Pensioni
Riforma Pensioni, Esodati e Quota 96 manifesteranno a Roma il 27 Novembre
La manifestazione indetta per chiedere l'approvazione di una soluzione strutturale al fenomeno riguardante i lavoratori che hanno perso il lavoro ed hanno un'età troppo bassa per accedere alla pensione.
Kamsin I Comitati degli esodati tornano in piazza il prossimo 27 novembre a Montecitorio. E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla "Rete dei Comitati degli Esodati" che dichiara di aver programmato la mobilitazione per denunciare l'inottemperanza del Governo agli impegni presi da suoi rappresentanti per l'inserimento nella legge di stabilità della soluzione definitiva e previdenziale al dramma, del quale il prossimo 6 dicembre ricorrerà il terzo triste anniversario della sua insorgenza.
La Rete dei Comitati degli "Esodati" scende in piazza - si legge nel comunicato - anche per protestare, con il massimo sdegno e la più forte risolutezza, contro i tentativi in atto nelle ultime settimane, da parte dei dirigenti INPS e di esponenti politici, di negare il drammatico perdurare dell'"affaire esodati" e l'esistenza di decine di migliaia di ancora non salvaguardati, (almeno 49.500 secondo gli ultimi dati diffusi dal Governo) nonostante i 6 provvedimenti di salvaguardia emanati.
Alla manifestazione, ci segnalano diversi lettori, si unirà anche un gruppo di lavoratori che si riconoscono nel movimento dei quota 96 della scuola per chiedere che la Camera approvi, in occasione della legge di stabilità, l'emendamento che risolva la loro vicenda.
Zedde
Pensioni, Dopo le Regionali il Governo riaprirà un progetto di Riforma?
L'unico partito che ha fatto un vero passo avanti nelle regionali è la Lega Nord. Il partito di Salvini si è fatto promotore di diverse iniziative sul tema delle pensioni a cominciare dal referendum sulla Riforma Fornero.
Kamsin "Da oggi ci sentiamo parte di un progetto che non guarda solo al Nord ma a tutta Italia". E' quanto ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano. Il partito di Salvini ha registrato un forte passo avanti sfondando in una regione, l'Emilia Romagna, in cui i leghisti, seppur geograficamente vicino alla roccaforte del Veneto, non hanno mai portato a casa risultati "significativi". Merito certo del crollo di Forza Italia e del ridimensionamento del M5S che paga il fatto di non esser stato in grado di comunicare in modo efficace le proprie battaglie, ma anche delle iniziative portate avanti da via Bellerio.
Scommettiamo che tra le varie cause che hanno portato alla ribalta il buon risultato della Lega Nord ci sia anche l'aver promosso il Referendum contro la Riforma pensionistica Fornero. Il partito guidato da Matteo Salvini ha, infatti, ottenuto la certificazione dalla Cassazione ad inizio Novembre di aver raccolto le 500 mila firme necessarie per chiedere l'abolizione tout court della Riforma delle pensioni. Sul referendum, tuttavia, deve ora esprimersi la Corte Costituzionale. L'esito del giudizio della Consulta è tutt'altro che scontato ma comunque vada la netta affermazione della Lega Nord dovrebbe suggerire al Governo di riservare maggiore attenzione ad un capitolo, quello previdenziale, per troppi anni dimenticato e tirato fuori solo al momento piu' opportuno ma che interessa, direttamente o indirettamente milioni, di cittadini nonchè potenziali elettori.
Ci sono tante questioni da cui si potrebbe partire con costi molto contenuti senza stravolgere necessariamente l'impianto della Riforma Fornero. Ad iniziare dalla pubblicazione per tempo dei decreti di sostegno al reddito per i lavoratori esodati ante 2010, con migliaia di lavoratori che subiscono diversi mesi di vuoto economico nonostante lo strumento e le risorse sono già state stanziate, alla proroga del regime sperimentale donna, un altro dei grandi temi su cui si è infiammato il dibattito politico alla Camera.
Serve poi uno strumento di flessibilità in uscita e la completa abolizione delle penalizzazioni per i lavoratori che hanno beneficiato della maggiorazione da amianto e da invalidità, oggi ingiustamente costretti a restare sul lavoro per non incorrere in serie decurtazioni dell'assegno previdenziale. La crescita della Lega mostra che mettere all'ordine del giorno il capitolo pensioni può pagare, anche politicamente.
Zedde
Riforma Pensioni, settimana chiave alla Camera per precoci e Quota 96
L'esame degli emendamenti presentati da Sel e Pd sulla Legge Fornero del 2011 riprenderà martedì in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati.
Kamsin Ultima chiamata domani in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati per modificare alcune criticità della legge Fornero. Nella giornata di domani dovrebbero essere infatti discusse le proposte emendative elaborate da Sel, M5S, Pd e Lega Nord volte a chiedere l'introduzione delle deroghe per i quota 96 della scuola, i lavoratori precoci, gli esodati e i ferrovieri. Sono state respinte, invece, nell'esame della scorsa settimana le proposte di estensione del regime sperimentale donna e diverse norme che chiedevano un prelievo, a vario titolo e con diverse modalità, sulle cd. pensioni d'oro.
