Esodati/Salvaguardati, i problemi per la proroga del sostegno al reddito
L'apertura della finestra - se confermata la presenza del suo nominativo nella graduatoria delle 65mila unità che manterranno in via eccezionale la vecchia normativa - avverrà 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione. Si presume che li abbia raggiunti nel Giugno 2012 (con il perfezionamento di quota 96 e 60 anni di età anagrafica), pertanto la nuova decorrenza sarà dal mese di Luglio 2013. Può potenzialmente chiedere la proroga dell'assegno al reddito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 e dei successivi decreti attuativi (DM 63655/2012; DM 68225/2012) in quanto era titolare della prestazione straordinaria di settore alla data del 31 Maggio 2010 e non è risultato tra i 10 mila salvaguardati di cui al comma 5 del citato articolo.
Si ritiene che per usufruire della proroga debba presentare domanda di pensione anche prima della comunicazione ufficiale di inserimento nelle liste dei salvaguardati esprimendo in tale circostanza la volontà di avvalersi della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010 (cfr: messaggio Inps numero 1648/2012 il quale ha previsto - per usufruire del benefecio della proroga dell'assegno al reddito - che il lavoratore debba presentare domanda di pensione ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del citato decreto legge. La mancata presentazione della domanda di pensione comporta la non corresponsione del trattamento).
Si consiglia pertanto di far seguire la procedura ad un patronato e/o di contattare la propria sede Inps di zona.
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