Simula in anteprima l'importo netto della RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, per i lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza complementari.
Dal 2018 i lavoratori che hanno contribuito presso forme di previdenza complementare avranno finalmente la facoltà di riscuotere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). La Rendita Anticipata è uno strumento di flessibilità che consente la corresponsione di un reddito corrisposto con cadenza mensile per raggiungere la pensione di vecchiaia utilizzando il capitale accumulato dal lavoratore nel fondo di previdenza integrativa con l'applicazione di un regime di tassazione agevolato.
L'operazione consiste, in sostanza, nell'erogazione frazionata di parte o dell'intero capitale accantonato nel fondo di previdenza integrativo per garantire all'interessato un reddito (entro un massimo di 10 anni) sino al raggiungimento della pensione pubblica. Lo strumento è molto flessibile in quanto consente all'interessato di scegliere quanta parte del capitale accumulato farsi erogare in anticipo e quanta lasciarne presso il Fondo.
Alla RITA possono accedere due tipologie di soggetti: a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; b) lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. In entrambi i casi è necessario che l'interessato possa vantare almeno cinque anni di iscrizione alle forme di previdenza complementari.
L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente, prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Il programma sottostante elaborato da PensioniOggi.it consente, pertanto, al lavoratore di avere un'idea abbastanza precisa dell'importo della rendita integrativa a cui è possibile aspirare sulla base del capitale accumulato nel fondo di previdenza integrativo.