Riassumiamo gli emendamenti che saranno in discussione in Commissione:
Lavoratori Precoci - Emendamento Gnecchi, Damiano (11.16) volto a cancellare la penalizzazione per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 6 mesi per le donne) sino al 31 Dicembre 2017.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000.000;
2016: – 35.000.000;
2017: – 50.000.000.
Quota 96 della Scuola - All'esame della Commissione ci sono tre emendamenti che introducono la possibilità per un numero massimo di 4mila docenti che hanno raggiunto un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012, di andare in pensione in deroga alla disciplina vigente.
Pannarale (12.03)
Art. 12-bis
(Salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Di Salvo (28.04)
Art. 28-bis
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, al sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Marzana (28.47)
9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
Ferrovieri - Emendamento 12.06 presentato da Giorgio Airaudo (Sel). Abbassamento dell'età pensionabile dei lavoratori ferrovieri.
Art. 12-bis
(Pensionamento del personale viaggiante delle ferrovie).
1. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
Conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
Esodati - Emendamento Prataviera (17.315) volto ad estendere le deroghe alla Riforma Fornero ai lavoratori esodati.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la sedente lettera:
«e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 nono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».
Conseguentemente:
all'articolo 17, sopprimere i commi 5, 6, 12, 13 e 21;
all'articolo 38, sopprimere il comma 11;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Zedde
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
Riforma Pensioni, Al Senato le modifiche del Governo
In dirittura d'arrivo anche la revisione delle norme sui patronati: l'orientamento sarebbe di dimezzare il taglio a loro carico ma introducendo una riforma di sistema attraverso una drastica riduzione proprio dei patronati esistenti.
Kamsin Il governo ha avuto il disco verde alla manovra. La Commissione europea riconoscerà all’Italia le «circostanze eccezionali» e, dunque, darà la possibilità a Roma di usare gli spazi di flessibilità consentiti dagli accordi europei. Il giudizio ufficiale tuttavia, arriverà solo dopodomani. Ma ieri c’è stata una riunione tecnica dei capi di gabinetto della Commissione, nella quale si sarebbe deciso di dare il disco verde ai conti italiani. Si tratta, tuttavia, solo di un primo passaggio. Un nuovo esame, più duro, ci sarà a marzo, quando l’Ue tornerà ad esaminare i bilanci di Roma, insieme a quelli di Francia e Belgio.
La riunione dei capi di gabinetto della Commissione anticipa dunque il verdetto atteso per martedì a livello politico dal collegio dei commissari dando anche disco verde alla possibilità per i contributi nazionali destinati al Fondo investimenti di essere ''volontari'' e, soprattutto, di essere ''esclusi dal calcolo del deficit''.
In attesa del giudizio europeo, intanto la manovra ha comunque proseguito il suo iter in Parlamento. Martedì riprenderanno le votazioni in commissione sugli ultimi emendamenti e poi il testo arriverà in Aula a Montecitorio giovedì 27. La tabella di marcia sarà dunque rispettata. Ancora aperti una serie di capitoli, dai fondi pensione all'Irap, dai patronati al fondo famiglia, alla local tax sui quali il Governo presenterà emendamenti al Senato (è praticamente inevitabile una terza lettura del provvedimento).
Per i fondi pensione l’aliquota sui rendimenti nel testo governativo è stata aumentata dall’11,5% al 20%. Al Tesoro avrebbero preparato delle simulazioni per abbassarla al 15-17% con un costo di 120 milioni. Ma in realtà, a via XX settembre, si è aperto un dibattito se i fondi pensione vadano considerate rendite finanziarie o risparmio previdenziale. Se dovesse prevalere questa seconda interpretazione, l’aliquota verrebbe riportata all’11,5% cercando coperture su altre voci.
Praticamente certa, poi, una revisione del taglio ai patronati: l'orientamento sarebbe di dimezzare il taglio a loro carico ma introducendo una riforma di sistema attraverso una drastica riduzione proprio dei patronati esistenti. Restando sul capitolo pensioni martedì in Commissione Bilancio si deciderà sul destino dei quota 96, precoci e ferrovieri.
Poi c'è il pacchetto casa. La tassazione immobiliare, ha spiegato il vice ministro Enrico Morando, sarà radicalmente cambiata con la local tax. Anche sull’Irap, ha annunciato sempre Morando, nel passaggio al Senato verranno introdotte delle modifiche per sanare alcune storture della norma che, abolendo tutti i regimi agevolati precedenti per passare allo sgravio totale del costo del lavoro, finisce per penalizzare alcune tipologie di aziende.
