Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, la data di accesso al fondo di solidarieta'
Lunedì, 18 Marzo 2013Sono un esodato nel fondo Intesasanpaolo dall'1/10/2012. Essendo nato nel marzo 58, sono soggetto alla "restrizione" Fornero per la permanenza nel Fondo Esubero sino ai 62 anni d'età (pur maturando il diritto ben prima di questa data). Quindi la mia finestra pensionistica si apre l'1/4/2020. Orbene, mentre l'Inps ha ormai liquidato tutte le posizioni dei Colleghi fuoriusciti con me, io e pochi altri siamo rimasti "in sospeso" in quanto, afferma l'Inps con circolare ed in riferimento alla circolare Ministeriale, sono state date disposizioni di liquidare sino al 31/12/2019. Quindi sono (siamo) in attesa di sapere da qualcuno (Banca o Inps) quale sarà il ns. Destino. Contestualmente, però, la circolare Inps n. 3771 del 4/3/2013 dice che dall'1/4/2013 le risorse sono esaurite e la salvaguardia non più garantita per gli esodati post 1/4. Ora la domanda: nel mio caso non essendo ancora liquidata la posizione, corro il rischio che, se non chiarita entro il 31/3, possa restare escluso dalla salvaguardia? Fausto da Bergamo
Il messaggio inps 3771 dello scorso 4 Marzo ha precisato che dal monitoraggio effettuato per l'individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva - dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che il contingente numerico dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 (17.710 + 1.600) lavoratori, che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l'accesso la pensionamento, è esaurito con coloro che accedono ai fondi di solidarietà il 1° aprile 2013. Il lettore essendo entrato nel fondo il 1° Ottobre 2012 non è interessato da questa comunicazione e dunque non "rischia" di essere escluso dalla salvaguardia.
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Pensioni, i vantaggi del riscatto della laurea
Venerdì, 15 Marzo 2013Se ho compreso correttamente, con la riforma del 2012 potrò chiedere pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. Dato che la mia contribuzione Inps al 31 dicembre 1995 è di quasi 17 anni ho inoltrato domanda all'Inps per riscattare la mia laurea in modo da rientrare nel sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011.
Sono consapevole che il riscatto costerà molto (oltre 25 mila euro) e volevo pertanto sapere se tale integrazione sarà comunque conveniente oppure mi conviene rinunciare e lasciare tutto con il sistema contributivo?
Quale potrebbe essere la differenza in percentuale nell'assegno di pensione tra queste due ipotesi (Inps non fornisce simulazioni in merito)? Arturo Broggi Milano
Se non si procede al riscatto della laurea, ritengo che rientra nel sistema di calcolo misto, ossia, retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dopo fino al pensionamento. Riscattando la laurea invece finirebbe per rientrare nel sistema retributivo e quindi calcolare la pensione, riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, con il sistema retributivo.
Le quote di anzianità successive a tale data saranno comunque calcolate con il sistema contributivo per effetto della Riforma del Dl 201/2011. Dunque è assodato che in ogni caso fino al 31 dicembre 1995 la pensione sarà retributiva e che dal 1° gennaio 2012 sarà contributiva. Resta da verificare il periodo che va dal 1996 al 2011. Non è possibile in questa sede prospettare calcoli precisi, in ogni caso possiamo stimare che col sistema contributivo il ritorno in termini di pensione è circa il 35-40% della retribuzione, mentre col retributivo la pensione andrà dal 70% all'80% circa della retribuzione.
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Esodati, due salvaguardie contro le finestre mobili
Venerdì, 15 Marzo 2013Desidererei avere qualche chiarimento relativamente alla mia posizione come appresso indicata: Esodato il 1^ luglio 2009, in possesso di certificato di pensione categoria vocred inviatomi il 4 novembre 2009 ove, con accompagnatoria dell'INPS,mi fu comunicata data di corresponsione dell'assegno di pensione 1^ gennaio 2014 e istruzioni circa la domanda da produrre prima della stessa. Alla luce delle successive disposizioni legislative (legge Tremonti ecc. ecc.) vorrei sapere se la data e' stata modificata essendo titolare fino al dicembre 2013 di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarieta' di settore.In caso di slittamento della finestra di accesso alla prestazione pensionistica desidererei conoscere quali strumenti di accompagnamento economico potrei utilizzare per raggiungere la stessa ed avere istruzioni circa modi e tempi per inoltrare le relative richieste. Enzo da Napoli
Tra il 2010 e il 2011 si sono susseguiti diversi interventi sulle finestre di decorrenza che hanno posticipato la data di effettivo pensionamento per molti lavoratori. In particolare l'articolo 12, comma 2 del decreto Legge numero 78 del 31 Maggio 2010 convertito con legge 122/2010 ha introdotto dal 1° Gennaio 2011 le finestre mobili.
La nuova disciplina prevede una finestra valida per tutti di 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Se la data di pensionamento è raggiunta ad esempio il 5 Aprile 2013 la data di decorrenza sarà 1° Maggio 2014 (1° Novembre 2014 se autonomi).
Vecchie decorrenze per 10 mila lavoratori - L'articolo 12, comma 5 del citato decreto ha consentito tuttavia a 10 mila lavoratori di mantenere eccezionalmente le vecchie decorrenze (vigenti sino al 31.12.2010). I lavoratori beneficiari sono:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periododi fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensidell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per ottenere il beneficio il lavoratore deve indicare nella domanda di pensione (da presentare in genere 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra originaria) l'intenzione di voler usufruire della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010. L'inps ha di recente stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008 (messaggio numero 20062/2011).
