Esodati: confermato il cumulo dei benefici per i 10mila salvaguardati
Venerdì, 17 Agosto 2012 Sono un "esodato" Telecom della Regione Sicilia. Sono nato il 05/01/1953 ed assunto in Azienda dal 01/05/1972. Il mio rapporto di lavoro si è risolto allo scadere del 31/08/2009 in Mobilità Ordinaria di cui gli art. 4 e 24 della legge 23/07/1991 n. 223, con accordo sindacale di mobilità del 19 settembre 2008. L'Azienda ha provveduto secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 9 della legge 223/91 a fornire le previste informative agli enti preposti. Messo in Mobilità il 01/09/2009 ed in stessa data ho presentato all'Ufficio Prov. del Lavoro la Domanda di iscrizione nella lista Regionale di Mobilità ed in data 03/09/2009 presso INPS della Domanda di Indennità di mobilità. In data 02/08/2012 ho ricevuto la lettera INPS in quanto risulto tra i "possibili beneficiari" della legge 214/2011 invitandomi a verificare la mia posizione assicurativa. Preciso che, da varie occasioni di verifiche precedenti con INPS, ultima ai primi giorni di marzo c.a., veniva confermata la mia pensione ad Ottobre 2012. A fine dello stesso mese di marzo, invece, ad un'ulteriore contatto mi veniva riferito che non erano più in grado di potermi dare notizie in merito alla mia "pensione". Oggi mi viene comunicato che se rientro nella lista dei lavoratori salvaguardati potrei andare tra maggio o giugno 2013. Mi urge precisare che a suo tempo, con l'introduzione della legge "Berlusconi" 122/2010, rientravo tra coloro che essendo in mobilità Ordinaria con accordi stipulati entro il 30/04/2010 risultavo già tra i 10mila "SALVAGUARDATI".
AD oggi tutto sembra svanito sui terminali INPS e quello che rimane sono tanti se e tanti ma e nessuna certezza.
Ad illuminare un po' esiste il messaggio INPS n. 13343, che recita:"Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i." che ufficialmente la Dir. Generale dovrebbe inviare tre mesi prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento. Cosa mai avvenuta.
Oggi mi chiedo: Ho possibilità di entrare tra i 25.590 esodati in mob. ord.? Se sì, come è possibile fare riemergere il precedente essere "salvaguardato" sui terminali INPS (il baffetto non c'è più)?
Dalle informazioni fornite è in possesso dei requisiti per essere tra i 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria salvaguardati rispetto alle nuove regole di pensionamento. Questo è inoltre confermato dal fatto che ha anche ricevuto la lettera che comunica di essere tra i potenziali salvaguardati.
Ricordo che in linea generale i lavoratori salvaguardati rimangono soggetti alle finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 in vigore dal 1° Gennaio 2011. Ciò determina uno slittamento tra la data di maturazione dei requisiti di pensionamento e la data di effettiva percezione del primo assegno. Lo slittamento è pari a 12 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per i quarantisti la finestra è ancora piu' lunga: 1 mese in piu' per coloro che maturano il requisito nel 2012; 2 mesi in piu' per l'anno 2013 e 3 mesi in piu' dal 2014 in poi.
Le vecchie finestre - Il Cumulo dei benefici
In via eccezionale il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 conferma che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cioè i cd. "10 mila" salvaguardati in mobilità o titolari di prestazione straordinaria al 30 Aprile 2010) che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008 ( cfr: messaggio inps numero 20062/2011) possono godere delle regole di decorrenza - evidentemente piu' favorevoli rispetto alle finestre mobili- vigenti sino al 31.12.2010 (erano le cd." finestre di accesso" con decorrenza fissa).
Sulle modalità operative per ottenere il cumulo dei benefici è opportuno attendere le istruzioni Inps.
