Esodati, i dettagli della clausola di salvaguardia aggiuntiva
Giovedì, 15 Marzo 2012 Sono una esodata delle Poste Italiane, che ha aderito consensualmente ad un accordo per essere accompagnata alla pensione.
I miei dati sono i seguenti:
nata il 25/04/1953, firmato in Confindustria, alla presenza del rappresentante delle Poste e del sindacato il 15/11/2011, risoluzione del rapporto di lavoro il 31/12/2011. Accesso al diritto di pensione di vecchiaia il 25/04/2013. Primo assegno di pensione il 01/08/2014 (60 anni + 1anno di finestra mobile + 3 mesi di speranza di vita). Se non ho capito male, io sarei fuori dalle vecchie regole pensionistiche per il solo fatto che, pur maturando il diritto di pensione di vecchiaia il 25/04/2013, per effetto della finestra mobile e della speranza di vita, scavalcherei i due anni dall'entrata in vigore della riforma (e questo non mi fa dormire la notte!!), e quind ne rimarrei fuori. Poi, però, leggendo attentamente l'articolo del Dr. Franco Rossini, sembrerebbe che, con un decreto ministeriale, se le Poste versassero dei contributi aggiuntivi, mettendo in atto la"clausola di salvaguardia", poteri rientrare con le vecchie regole pensionistiche. Ho capito male? In attesa di una risposta, permettetemi sinceramente di ringraziare colui che mi risponderà.
Esodati Poste, la finestra di accesso
Giovedì, 15 Marzo 2012Dipendente di poste italiane con cessazione per esodo il 31/07/2011 con 39 anni 8 mesi e 15 giorni, domanda di autorizzazione volontaria per coprire mesi 4 al raggiungimento dei 40 anni a novembre 2011, Accolta la cotribuzione volontaria da parte dell'INPS inviandomi c/c MAV dopo aver pagato mi accorgo che l'INPS mi fa pagare per 5 mesi e non 4 ( cioè fino a Dicembre 2011 ) adesso non so se il mese che ho pagato in più incide sulla data all'uscita della pensione, e quando andro in pensione con la finestra mobile nel ringraziarvi franco
Esodati e lavoratori in Mobilita', due condizioni diverse
Giovedì, 15 Marzo 2012 Buonasera, Sono andato in mobilità per tre anni a seguito di accordi con l'azienda dal 24/03/2011; (che mi doveva accompagnare alla pensione); maturerò 40 anni di contributi in data 15/01/2013 e con la vecchia finestra dovevo iniziare a percepire la pensione da febbraio 2014... quando terminava appunto l''erogazione dell'indennità di mobilità. Leggo che ora questi requisiti devono invece maturare entro il 06/12/2013... cosa mi devo apettare?
Grazie e saluti.
Lavoratori Esodati, salvati nei limiti delle risorse stanziate
Lunedì, 12 Marzo 2012Sono nata il 3 marzo 1952.Ho risolto il mio rapporto di lavoro il 31 marzo 2008 in ragione di accordo individuale in base agli art 410, 411 del cpc ed incentivo all'esodo corrispondente al periodo intercorrente fra licenziamento e maturazione pensione di vecchiaia. Dispongo della data certa di cessazione (lettera di licenziamento ed anche comunicazione ufficiale all'EBITER). Da quel momento ho fruito di tre anni di mobilita' scaduti nel giugno 2011. Da allora ne mobilita' ne pensione. Secondo i vecchi criteri avrei dovuto maturare la pensione il 3 marzo 2012 data di compimento di 60 anni ed avendo maturato oltre 38 anni di conributi. La finestra relativa si sarebbe dovuta aprire nel mese di aprile 2013. Leggendo gli esito del decreto milleproroghe, mi sembra di avere i requisiti per poter fruire della deroga alle modifiche apporate e quindi mantenere i vecchi criteri di calcolo. Poiche' devo decidere se pagare la volontaria per raggiungere i 41,1 anni di contribuzione che raggiungerei nel settembre 2013 (invece di attendere ulteriori 4 anni, Le chiedo se la mia interpretazione del Milleproroghe e' esatta oppure no. In buona sostanza se ho maturato il diritto il 3 marzo scorso, oppure no. Grazie infinite. Patrizia.
L'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ammette tra i salvaguardati, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e dell'ulteriore plafond di risorse attivabile ai sensi dell'art. 6-bis, Dl 216/2011, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Il raggiungimento di "quota 96" in questo mese (Marzo 2012) - con la conseguenze maturazione del trattamento pensionistico il 1° Aprile 2013 (Art. 12, comma 2, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) - ritengo, come correttamente osserva, siano sufficienti per usufruire del beneficio sugli esodati in questione.
Esodati, le regole per l'accesso alla pensione
Venerdì, 09 Marzo 2012Buongiorno sono un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana. Assunto il 10/01/1977 In data 25/07/2011 ho firmato un accordo con la mia Azienda (Esodo), tale accordo prevedeva la mia uscita dall'Azienda dal 01/10/2011, in quanto da conteggi effettuati avrei raggiunto il limite dei 40 anni il 24/04/2012. Alla luce delle nuove leggi, cortesemente vorreste farmi sapere se sono tra quelli che comunque possono accedere alla pensione. Vi ringrazio tantissimo per la vostra squisita gentilezza e vi saluto. Gennaro
Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, fanno salva la previgente pensionistica i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Ricordo che i lavoratori in questione sono salvi nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e dell'art. 6-bis, Dl 216/2011 (per i quali si attendono i decreti attuativi entro il 30 Giugno 2012).
Ritengo dunque, nei limiti di quanto esposto, che possa fare salva la previgente disciplina. In definitiva maturerà il diritto alla pensione il 24 Aprile 2012 (per raggiungimento dei 40 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Giugno 2013 (per le mensilità delle finestre mobili previste dall'art. 12, comma 1, DL 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010). Dunque tutto come nei piani "originari".
Uno dei pochi esodati che rispetta tutti i requisiti richiesti
Martedì, 06 Marzo 2012 Esodato Poste, Le comunico tutti i dati in mio possesso per capire una volta per tutte se sono escluso dalla riforma Fornero, come mi auguro. Data di nascita: 07/10/1952. Ultimo giorno di lavoro: 31/12/2010. Anzianita' contributiva: anni 36 mesi 9 giorni 22:
Firma accordo dinnanzi a Direzione Provinciale del Lavoro Mantova: 14/12/2010 (verbale di conciliazione e transazione a sensi art.2113 c.c. e art.411 c.p.c. 3° comma). Con la previgente normativa raggiungerei quota 96 ad ottobre 2012 per avere il trattamento pensionistico a partire dal 1 novembre 2013 (finestra). Sandro
Il lettore rispetta a mio avviso tutti i requisiti per essere considerato un lavoratore esodato ai sensi dell'articolo 6 comma 2-ter Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012. Percepirà la pensione dal 1° Novembre 2013 secondo quanto stabilito dalla previgente disciplina. In linea generale la domanda di pensione può essere presentata durante il periodo compreso tra il raggiungimento dei requisiti e l’apertura della finestra di uscita.