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Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO"

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Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 12 novembre 2013 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO" è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve "EBICC ARTIGIANATO" mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

- "EART" denominata "Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE dell’Artigianato in breve EBICC ARTIGIANATO"

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell’azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribandendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Direzione Centrale Entrate
Roma, 02-05-2014
Messaggio n. 4373
 
Allegati n.2
 
OGGETTO:

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.

   

 

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, all’articolo 1, commi 194 e ss. (allegato 1) reca nuove misure di salvaguardia pensionistica, attraverso l’individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 147/2013, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

In attuazione del comma 196, del citato articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2014 (allegato 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

1.          Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013

Criteri di ammissione alla salvaguardia

a) Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione.

Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.

Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.


Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:

- in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;

-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale.

Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non

riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

-in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale.

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre  2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione suc-cessivamente alla predetta data.

Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante  il  versamento di contributi volontari,  dei requisiti vigenti alla data di  entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

Il predetto versamento volontario,  anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

f) Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011.

Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile alla predetta data.

A condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013.

A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

L’articolo 8 del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 17.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013:

Tipologia di soggetti

Contingente numerico

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011 (lett. a)

900

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (lett. b)

400

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto  dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (lett. c)

500

Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia  cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (lett. d)

5.200

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre  2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (lett. e)

1.000

Lavoratori autorizzati alla pro-secuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (lett. f)

9.000

TOTALE

17.000

2. Disposizioni comuni a tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013

 

2.1. Condizione della decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015

Pertutte le categoriedi lavoratori destinatari della salvaguardia in parola, l’articolo 1, comma 194, della citata legge n. 147, prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio, il perfezionamento, ancorché successivamente al  31 dicembre 2011, dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il  trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (6 gennaio 2015).

 

2.2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici non anteriore al 1° gennaio 2014

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

2.3. Criterio ordinatorio e monitoraggio

Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 3 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 196, della citata legge n. 147, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti a tutte le categorie di cui alla salvaguardia in parola, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

 

 

3. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013)

3.1. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 900 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011:


- che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

- anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,  qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

-che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).

 

3.1.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestioni private

 

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

3.1.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestione Dipendenti Pubblici

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha disposto che devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo).

Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla seguente casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando il modello pubblicato nella sezione “MODULISTICA” presente nella pagina del sito istituzionale dell’INPS  Gestione Dipendenti Pubblici (www.inps.it).

Si precisa che qualora una Sede o una Direzione Regionale ricevano direttamente la domanda da parte dell’iscritto/assicurato alla Gestione Dipendenti Pubblici, una copia della stessa dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica  di seguito specificato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

3.2. Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. b)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 400 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.2.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

-      nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

-      in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

3.3. Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.3.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

-      nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

-      in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

3.4. Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.200 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

3.4.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

 

3.5. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.000 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.

E’ opportuno evidenziare che l’espressione “collocati in mobilità ordinaria” utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda alpresupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità - che determina la collocazione in mobilità - si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici -  i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.

Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.

I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.

3.5.1. Precisazioni

La norma riguarda – in via esclusiva – i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (v. punto 3.5.2) e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV.

Si ricorda, infine, quanto già chiarito nell’ambito della circolare n. 150/2003 in merito ai versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La facoltà di versare i contributi per i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Considerato che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

3.5.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

         

3.6. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

 

3.6.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

4. Commissioni competenti istituite presso le DTL

L’articolo 6 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 dispone che, competenti ad esaminare le istanze presentate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 194, dell’articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013.

Si richiamano, al riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 12577 del 2 agosto 2013.

La partecipazione alle Commissioni in parola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

Si precisa che, il funzionario dell’Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto.

Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della salvaguardia in parola - alle strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.


5. Monitoraggio


Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.

