Redazione
Mini-Imu, la scadenza resta confermata al 24 Gennaio
Mercoledì, 15 Gennaio 2014Il Ministero dell'Economia ribadisce che la cosiddetta mini-Imu sulla prima casa dovrà essere pagata entro il 24 Gennaio 2014.
Secondo il Ministero dell'Economia non ci sono spazi per una revisione dell'appuntamento del prossimo 24 Gennaio, data entro cui i contribuenti dovranno presentarsi alla cassa per pagare la parte dell'aliquota eccedente rispetto il 4 per mille previsto dai parametri standard del dl 201/2011. Chiamati all'adempimento sono circa 10 milioni di proprietari di prime case in quei 2.400 Comuni che hanno applicato una aliquota superiore al 4 per mille. Tra 2012 e 2013, infatti l'aliquota dell'Imu sull'abitazione principale è salita in 2.400 Comuni oltre il parametro del 4 per mille. E, dal momento che il Governo non è stato in grado di individuare i fondi per abolire tutta l'imposta, chi abita in una casa di proprietà in questi enti dovrà pagare all'erario il 40% della differenza fra l'imposta annuale prodotta dall'aliquota effettiva e quella determinata invece dai parametri standard.
Il Calcolo della Mini-Imu - Per presentarsi all'appuntamento senza fare errori bisogna prima di tutto determinare l’Imu teoricamente dovuta con l’aliquota decisa dal proprio Comune, applicando l’aliquota stessa alla rendita catastale moltiplicata per 160 e rivalutata del 5%, e sottraendo le detrazioni previste: quella base di 200 euro piu' 50 euro di maggiorazione per ogni figlio convivente con meno di 26 anni fino ad un massimo di 8. Poi è necessario ripetere l’operazione ma applicando questa volta il valore standard del 4 per mille. L’importo da versare allo stato è pari il 40 per cento della differenza tra questi due valori. Per il pagamento è possibile utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o postale oppure un comune bollettino postale. Si ricorda che se l’importo da versare risulta inferiore a 12 euro (soglia minima), l’imposta non è dovuta (art. 25, l.n. 289/2002).
Maggiorazione Tares - Sempre entro il 24 Gennaio deve essere versata la maggiorazione Tares, l'imposta una tantum pari a 30 centesimi al metro quadro che riguarda sia i proprietari sia gli inquilini, e che andava pagata entro il 16 dicembre scorso. Ora con la legge di stabilità sono stati riaperti i termini per il pagamento con la possibilità di adempiere entro il 24 gennaio senza sanzioni.
L'Inps resta con i conti in rosso
Mercoledì, 15 Gennaio 2014Il 2013 sarà un altro anno con il segno rosso per l'Inps. Dopo le perdite nella gestione finanziaria per 9,7 miliardi del 2012 anche il 2013 non si preannuncia di colore diverso.
Secondo l'ultimo progetto di assestamento del bilancio disposto nei giorni scorsi dal Comitato di indirizzo e di vigilanza dell'Inps, l'Istituto chiuderà il 2013 in profondo rosso con un passivo di oltre 11 miliardi (in rosso anche il conto economico per la cifra eccezionale di 14 miliardi). Si tratta di una previsione ancora peggiore di piu' di 2 miliardi di euro rispetto a quanto era stato contabilizzato l'anno scorso.
A pesare in particolare resta sempre il bilancio dell'INPDAP, l'ente dissestato che gestisce le pensioni pubbliche, incorporato nell'INPS nel 2012 a seguito della manovra "Salva-Italia". Le cifre in questione rischiavano di far saltare i conti dell'Inps e per questo il governo è stato costretto a disporre con la legge di stabilità 2014 un "trasferimento" pari a 25 miliardi di euro per colmare l'impatto del deficit dell'Inpdap. Per cui in pratica sarà lo Stato, cioè i contribuenti, a colmare il disavanzo dell'Inps e il disastro delle pensioni pubbliche (l'Inpdap da sola porta all'Inps una perdita di 8 miliardi di euro con un deficit patrimoniale che supera i 26 miliardi di euro).
