Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensioni, stop alle consulenze a pensionati nelle Pa
Domenica, 07 Dicembre 2014Palazzo Vidoni ha pubblicato la Circolare Interpretativa del divieto di conferire incarichi a pensionati nelle Pa. Ma il divieto non è assoluto: ci sono tante eccezioni.
Kamsin Questa settimana è stato messo un altro tassello al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. La titolare della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha firmato, infatti, la Circolare 6/2014 con la quale specifica i limiti al conferimento di cariche pubbliche ai pensionati, un vincolo introdotto proprio con il Dl 90/2014, approvato la scorsa estate.
La legge ha introdotto, infatti, il divieto per le Pa ricomprese nell'elenco Istat (incluse le autorità indipendenti, la Consob, i ministeri, gli enti territoriali) di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione, attribuendo loro rilevanti responsabilità amministrative "per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale".
Il testo della circolare, nel precisare i contorni di tale divieto, ribadisce che è vietato conferire «incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati» ai pensionati, di ogni tipo. Per il ministero l'obiettivo è quello di evitare un prolungamento del rapporto di lavoro volto ad «aggirare di fatto lo stesso istituto della quiescenza», ovvero la pensione, bloccando così l'accesso alle nuove generazioni. Ma come per ogni norma ci sono tante eccezioni. Vediamole.
Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica, prima di tutto, ai commissari straordinari (o ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi (si pensi, ad esempio, a Tiziano Treu, nominato da poche settimane al vertice dell'Inps); sono consentiti mandati post-pensione per i prof e ricercatori, facendo così salvo il campo della docenza purchè si tratti di incarichi «reali», con un impegno didattico definito e un compenso commisurato; esclusi dal divieto anche gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.
C'è infine una deroga generale che riguarda gli incarichi conferiti a titolo gratuito a condizione che la durata sia fissata, massimo, in un anno. Non prorogabile nè rinnovabile. Con la richiesta alle Pa di dedicare "particolare cura all' esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti".
Tramite questa eccezione le Pa potranno, quindi, attribuire un incarico gratuito a un dirigente in pensione per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'incarico per non piu' di anno. La nota di Palazzo Vidoni precisa, inoltre, che il via libera all'incarico riguarda "ciascuna amministrazione". Pertanto, il dipendente pubblico potrà ricevere diversi incarichi in enti diversi, purchè ciascuno rispetti il limite di durata annuale.
Le nuove regole, chiarisce la circolare, si applicano agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pa, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.
Zedde
Fonte: Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014
Riforma Pensioni, ecco chi avvantaggia lo stop alla penalizzazione
Venerdì, 05 Dicembre 2014Un emendamento al ddl di stabilità presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano consentirà ai lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017.
Kamsin Diventerà legge entro fine anno l'emendamento che abolisce, o meglio sospende, la penalizzazione. Dal prossimo anno, salvo sorprese dell'ultim'ora, le regole saranno piu' semplici: tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi le donne) entro il 31 Dicembre 2017, non dovranno fare piu' i conti con la penalizzazione. Una sorta di moratoria che per ora, per l'appunto, arriverà sino al 2017 ma che, molto probabilmente, sarà prorogata anche oltre nei prossimi anni non appena si troveranno le risorse nelle future manovre.
La penalizzazione di cui stiamo parlando, com'è noto, prevede un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e al 6% se ha 58 anni. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni per limitare i costi per lo Stato.
Chi sono i beneficiari - La legge attuale prevede che le predette penalizzazioni non si applicano limitatamente a quei soggetti la cui anzianità contributiva (cioè 42 anni e mezzo o 41 anni e mezzo) sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa: ferie, cigo, malattia, servizio di leva, congedi e permessi per l'assistenza disabili, donazione di sangue, maternità obbligatoria). Dal prossimo anno, invece, potrà essere fatta valere tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo, accreditata.
I principali beneficiari di questa modifica sono pertanto i lavoratori che, nel corso della propria carriera contributiva, hanno avuto periodi ad esempio di disoccupazione indennizzata, mobilità, cigs, maggiorazioni contributive da amianto, da invalidità, scioperi, congedi matrimoniali, riscatto, contribuzione volontaria. Molto probabilmente la casistica sarà ulteriormente precisata dall'Inps tramite apposito messaggio. Tali periodi, secondo la legislazione vigente, devono essere infatti "recuperati" con periodi lavorativi in quanto non sono utili a "depenalizzare". Ma dal 2015 anche questi periodi saranno utili a bloccare la penalizzazione.