Zedde
Riforma Pensioni, Sel: settimana chiave per quota 96, precoci e ferrovieri
Accantonati per ora gli emendamenti in favore dei lavoratori precoci, quota 96 e ferrovieri. L'esame dovrebbe concludersi la settimana prossima.
Kamsin "Stiamo facendo tutto il possibile per far approvare alcuni correttivi alle pensioni già con l'attuale legge di stabilità, nonostante il parere contrario dell'esecutivo". E' quanto ricorda in una nota il capogruppo Sel in commissione Finanze alla Camera, Giovanni Paglia che testimonia l'intensa discussione avvenuta questa settimana in Commissione Bilancio in sede Referente a Montecitorio. Il gruppo Sel si è fatto promotore di diverse proposte emendative, non condivise con il Governo, ad iniziare dalla richiesta di proroga del regime sperimentale donna (proposta che tuttavia è stata ieri respinta dalla Commissione); ai quota 96 della scuola e in particolare sul pensionamento anticipato dei ferrovieri.
Queste ultime due proposte sono attualmente in "stand-by", dovrebbero essere esaminate dalla Commissione nella giornata di martedì, massimo entro mercoledì, perchè da Giovedì il provvedimento dovrebbe sbarcare in Aula. Le proposte hanno, peraltro, trovato d'accordo la minoranza Dem ed il M5S sulla necessità di un ulteriore approfondimento.
Sui ferrovieri, in particolare, la proposta Airaudo 12.06, chiede la correzione di un errore della legge Fornero, relativo all'accesso al pensionamento dei macchinisti ferroviari, attualmente fissato a 67 anni di età, mentre negli altri paesi europei (in primis Francia e Belgio) l'età per il collocamento a riposo è molto piu' bassa. Secondo i firmatari "tale previsione, oltre a penalizzare i lavoratori interessati, renda anche poco sicura la circolazione dei treni". L'onere per le Casse dello Stato dovrebbe essere di circa 4 milioni di euro l'anno.
L'altra proposta è l'emendamento Pannarale (12.03) che tenta la soluzione della vicenda dei 4mila docenti (ma il numero dovrebbe essersi quasi dimezzato ormai) della scuola che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 consentendo loro l'uscita, in deroga alla normativa vigente, dal 1° settembre 2015. Accanto a questa si segnala che resta ancora in piedi l'analoga proposta Di Salvo (28.04).
Slittano alla settimana prossima anche le proposte emendative sui lavoratori precoci per i quale l'onorevole Gnecchi e Damiano (Pd) hanno chiesto lo stop definitivo delle penalizzazioni sino al 31 Dicembre 2017.
Sconcerto da Sel anche per la bocciatura del tentativo di riportare al 13,5 per mille il bollo sui capitali scudati, utilizzando le maggiori entrate per ridurre l'aumento delle aliquote sulle pensioni.
Zedde
Pensioni, Padoan: l'innalzamento dell'età pensionabile fa bene ai Conti Pubblici
"Il debito italiano è più sostenibile rispetto a quello della maggior parte dei paesi dell'Ue grazie all'introduzione di profonde riforme pensionistiche negli ultimi anni e grazie allo stretto controllo sulla spesa sanitaria e assistenziale".
Kamsin Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, difende l'impianto della Riforma Fornero come strumento indispensabile per tenere sotto controllo la spesa pubblica. E' quanto si legge in una lettera inviata dal titolare del Dicastero di Via XX Settembre ai due Commissari europei Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici in cui sottolinea i progressi fatti dall'Italia nel contenimento della spesa pubblica nella riduzione del debito.
Il ministro evidenzia inoltre che "le prospettive per il 2015 suggeriscono una ripresa molto timida e fragile", e che "il Jobs Act consentirà una risposta più rapida alle necessità di aggiustamento della produzione ai cambiamenti strutturali e ciclici, con effettivi positivi per gli investimenti e per la partecipazione al mercato del lavoro".
"Attraverso l'aumento dell'occupazione -sottolinea ancora Padoan- aumenterà la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico che è già uno dei più solidi grazie alle riforme del passato". Il Jobs Act, rileva il ministro, "è riconosciuto dagli organismi internazionali come un passo positivo che l'Italia sta compiendo per stimolare la crescita".
Padoan evidenzia che "il processo di risanamento dei conti pubblici ha già fornito risultati impressionanti. Nel periodo 2012-14, nonostante un pil in calo, il disavanzo strutturale è stato ridotto cumulativamente di 3 punti percentuali. L'avanzo primario si aggira intorno al 2% del pil, ed è uno dei valori più alti della zona euro e dell'intera Ue".
Il ministro afferma anche che "il debito italiano è più sostenibile rispetto a quello della maggior parte dei paesi dell'Ue", sottolineando che in particolare i problemi legati all'invecchiamento della popolazione "sono stati affrontati grazie all'introduzione di profonde riforme pensionistiche negli ultimi anni e grazie allo stretto controllo sulla spesa sanitaria e assistenziale".
Zedde