Esodati: Aspettativa di vita congelata per i lavoratori in mobilita'
Giovedì, 16 Agosto 2012 Vorrei sapere se l'innalzamento dei requisiti per la pensione per l'adeguamento alla stima di vita dal 1 Gennaio 2013 può comportare l'esclusione dalla salvaguardia per i lavoratori che sono in mobilità. La mia mobilità scade il 1° Febbraio 2013 e dovendo raggiungere quota 97,3 dal 1° Gennaio 2013 rischierei di rimanere fuori (maturerei la quota nell'Aprile del 2013 oltre la data di scadenza della mobilità).
La questione è nota. Dal 1°Gennaio 2013 i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 247/07 sono adeguati alla stima di vita Istat. L'aumento è pari a 3 mesi. Il rischio paventato è quello che, per effetto del predetto adeguamento, la maturazione dei requisiti per il pensionamento si venga a collocare al di là della scadenza della percezione dell'indennità di mobilità lasciando in tal modo fuori dalla salvaguardia il lavoratore. Si ricorda infatti che, tra le condizioni imposte dal Dl 201/2011, i lavoratori in mobilità devono maturare i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha tuttavia precisato che i lavoratori in mobilità cessati entro il 31 dicembre 2011 che si trovano in questa condizione saranno comunque salvaguardati ancorchè per effetto dell'adeguamento maturino il requisito per la pensione successivamente alla scadenza della fruizione dell'indennità di mobilità. Al riguardo il citato messaggio precisa che saranno varati specifici interventi.
Tali interventi non riguardano tuttavia i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Esodati: il prolungamento dell'indennità di mobilità
Giovedì, 16 Agosto 2012 Sono una lavoratrice in mobilità con scadenza dell'indennità nel marzo 2013. Leggo che non sarei salvaguardata perchè non maturerei i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità medesima. Mi mancherebbero 6 mesi ai 40 anni di contributi (ho 55 anni di età). Mi chiedo: posso dal mese di Settembre trovarmi un'occupazione lavorativa sospendendo la mobilità e ottenendo così la pensione? Grazie Anna Franca da Cremona
La risposta è negativa. Il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Esodati: i requisiti per i lavoratori in mobilita'
Domenica, 12 Agosto 2012 sono in possesso dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia dei 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria citati nel Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno, GU n. 171 del 24-7-2012.
Le porgo una domanda: la suddetta categoria, a suo parere, è assoggettata a vincoli temporali (peraltro non citati nel Decreto di cui sopra) relativi alla data di perfezionamento del diritto alla decorrenza?
Glielo chiedo perchè alcune risposte fornite dallo Sportello Amico Inps, in località diverse tra l'altro, ritenevano attribuibile l'esclusione dalle liste di salvaguardati in quanto il diritto decorrenza sarebbe stato maturato oltre il 31/12/2013. Una limitazione che non ho riscontrato in documento alcuno!
Esodati bancari: attenzione alle finestre mobili
Domenica, 12 Agosto 2012 sono un ex lavoratore del credito (Banco di Napoli / Banca Intesa) nato nell’ottobre del 1951 ed assunto il 1/6/1975
• Sono stato collocato in esodo a decorrere dal 1/1/2009 accedendo al Fondo di Solidarietà e accompagnato alla pensione sino a tutto il 30/6/2012 (finestra con salvaguardia 1/07/2012 con assegno straordinario VOCRED n.
• Per effetto della evoluzione legislativa, la mia domanda di pensione presentata il 7/6/2012 è stata rigettata con nota del 18/06/2012 e poiché non rientro nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall’art. 10, comma 5 della legge 122/2010 e devo attendere ancora quattro mesi senza stipendio, senza assegno straordinario e senza pensione per ripresentare all’Inps richiesta di pensione (finestra senza salvaguardia 1/11/2012);
Dal 1/11/2012 riuscirò a diventare un pensionato o dovrò subire altri soprusi?
Esodati: le lettere Inps
Giovedì, 09 Agosto 2012Dato che rispetto i requisiti per andare in pensione con le vecchie regole posso stare "tranquillo"? E se no basta la ricezione della lettera per esserlo? Federico da Verona