Redazione
Fisco, La Risoluzione delle Entrate 49/E/2014
Domenica, 11 Maggio 2014Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO"
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Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Con la convenzione del 12 novembre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO" è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.
A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO" mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:
- "EART" denominata "Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve EBICC ARTIGIANATO"
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Quinta salvaguardia, il testo del messaggio inps 4373/2014
Sabato, 03 Maggio 2014L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribandendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.
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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Direzione Centrale Entrate
Roma, 02-05-2014 Messaggio n. 4373 | |
Allegati n.2 |
OGGETTO: | Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica. |
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, all’articolo 1, commi 194 e ss. (allegato 1) reca nuove misure di salvaguardia pensionistica, attraverso l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 147/2013, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
In attuazione del comma 196, del citato articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2014 (allegato 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di salvaguardia in parola.
Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. | Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011. Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale. | Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale. | Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. | Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione suc-cessivamente alla predetta data. | Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011. Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
f) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011. | Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data. A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
L’articolo 8 del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 17.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013:
Tipologia di soggetti | Contingente numerico |
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (lett. a) | 900 |
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (lett. b) | 400 |
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (lett. c) | 500 |
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (lett. d) | 5.200 |
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (lett. e) | 1.000 |
Lavoratori autorizzati alla pro-secuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (lett. f) | 9.000 |
TOTALE | 17.000 |
2. Disposizioni comuni a tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013
2.1. Condizione della decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015
Pertutte le categoriedi lavoratori destinatari della salvaguardia in parola, l’articolo 1, comma 194, della citata legge n. 147, prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio, il perfezionamento, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (6 gennaio 2015).
2.2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici non anteriore al 1° gennaio 2014
L’articolo 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
2.3. Criterio ordinatorio e monitoraggio
Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 3 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 196, della citata legge n. 147, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti a tutte le categorie di cui alla salvaguardia in parola, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
3. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013)
3.1. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 900 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011:
- che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
-che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).
3.1.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestioni private
L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
3.1.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestione Dipendenti Pubblici
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha disposto che devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).
Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla seguente casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando il modello pubblicato nella sezione “MODULISTICA” presente nella pagina del sito istituzionale dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (www.inps.it).
Si precisa che qualora una Sede o una Direzione Regionale ricevano direttamente la domanda da parte dell’iscritto/assicurato alla Gestione Dipendenti Pubblici, una copia della stessa dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica di seguito specificato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
3.2. Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. b)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 400 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
3.2.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).
In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
3.3. Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
3.3.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).
In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
3.4. Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.200 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
3.4.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).
In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
3.5. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.
E’ opportuno evidenziare che l’espressione “collocati in mobilità ordinaria” utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda alpresupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità - che determina la collocazione in mobilità - si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici - i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.
Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.
I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.
3.5.1. Precisazioni
La norma riguarda – in via esclusiva – i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (v. punto 3.5.2) e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.
Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.
Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.
Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV.
Si ricorda, infine, quanto già chiarito nell’ambito della circolare n. 150/2003 in merito ai versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
La facoltà di versare i contributi per i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.
Considerato che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.
3.5.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.
3.6. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
3.6.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.
4. Commissioni competenti istituite presso le DTL
L’articolo 6 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 dispone che, competenti ad esaminare le istanze presentate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013.
Si richiamano, al riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 12577 del 2 agosto 2013.
La partecipazione alle Commissioni in parola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della salvaguardia in parola - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
5. Monitoraggio
Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.
6. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato, anche con messaggi n. 12577 del 2013 e n. 522 del 2014 e con circolare n. 76 del 2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
7. Ampliamento contingente terza salvaguardia
In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013, il contingente numerico della categoria di lavoratori di cui all’art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 (prosecutori volontari) è stato incrementato di n. 6.000 unità. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già fornite con i messaggi n. 12577 del 2013 e 12998 del 2013 sulla c.d. terza salvaguardia, rammentando che per la categoria di lavoratori in argomento va verificata la condizione del mancato superamento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, dei 7.500,00 euro annui lordi di reddito da attività lavorativa.
8. Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.
A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.
- a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
- ad invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta.
9. Sinergie
Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.
In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 5, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.
Resta fermo l’obbligo - di cui all’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.
10. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:
a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
b)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Per la categoria di lavoratori di cui al punto 7. del presente messaggio, i quesiti devono essere inoltrati alle seguenti caselle di posta elettronica:
a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
b)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
Esodati, pubblicato in Gazzetta il decreto sulla seconda salvaguardia
Mercoledì, 02 Maggio 2012E' stato pubblicato il decreto 8 Ottobre 2012 relativo alle modalità di accesso alla salvaguardia previste dal Dl 95/2012 in favore di 55mila soggetti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. (13A00505) (GU n.17 del 21-1-2013) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonche' l'art. 6-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonche' le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita' di attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22; Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22, laddove e' previsto che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1; Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hanno consentito di verificare la congruita' del limite numerico indicato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) lettera a) del citato art. 22, comma 1: lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991; b) lettera b) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta'; c) lettera c) del citato art. 22, comma 1: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) lettera d) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo art. 4. Art. 3 1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento; b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Art. 4 1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto. 5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione. Art. 5 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza. Art. 6 1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue: |================================|==================================| | Tipologia di soggetti | Contingente | | | Numerico | |================================|==================================| |Lavoratori destinatari di | | |programmi di gestione delle | | |eccedenze occupazionali con | | |utilizzo degli ammortizzatori | | |sociali, sulla base di accordi | 40.000 | |stipulati in sede governativa | | |entro il 31 dicembre 2011 | | |[art. 2, comma 1, lettera a), | | |del presente decreto] | | |--------------------------------|----------------------------------| |Fondi di solidarieta' [art. 2, | | |comma 1, lettera b), del | 1.600 | |presente decreto] | | |--------------------------------|----------------------------------| |Prosecutori volontari [art. 2, | | |comma 1, lettera c), del | 7.400 | |presente decreto] | | |--------------------------------|----------------------------------| |Lavoratori cessati ai sensi | | |dell'art. 6, comma 2 -ter, del | | |decreto-legge n. 216 del 2011, | | |convertito, con modificazioni, | 6.000 | |dalla legge n. 14 del 2012 | | |[art. 2, comma 1, lettera d) del| | |presente decreto] | | |================================|==================================| | TOTALE | 55.000 | |================================|==================================| Art. 7 Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 68