Ma a parte l'Inpdap sono tutte le gestioni previdenziali ed essere in crisi con l'unica eccezione dei lavoratori parasubordinati, professionisti, partite Iva e co.co.co. Ad esempio nel bilancio Inps 2013 pesa la gestione degli agricoltori che accumula una perdita di oltre 5 miliardi di euro, quella degli artigiani con una perdita di quasi 6 miliardi, quella che paga le pensioni ai dirigenti d'azienda (in rosso per quasi 4 miliardi di euro) e poi ancora i telefonici, il fondo trasporti, il fondo elettrici.
E a ben vedere si tratta di una perdita sistematica, non certo episodica, dovuta in gran parte al rallentamento del versamento di contributi di quelle categorie di lavoratori che attraversano la crisi, un aumento dell'evasione contributiva (sempre dovuta a fattori economici) e alla modalità di calcolo della pensione. Ancora oggi infatti gran parte degli assegni pensionistici risultano erogati sulla base di un sistema di calcolo retributivo (con pensioni il cui importo è equivalente al 70-80 per cento dell'ultimo stipendio percepito dal lavoratore). Gli effetti calmieranti del Dl 201/2011 ancora non si vedono.
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Esodati, per i licenziati la pensione sarà in pagamento dal 1° Settembre 2013
Mercoledì, 15 Gennaio 2014L'Inps precisa che i 6.500 lavoratori salvaguardati ai sensi del Dl 102/2013 avranno la liquidazione della pensione dal 1° Settembre 2013 .
L'Inps, con il messaggio n. 522/2014, ha fornito precisazioni sugli esodati di cui al D.L. n.102/2013. Il Dl 102/2013, lo si ricorda, ha esteso la possibilità di mantenere le vecchie regole pensionistiche, tra l'altro, ad ulteriori 6.500 soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato per effetto di licenziamento tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, pur se hanno svolto un'attività lavorativa non a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e con decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
Ora nel messaggio 522 l'ente previdenziale afferma che, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 29/0004827/P del 15.11.2013) per i lavoratori licenziati la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici, liquidati in applicazione delle disposizioni della quarta salvaguardia, non può essere antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 102 del 2013 (31 agosto 2013). In pratica dunque i soggetti in questione avranno in pagamento il primo assegno dal 1° Settembre 2013.
Riforma della Filiazione 2013, il testo del decreto legislativo che equipara figli legittimi e naturali
Venerdì, 12 Luglio 2013Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che riforma la disciplina della filiazione. Eliminata ogni distinzione tra figli legittimi, adottivi e naturali. Qui il testo del decreto
Via libera del consiglio dei ministri al decreto legislativo che attua la delega in materia di riconoscimento dei figli naturali. "Abbiamo approvato il decreto legislativo in materia di filiazione e scompare la distinzione tra le diverse categorie di figli - ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Enrico Letta - non ci sono più adesso figli di serie A e serie B, sparisce l'aggettivo accanto alla parola figli, è un grande segno di civiltà".
Il decreto, ha spiegato il premier, elimina la distinzione tra figli che in passato ''ha accompagnato drammi umani veri e propri''. ''E' una grandissima regola di civiltà - sostiene Letta - una scelta molto forte''.
Il testo ufficiale del decreto legislativo in materia di riforma della filiazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 Luglio 2013
Il Testo del Decreto Legge sulle Carceri 2013
Lunedì, 01 Luglio 2013In anteprima il testo del decreto legge in materia di riduzione del sovraffollamento delle carceri adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 Giugno 2013.
Il provvedimento mira a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e cerca di arginare il rischio di nuove condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
L'intervento riformatore si muove nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell'ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119) - (GU n.153 del 2-7-2013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n.199, modificata dall'art.3 del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;
Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (...) ;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legge:
Art. 1
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: « 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni » è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
Art.2
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354 )
1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
Art.3
(Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)
1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»
Art.4
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti, ulteriori compiti di:
a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Art.5
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.