L'opzione è disponibile per i lavoratori iscritti alla gestione separata che possano far valere almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo.
Il Computo nella Gestione Separata
I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno a disposizione un particolare strumento normativo per riunire gratuitamente nella gestione separata tutti i contributi sparsi nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria al fine di conseguire un'unica prestazione pensionistica.
Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall’articolo 3 del Dm 282/1996 che può essere esercitata da tutti coloro che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990. Vediamo, dunque, in breve di riassumere quali sono i requisiti e le condizioni per esercitare il computo nella gestione separata.
Indice
Destinatari
Requisiti
La Pensione
La Domanda
Destinatari
La Facoltà di Computo consiste nella possibilità di accentrare presso la gestione separata i contributi presenti nelle altre gestioni pensionistiche pubbliche di natura obbligatoria: assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, gestioni ad essa sostitutiva od esclusive nonchè le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commerciati e coltivatori diretti). Possono essere accentrati nella gestione separata, quindi, tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex inpdap, ex enpals e negli altri fondi sostitutivi dell'AGO. Non possono, invece, formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali nè quelli versati presso il Fondo Clero.
I Requisiti per il computo
Presupposto per l'esercizio dell'opzione è che il lavoratore possa vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la gestione separata. L'interessato deve, inoltre, possedere un'anzianità contributiva nelle predette gestioni coinvolte nel computo pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996 unitamente al possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. E' necessario, altresì, che il lavoratore abbia un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva sopra indicata occorre aver riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in parola, nelle gestioni coinvolte nel computo purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Ai fini del suddetto accertamento, eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.
Ciò determina che, sono esclusi dalla facoltà di computo i c.d. contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996 ma anche i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni che non rientrano tra quelle oggetto del computo ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Il computo può essere utilizzato anche laddove il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate o risulti già titolare di trattamento pensionistico. Si tratta questa di una particolarità degna di nota in quanto consente l'unificazione di periodi contributivi anche in favore di soggetti già pensionati che, come noto, non è riconosciuta nella totalizzazione o nel cumulo dei periodi assicurativi. In tale circostanza, tuttavia, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti per il computo (Circolare Inps 184/2015). Si tenga presente che la facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del computo, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
La Pensione
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'esercizio del computo dopo il 31.12.2011 possono conseguire la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia in base ai requisiti previsti per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata. In pratica si può accedere alla pensione di vecchiaia con: 1) a 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l'assegno risulti non inferiore ad una volta l'assegno sociale; 2) oppure a 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva; o alla pensione anticipata con: 1) 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età anagrafica unitamente ad una finestra mobile di 3 mesi; 2) 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'importo pensionistico non sia inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con due o più figli) e una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti; o 3) con la quota 100 (62 anni e 38 anni di contributi) ora quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con le relative finestre mobili.
Salvaguardia delle vecchie regole
I lavoratori che hanno perfezionato entro il 31.12.2011 sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di computo sia i requisiti per l'accesso alla pensione contributiva secondo la previgente normativa mantengono tali regole di pensionamento ancorché esercitino la facoltà di computo successivamente al 31.12.2011.
In sostanza le nuove regole di pensionamento non si applicano nei confronti dei sogetti che al 31.12.2011 hanno perfezionato almeno 65 anni di età (60 se donne) unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, oppure la cd. quota 96 (per ulteriori info). Si rammenta che a tal fine alla data del 31.12.2011 deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.
La giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto, peraltro, anche a coloro che maturano i requisiti per il computo e per il diritto a pensione oltre il 31.12.2011 in regime di salvaguardia pensionistica.
La salvaguardia delle vecchie regole comporta sempre l'applicazione della disciplina delle finestre di accesso secondo la disciplina vigente al 31.12.2011.
Le Altre prestazioni previdenziali
Da segnalare che con il computo può essere liquidato anche l'assegno ordinario di invalidità (che invece non si può ottenere con il cumulo dei periodi assicurativi o con la totalizzazione nazionale gli altri due strumenti alternativi che in genere si utilizzano per cumulare la contribuzione), la pensione di inabilità e una pensione indiretta da parte dei superstiti del lavoratore assicurato deceduto senza aver raggiunto la pensione. E' possibile infine utilizzare il computo per ottenere una pensione supplementare. Ad esempio, un lavoratore già titolare di una pensione a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti può utilizzare il computo nella gestione separata per mettere assieme la contribuzione versata in una gestione sostitutiva od esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria (ove, evidentemente, tale contribuzione non possa dare luogo alla liquidazione di un trattamento autonomo) al fine di ottenere la liquidazione di una pensione supplementare a carico della gestione separata. In tal caso la prestazione viene liquidata al perfezionamento dell'età di vecchiaia prevista dalla gestione separata e sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazione i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare. Si tratta, questa, di una facoltà da tenere in considerazione per valorizzare spezzoni contributivi che altrimenti resterebbero silenti.
Il sistema di calcolo
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, trovano applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
Effetti
Ai trattamenti in computo si applicano i benefici di cui all'articolo 1, co. 7 della legge n. 335/1995:
- ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata (o quota 100 e successive modifiche) non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Ai trattamenti, inoltre, si applicano anche i benefici di cui all'articolo 1, co. 40 della legge n. 335/1995 (messaggio inps 18730/2013) e può effettuarsi il riscatto agevolato della laurea (Circ. Inps 6/2020).
La domanda
Il computo è una “facoltà” che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda al momento della presentazione della domanda di pensione. Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad applicare l’Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata.
Documenti: Circolare Inps 108/2002; Circolare Inps 184/2015; Messaggio inps 219/2013; Dm 282/1996