 

6. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, anche con messaggi n. 12577 del 2013 e n. 522 del 2014 e con circolare n. 76 del 2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

                              

7. Ampliamento contingente terza salvaguardia

 

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013, il contingente numerico della categoria di lavoratori di cui all’art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 (prosecutori volontari) è stato incrementato di n. 6.000 unità. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già fornite con i messaggi n. 12577 del 2013 e 12998 del 2013 sulla c.d. terza salvaguardia,  rammentando che per la categoria di lavoratori in argomento va verificata la condizione del mancato superamento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, dei 7.500,00 euro annui lordi di reddito da attività lavorativa.

8. Punto di Consulenza “Sportello Amico”


Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.


A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.

06/164164mente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell’operatore del CCM fornire un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:

  • a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
  • ad invitare  l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta.  

9. Sinergie


Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.


In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 5, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.

I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.

Resta fermo l’obbligo - di cui all’art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.

10. Caselle di posta elettronica


I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:

a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

b)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Per la categoria di lavoratori di cui al punto 7. del presente messaggio, i quesiti devono essere inoltrati alle seguenti caselle di posta elettronica:

a) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

b)Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

  Il Direttore Generale  
  Nori
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia.

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Il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 del 16 Aprile 2014 indica le modalità attraverso cui 17mila lavoratori potranno fruire della quinta salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013).

I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro o all'Inps entro il 15 Giugno 2014 (cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm).

Il testo del Decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 Aprile 2014.

 

DECRETO 14 febbraio 2014: Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

(GU n.89 del 16-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalita' di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020; Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni: a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) lettera b) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: d) lettera d) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) lettera e) del citato art. 1, comma 194: lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3 1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande. Art. 4 1. I soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 5 1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita': a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro: 1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato; b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. 2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Art. 6 1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 8 1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unita' ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue: ============================================================= |  Tipologia di soggetti |  Contingente Numerico | +=================================+=========================+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011 i quali possano far| | |valere almeno un contributo | | |volontario accreditato o | | |accreditabile alla data del 6 | | |dicembre 2011, anche se hanno | | |svolto, successivamente alla data| | |del 4 dicembre 2011, qualsiasi | | |attivita', non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato | 900 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto entro il 30 | | |giugno 2012 in ragione di accordi| | |individuali sottoscritti anche ai| | |sensi degli articoli 410, 411 e | | |412-ter del codice di procedura | | |civile, ovvero in applicazione di| | |accordi collettivi di incentivo | | |all'esodo stipulati dalle | | |organizzazioni comparativamente | | |piu' rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |il 30 giugno 2012, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  400 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto dopo il 30 | | |giugno 2012 ed entro il 31 | | |dicembre 2012 in ragione di | | |accordi individuali sottoscritti | | |anche ai sensi degli articoli | | |410, 411 e 412-ter del codice di | | |procedura civile, ovvero in | | |applicazione di accordi | | |collettivi di incentivo all'esodo| | |stipulati dalle organizzazioni | | |comparativamente piu' | | |rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |la cessazione, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  500 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro sia cessato per | | |risoluzione unilaterale, nel | | |periodo compreso tra il 1° | | |gennaio 2007 e il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, | | |successivamente alla data di | | |cessazione, qualsiasi attivita' | | |non riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  5.200 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori collocati in mobilita'| | |ordinaria alla data del 4 | | |dicembre 2011 e autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione successivamente | | |alla predetta data, che, entro | | |sei mesi dalla fine del periodo | | |di fruizione dell'indennita' di | | |mobilita' di cui all'art. 7, | | |commi 1 e 2, della legge 23 | | |luglio 1991, n. 223, | | |perfezionino, mediante il | | |versamento di contributi | | |volontari, i requisiti vigenti | | |alla data di entrata in vigore | | |del citato decreto-legge n. 201 | | |del 2011. Il versamento | | |volontario di cui alla presente | | |lettera, anche in deroga alle | | |disposizioni di cui all'art. 6, | | |comma 1, del decreto legislativo | | |n. 184 del 1997, potra' | | |riguardare anche periodi | | |eccedenti i sei mesi precedenti | | |la domanda di autorizzazione | | |stessa | 1.000 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011, ancorche' al 6 | | |dicembre 2011 non abbiano un | | |contributo volontario accreditato| | |o accreditabile alla predetta | | |data, a condizione che abbiano | | |almeno un contributo accreditato | | |derivante da effettiva attivita' | | |lavorativa nel periodo compreso | | |tra il 1° gennaio 2007 e il 30 | | |novembre 2013 e che alla data del| | |30 novembre 2013 non svolgano | | |attivita' lavorativa | | |riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  9.000 | +---------------------------------+-------------------------+ | TOTALE |  17.000 | +---------------------------------+-------------------------+ Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro foglio n. 798