Il vantaggio, dunque, è evidente. Si immagini, ad esempio, un lavoratore che ha 58 anni di età e 42 anni e mezzo di contributi al gennaio 2015 di cui, però, un anno di contribuzione (figurativa) da amianto. Con la legge attuale ha tre alternative: o andare in pensione nel gennaio 2015 accettando un taglio del 6% circa sull'assegno, per sempre; o lavorare almeno un anno in piu' (se il lavoro ha la fortuna di averlo ancora) in modo da integrare 42 anni e mezzo di versamenti con contribuzione effettiva da lavoro ed andare in pensione senza penalizzazione; oppure, se ha perso il lavoro, attendere sino a 62 anni ed evitare, parimenti, la penalità.
Dal 2015, se l'emendamento sarà tradotto in legge, le cose si semplificano: il lavoratore potrà andare in pensione a 42 anni e 6 mesi di contributi nel gennaio 2015 senza incappare nella penalizzazione.
Cosa succede dopo il 2017 - Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, il beneficio però viene meno. Per tutti. Torna il taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. Quindi se, proseguendo l'esempio precedente, il nostro lavoratore raggiungerà i requisiti di 42 anni e 10 mesi (perchè dal 2016 scatta un adeguamento di 4 mesi alla speranza di vita) nel gennaio 2018 dovrà, per forza di cose, attendere i 62 anni per evitare un taglio del 6%.
La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.
Zedde
Riforma Pensioni, ecco come cambia la penalizzazione
Sabato, 29 Novembre 2014Un emendamento al ddl di stabilità presentato dagli Onorevoli Gnecchi e Damiano consentirà ai lavoratori precoci di accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017.
Kamsin "Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017". E' quanto prevede l'emendamento al ddl di stabilità che ha ricevuto il primo via libera dalla Commissione Bilancio di Montecitorio lo scorso Giovedì e che, salvo improbabili ripensamenti dell'ultima ora, sarà tradotto in legge entro fine anno.
La misura, precisa l'emendamento, avrà effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015. Vediamo dunque di tradurre in parole chiare cosa cambierà, se tutto filerà liscio in Parlamento, dal prossimo anno.
Innanzitutto bisogna delimitare il campo di applicazione della misura. Essa riguarda i lavoratori che escono con la pensione anticipata, cioè con 42 anni e mezzo di contributi (un anno in meno per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di dipendenti sia di autonomi. La pensione anticipata è, del resto, per sua natura svincolata dall'età anagrafica (si può accedere anche a 58 anni di età purchè si siano raggiunti per l'appunto i 42 anni e mezzo di contributi) ma per disincentivare l'ingresso alla pensione la legge Fornero del 2011 ha previsto un meccanismo secondo il quale in assenza di almeno 62 anni di età l'assegno viene decurtato.
Di quanto? Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e così via. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni e limitare l'esborso dello stato.
Queste sono le regole base. Non condivisibili per molti ma, almeno, chiare. Il legislatore tuttavia le ha subito modificate, complicandole notevolmente (con l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012), prevedendo che il sistema di penalizzazioni sopra esposto non trova applicazione, sino al 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa).
Tradotto in parole povere significa che sono graziati dalla penalizzazione solo gli "stacanovisti", quei soggetti che hanno lavorato ininterrottamente per 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne) senza mai aver perso o lasciato il posto di lavoro se non per malattia, maternità obbligatoria, servizio militare e congedi o permessi per l'assistenza di disabili. Periodi diversi da quelli predetti, se fruiti, vanno recuperati e sostituiti con periodi lavorativi. Ma questa "grazia" comunque termina il 31 Dicembre 2017.
Cosa cambia dunque con il ddl di stabilità? Che viene esteso questo beneficio a tutti i lavoratori. Dunque anche coloro che hanno periodi di contribuzione diversa da quella effettiva da lavoro potranno, dal 1° gennaio 2015, evitare la penalizzazione. Piu' semplicemente chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione. Ma resta, almeno per ora, il termine del 31 Dicembre 2017 con la speranza che, uscito il paese dalla crisi, un nuovo intervento elimini o sposti in avanti questo limite temporale.
La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.