Per i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) sopra citati che hanno invece cessato l'attività lavorativa dopo il 30 Ottobre 2008 l'articolo 12, comma 5-bis del citato decreto consente di ottenere la proroga del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre.
Per ottenere il beneficio il lavoratore deve presentare domanda di pensione con le stesse modalità richieste per la deroga dei 10 mila - cioè deve presentare domanda di pensione indicando nella stessa di volersi avvalere della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010 (cfr messaggio numero1648/2012).
L'intervento della 111/2011 - L'articolo 18 della legge 111/2011 ha infine attuato un nuovo intervento sulle finestre mobili per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè coloro che raggiungono la pensione con i 40 anni di contributi) a partire dal 1° Gennaio 2012. Si tratta dei cd. lavoratori quarantisti.
Nello specifico è previsto un ulteriore allungamento di un mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per il 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi. In definitiva chi accede alla pensione con i 40 anni sconta finestre mobili di 13 mesi se il requisito è maturato nel 2012, di 14 mesi per il 2013 e di 15 mesi dal 2014 in poi. Per gli autonomi le finestre sono rispettivamente di 19, 20 e 21 mesi.
Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che al 6 Luglio 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze.
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Esodati, ancora attesa per i lavoratori del settore poste
Giovedì, 14 Marzo 2013Sono un esodato delle poste che ha cessato con accordo sindacale nel 2011 e avrei dovuto percepire il primo rateo dal 1° Marzo 2013. Tutti mi dicono che sono tra i potenziali salvaguardati (ed ho trovato conferma di questo anche dal Vostro ottimo infocalcolatore) ma ad oggi ancora attendo la comunicazione con la decorrenza. La mia preoccupazione sta salendo perchè leggo che molti salvaguardati già hanno ricevuto la pensione. Ma che sta succedendo? Mi hanno preso in giro? Ernesto
Dai primi di Febbraio l'Inps ha iniziato l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla salvaguardia ad una parte della platea dei 65mila salvaguardati con il decreto dello scorso 1° Giugno in attuazione dell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011. Le categorie che ricevono la lettera sono elencate dal messaggio Inps 2526 dell'8 Febbraio 2013.
"Le lettere sono in prima battuta inviate, in esito alla graduale definizione delle relative posizioni, ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti per il pensionamento, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, che non abbiano ripreso attività lavorativa successivamente a detta autorizzazione, in possesso di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011.
Ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, per i quali l’accesso alla prestazione è stato autorizzato dall’Inps, a condizione che rimanessero a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età, ancorché, maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011, la comunicazione sarà inviata al termine della ulteriore trattazione da parte delle procedure di monitoraggio.
Per quanto riguarda i lavoratori tenuti alla presentazione delle domande alle Direzioni territoriali del lavoro, la comunicazione sarà inoltrata, non appena completata la lavorazione dei provvedimenti di accoglimento ricevuti dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Con riferimento in particolare ai lavoratori iscritti presso la gestione ex Ipost, ex Inpdai, Fondo Ferrovie dello Stato, ecc., è in corso di rilascio una apposita procedura per la gestione delle relative comunicazioni."
Da questo primo round appaiono esclusi i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 (a seguito di ritardi nella comunicazione dei nominativi all'Inps da parte delle DTL). Per i lavoratori ex-ipost peraltro l'inps ha iniziato le pratiche i primi giorni di questo mese. Per questi soggetti è dunque lecito aspettarsi tempi piu' lunghi per la conclusione della procedura.
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Esodati, i dubbi per i prosecutori volontari dopo la legge di stabilita'
Sabato, 09 Marzo 2013Buongiorno, Autorizzato ai V.V.NEL 2006, effettuato i regolari versamenti dal 05/2010.Nel 2010 ho effettuato una prestazione occasionale (pagata 02/2011) per 14.200 Euro, nel 2011 e 2012 (incassate nel 2012 e 2013 ) solo prestazioni occasionali ma inferiori ai 5000 Euro. Rientro nella salvaguardia legge di stabilità 2013 ??? per cui varrebbero i vecchi requisiti che nel mio caso sarebbero ancora i 35 anni di versamenti che raggiungo nel 05/2013. Ringrazio anticipatamente. Mirco
Ricordo che la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che:
1) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011, "ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria";
2) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
3) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Dicembre 2014.
Allo stato attuale ritengo non chiaro se tra le condizioni richieste dal citato articolo ci sia quella di non aver comunque prestato alcuna attività lavorativa (di qualsiasi genere cioè anche di carattere occasionale e con un reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro) prima del 4 Dicembre 2011. La formulazione della norma sembrerebbe prima facie infatti autorizzare solo le attività lavorative a tempo non indeterminato con reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro avvenute dopo il 4 Dicembre 2011 con ciò limitando fortemente l'utilizzo della disposizione.
Un lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel 2010 che abbia prestato attività di lavoro occasionale nel 2010 anche al di sotto di 7.500 euro annui lordi potrebbe essere pertanto escluso dalla salvaguardia.
Ritengo dunque necessario attendere le disposizioni di attuazione di tali norme per fugare i dubbi sopra esposti. Le modalità di attuazione di questi interventi saranno definite con Decreto Ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. A seconda dell'indirizzo sposato dalle Autorità dipenderà la possibilità di accesso o meno alla salvaguardia per il lettore.
E' possibile anche che le attività lavorative intercorse prima del 4 Dicembre 2011 siano considerate invece irrilevanti. Ciò risulterebbe in linea anche con quanto la stessa legge di stabilità precisa per i lavoratori cessati dal servizio (comma 231, lettera c)) per i quali sono state previste le medesime condizioni degli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per i cessati dal servizio le attività lavorative intercorse prima del 30 Giugno 2012 sono infatti irrilevanti.
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