 

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino delle Province.

La legge contiene le disposizioni su città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni e  ridisegna confini e competenze delle amministrazioni locali in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione.

Kamsin Sono organi delle nuove province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci.

Il presidente della provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, dura in carica quattro anni e decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità.

Il consiglio provinciale, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, dura in carica due anni ed è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

L'assemblea dei sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. Adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

 LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.

2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta' metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della citta' metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta' metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta' metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.

12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1º gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta' metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e' costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sara' determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta' metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta' metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta' metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e' determinato secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana.

50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ((1))

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresi', le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi' rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia' costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita', incandidabilita', inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita':

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita' verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialita' presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della citta' metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita' contenenti modalita' operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.))

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2014

 

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

 

Alfano, Ministro dell'interno

 

Lanzetta, Ministro per gli affari

regionali

 

Boschi, Ministro per le riforme

costituzionali e i rapporti con il

Parlamento

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha disposto (con l'art. 47, comma 6) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui ai commi precedenti".

Allegato A

 

(articolo 1, comma 34)

 

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle citta' metropolitane e delle province

 

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta' metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e' ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

   

 

Messaggio Inps 3618/2014

Mercoledì, 02 Aprile 2014
L'Inps comunica con il messaggio 3618 del 27 Marzo 2014 i termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review").

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Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review") ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come successivamente modificato. Prime indicazioni in attesa della circolare.

Con rifermento al personale interessato da prepensionamenti nell’ambito di operazioni di gestione di esuberi di cui alle norme in oggetto (in tema di cosiddetta "spending review"), in attesa dell’emanazione della circolare applicativa nonché del rilascio delle procedure gestionali relative agli speciali termini di pagamento di queste prestazioni, si fa presente che occorre soprassedere alla definizione di tutte le pratiche di liquidazione dei Tfs e Tfr, spettanti al predetto personale.

Secondo le disposizioni richiamate in oggetto, i dipendenti in parola accedono al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina vigente prima della entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto spettante a tale personale, l’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012 prevede che, per i dipendenti che in data successiva al 31 dicembre 2011 maturino in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa e che risultino in esubero, il diritto al pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata è collegato alla maturazione del diritto pensionistico teorico stabilito dall’art. 24 del citato decreto legge 201/2011.

In caso di accesso alla pensione con requisiti in deroga alla disciplina vigente, il diritto al pagamento dei Tfs e dei Tfr sorge non alla data di cessazione dal servizio ma alla data di maturazione del diritto pensionistico teorico in base all’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero), così come previsto dall’art. 2, comma 11, del citato decreto legge n. 95/2012.

Da tale data decorrerà il termine di pagamento che varierà a seconda che l’interessato maturi prima il diritto pensionistico (teorico) connesso al raggiungimento del limite di età oppure quello connesso alla pensione anticipata.

L'Inps ha pubblicato il messaggio 3591 con il quale comunica i nuovi criteri di calcolo applicabili agli assegni straordinari e aggiorna le disposizioni in materia di salvaguardia.

{div class:article-banner-left}{/div} Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario (categoria 027 VOCRED) - Nuovo criterio di calcolo degli assegni straordinari - Salvaguardia 65mila, normativa applicabile ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 NUOVO CRITERIO DI CALCOLO DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI

Criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (quota D).