Restano da comprendere gli effetti di questa misura sugli assegni già decurtati prima dell'introduzione della novella. L'emendamento precisa infatti che la novità ha effetto dagli assegni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Quanto perso dai lavoratori con assegni già decurtati non potrà essere, dunque, recuperato ma, probabilmente, l'introduzione della misura consentirà anche agli assegni decurtati di essere ricalcolati e depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015. Sul punto si dovranno attendere le istruzioni attuative dell'Inps.
Zedde
Pensioni, il tetto a quelle d'oro finanzierà nuovi interventi sulla previdenza
Venerdì, 28 Novembre 2014Dal tetto alle superpensioni potrebbero arrivare circa 480 milioni di euro di risparmi entro il 2024 da utilizzare per spegnere alcune emergenze sull'adeguatezza degli assegni.
Kamsin Viene posta la parola fine al caso delle superpensioni più alte dell’ultimo stipendio. Per circa 160 mila italiani, che guadagnano 150 mila euro e più, il Governo ha detto stop alla possibilità di ottenere nei prossimi anni assegni previdenziali più pesanti del 20 per cento rispetto all’ultima busta paga incassata.
La correzione è stata scritta in un emendamento al ddl di stabilità ed assicurerà che, con le nuove regole introdotte dalla riforma del 2011, non sia piu' possibile ottenere una pensione più elevata rispetto a quanto sarebbe stato possibile con il regime previgente. Cancellando il tetto contributivo dei 40 anni chi ha potuto allungare la propria carriera lavorativa grazie ai più elevati limiti pensionistici ordinamentali lo ha fatto (si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato, alti burocrati e militari dello Stato) ed ora si trova ad avere una pensione più elevata, superiore al 80 per cento del valore dell'ultimo emolumento, il tetto che non poteva essere superato sino al 2011.
L'emendamento approvato elimina questa possibilità, stabilendo che i trattamenti pensionistici calcolati con le nuove regole non potranno in ogni caso essere superiori a quelli che sarebbero maturati con il vecchio regime. La modifica dunque consentirà di evitare l'erogazione di super pensioni a categorie già privilegiate dal fatto di ricoprire alti incarichi pubblici ben retribuiti con la possibilità, peraltro, di rimanere al lavoro fino a 70-75 anni.
Con la novella, secondo le stime elaborate dall'Inps, si otterrebbe una minore spesa previdenziale sino a 480milioni di euro entro il 2024. Piu' prudente, invece, la relazione tecnica che accompagna l'emendamento governativo la quale non valuta risparmi rilevando come gli eventuali effetti saranno registrabili solo a consuntivo, visto che dipendono dalle scelte comportamentali degli interessati.
Ma in ogni caso i risparmi derivanti da questo tetto potranno costituire un piccolo tesoretto per apportare nuove modifiche al sistema previdenziale Fornero. L'emendamento prevede, infatti, che i nuovi risparmi saranno destinati ad un fondo Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ad esempio, quindi, questi fondi potranno essere utilizzati per procedere alla rivalutazione dei trattamenti minimi oppure al finanziamento, almeno in parte, di una misura che conceda maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora raggiunto i requisiti previdenziali fissati dalla Riforma Fornero.
Zedde
Pensioni, ok alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
Mercoledì, 26 Novembre 2014I lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari entro tale data potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anzichè 20.
Kamsin Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L'Istituto di Previdenza, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, com'è noto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Si tratta dei cd. quindicenni, per lo più donne, e lavoratori con attività discontinue (servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo).
I lavoratori interessati - Sono esonerati dal nuovo requisito dei 20 anni i lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari prima del 31 dicembre 1992. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera altresì nei confronti di coloro che, lavoratori dipendenti iscritti all’Inps per almeno venticinque anni avessero la copertura contributiva parziale dell’anno, vale a dire meno di 52 settimane per almeno dieci anni. In tutto, secondo le stime dell'Inps, sono 65mila i lavoratori che si trovano in queste condizioni e che dunque potranno beneficiare della deroga.
L'età per la pensione è quella Fornero - Gli interessati devono perfezionare il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia. Requisito che, tuttavia, non sfugge alle novità della riforma Fornero, in quanto non incluso nella deroga della riforma Amato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i lavoratori interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, con almeno 15 anni di contributi al 1992, compiendo un'età pari a: 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti; 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome; 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi.
Zedde