dell'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro (non all'Inps) per i soli lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, (lettera d) del Dm). I lavoratori indicati nella lettera a) del Dm non sono tenuti a tale adempimento. Si conferma inoltre la data di decorrenza della prestazione pensionistica.
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Pensioni forze armate, così la pensione di anzianità dal 2013
Sabato, 11 Maggio 2013Con quale normativa o metodo viene calcolata l'anzianità contributiva dell'80 per cento, prevista per l'accesso ai requisiti della pensione di anzianità del comparto sicurezza di cui all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 165/1997?
Franco Belviso da Verona
Se si tratta di dipendente delle forze armate, il criterio è il seguente (ma dovrà essere rivisto ai fini dell'armonizzazione dei regimi previdenziali). L'articolo 6 del Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni (armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, compresa l'arma dei carabinieri, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce l'accesso alla pensione di anzianità con i requisiti contributivi e anagrafici fissati per gli altri dipendenti statali, e cioè i vecchi requisiti del minimo contributivo dei 35 anni e l'età di 57 anni, oppure con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal requisito anagrafico (requisiti da adeguare alla stima di vita istat: cfr: messaggio inps 545 del 10 Gennaio 2013).
Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto citato prevede, però, che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, inoltre, al raggiungimento della massima anzianità contributiva fissata dagli ordinamenti di appartenenza e con l'età anagrafica di 53 anni dal 1° luglio 2002, secondo la tabella B, sostituita dall'articolo 59, comma 12, della legge 449/1997.
Come accennato per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010. Sul punto si ricorda che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
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Soci e Amministratori di Srl, quando scatta l'obbligo di iscrizione all'Inps
Sabato, 11 Maggio 2013I soci di una Srl devono essere iscritti tutti all'Inps? Oppure i soci che non lavorano, ma percepiscono solo utili in base alla loro quota di partecipazione, possono non avere copertura previdenziale e possono non essere iscritti all'Inps? In conclusione, su quattro soci, è possibile iscrivere all'Inps solo l'amministratore, cioè l'unico che realmente lavora? Antonio da Isernia
Innanzitutto, bisogna distinguere se si tratta di soci di Srl artigiana o commerciale. Infatti, quelli della Srl artigiana, a differenza di quelli della Srl commerciale, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di iscrizione. In ogni caso, per iscriversi alla gestione interessata, sia essa artigiana che commerciale, è necessario dedicarsi in maniera abituale e prevalente all'attività della società; se ricorrono questi requisiti, scatta l'obbligo di iscrizione. Va ricordato che l'amministratore deve iscriversi anche alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, dei parasubordinati, per il compenso che percepisce come amministratore.
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Occasionali, oltre 5 mila euro bisogna iscriversi alla gestione separata
Sabato, 11 Maggio 2013Sono un docente per vari enti di formazione e sono pagato a prestazione occasionale. So che, per essere occasionale, non posso superare i 5mila euro all'anno, ma spesso gli enti di formazione pagano anche dopo parecchi mesi e io mi potrei trovare a superare i 5mila euro incassati in un determinato anno, senza poter gestire i pagamenti per farli restare al di sotto di tale cifra. Se, nel corso dell'anno, notassi che i compensi per questo tipo di lavoro (che non è il mio prevalente, essendo io impiegato a tempo indeterminato presso un'azienda privata) superassero la soglia dei 5mila euro, cosa dovrei fare per non essere un elusore o, peggio, un evasore contributivo? È prevista una sanzione penale? E' prevista una sanzione all'ultimo ente che mi ha concesso il lavoro? Leonardo da Napoli
Laddove, in un determinato anno, il lettore dovesse superare i 5mila euro corrisposti per prestazioni occasionali, egli dovrebbe comunicare tempestivamente al committente occasionale il superamento della soglia di esenzione e dovrebbe iscriversi alla Gestione Separata Inps, utilizzando l'apposito modello, che si può reperire sul sito dell'istituto previdenziale. Qualora tale soglia fosse superata con il concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà al versamento dei contributi prescritti, in misura proporzionale, in base al rapporto tra il suo compenso e il totale di quelli erogati nel mese. La mancata iscrizione alla gestione separata comporta il pagamento di una sanzione civile. Anche il mancato pagamento dei contributi alla gestione separata da parte del committente, tenuto a effettuare il versamento anche per la quota a carico del collaboratore, è soggetto a sanzioni civili.
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