 Con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha modificato il criterio di calcolo degli assegni straordinari, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DM n. 158/2000 e successive modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 computando la contribuzione correlata, versata durante il periodo di fruizione della prestazione, in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

Ne consegue che le Sedi competenti dovranno ricostituire gli assegni interessati calcolando la contribuzione correlata, indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso al Fondo, nella quota contributiva D (e non nella quota B come da precedenti istruzioni).

Il messaggio n. 17612 del 20/06/2006 contiene le istruzioni per la determinazione dell’assegno straordinario con il calcolo contributivo.

L’età anagrafica da prendere a riferimento per il calcolo della quota contributiva deve essere quella del soggetto al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

PROLUNGAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER I LAVORATORI GIA’ TITOLARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2011

In considerazione dei quesiti provenienti dal territorio in merito a quanto specificato in oggetto, si ritiene utile rammentare che le disposizioni in materia di salvaguardia (introdotte, come è noto, dall’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) stabiliscono, per i soggetti beneficiari della stessa, il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso, nonché del regime delle decorrenze, previsti dalle norme vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011.

Alla data del 5 dicembre 2011 erano, in particolare, vigenti:

- il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;

- il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

- il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;

- il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;

- il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011.

Di seguito, se ne riassumono i contenuti (peraltro illustrati nel messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012).

1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia

L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dalla legge n. 148 del 2011, prevede che a decorrere dal 2014 sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive.

Le modifiche intervenute con la legge n. 148/2011 determinano l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si rammenta che a queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

2. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia iscritte alla gestione dei dipendenti pubblici.

L’articolo 12, comma 12-sexies, della legge n. 122/2010, di modifica del comma 1 dell’articolo 22-ter della legge n. 102/2009, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici pubbliche sia elevato a 65 anni (già innalzato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010) senza prevedere alcuna deroga per tale fattispecie.

Alle lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

3. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

Nel richiamare quanto detto in proposito nel messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, si ricorda che il comma 22-ter dell’articolo 18 della legge n. 111/2011, di modifica dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, stabilisce che i soggetti che maturano i 40 anni di contribuzione nel 2012 possono accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti.

Il posticipo di cui sopra sarà pari a:

due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013;

tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.

Il comma 22-quater del citato articolo 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto in argomento siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 22-quinquies dispone, infine, che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dal monitoraggio effettuato risulta che la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione 5.000, è il 30 novembre 2009.

Ne consegue che i lavoratori destinatari della "salvaguardia 65mila" di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, fatti salvi il beneficio di cui al comma 22-quater dell’articolo 18 (salvaguardia 5mila) e il beneficio di cui al comma 5-bis dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 novellato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111/2011 (prolungamento a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Ai soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila" che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

4. Disciplina adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita Per espressa previsione della legge n. 214/2011 anche i requisiti pensionistici "in deroga" devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Si rammenta che gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita devono tenere conto della previsione effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’articolo 12, comma 12-bis, del richiamato decreto legge n. 78/2010.

L’unica eccezione riguarda, come sopra precisato, i soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila" che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica.

RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI IN SALVAGUARDIA

Con il messaggio n. 18488 del 14 novembre 2013 è stato reso noto che, con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza), nonché del versamento della contribuzione correlata laddove necessaria per la maturazione del diritto a pensione, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti.

Al riguardo si precisa che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo.

Come è noto, la procedura FELPE, utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia, è stata implementata per consentire la rideterminazione, alla luce delle norme citate, sia della data di perfezionamento del requisito pensionistico sia della data di decorrenza ai sensi delle leggi n. 247/2007, n. 122/2010 e n. 111/2011.

Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.

Infine, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, beneficiari anche dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 (ovvero con decorrenza assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 1° maggio 2010), devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione a carico dell’azienda con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 122.

Per le modalità di gestione dei conguagli degli assegni eliminati, si rimanda alle istruzioni contenute nei messaggi n. 13970 del 31/5/2007 e n. 3563 dell’11/2/2011.

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