Nicola Colapinto
Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it.
Articolo 18, così cambia l'indennizzo
Giovedì, 01 Gennaio 2015Entro la fine del Gennaio entrerà in vigore la Riforma della Disciplina dei licenziamenti illegittimi. Il reintegro sarà ammesso solo in casi "residuali".
Kamsin Il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro resterà possibile solo per il licenziamento discriminatorio, per quello intimato in forma orale oppure nel caso di licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) quando sia accertato in giudizio che il fatto contestato al lavoratore non sussiste. Negli altri casi, per i nuovi assunti resterà solo il meccanismo delle tutele crescenti, cioè un indennizzo proporzionato al periodo di permanenza in azienda: la misura è pari a due mensilità per ogni anno, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro. Passiamo dunque in rassegna le novità:
Licenziamenti economici - Nelle imprese con piu' di 15 dipendenti prima, con la riforma Fornero, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato poteva essere licenziato per ragioni «economiche» in cambio di un indennità monetaria. Ma: 1) si doveva passare per un giudice; 2) serviva molto più tempo; 3) l'azienda avrebbe speso di più (da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, più eventuali incentivi); 4) il giudice avrebbe potuto decidere di restituire il posto di lavoro al lavoratore licenziato, cioè la tutela dell'articolo 18.
Ora, con la riforma, per chi ha già un contratto di lavoro attivo continuano a valere le regole della legge Fornero. Chi verrà assunto con un contratto «a tutele crescenti», sarà facilmente licenziabile: basterà pagare un'indennità che varia da un minimo di 4 mensilità di stipendio, e sale di 2 mensilità per anno di servizio fino a un tetto di 24 mensilità. Non si passa mai per il giudice, a meno che il lavoratore voglia cercare di dimostrare che si tratta di un licenziamento discriminatorio e nullo. La stessa disciplina riguarda anche i licenziamenti collettivi, quelli effettuati in caso di crisi aziendale.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti (se agricole, meno di 5) la disciplina vigente non prevede mai il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. C'è solo un indennizzo economico che può oscillare tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità. Con la Riforma Renzi si prevede che per tutti i nuovi assunti in una impresa di piccole dimensioni valgono le procedure stabilite per i licenziamenti economici nelle grandi aziende: soltanto che le indennità economiche sono dimezzate. In pratica, si parte da due mesi di stipendio il primo anno, si sale di una mensilità l'anno fino a un massimo indennizzo pari a sei mesi di stipendio del lavoratore.
Novità anche sui licenziamenti disciplinari. Con la legge Fornero in alcuni casi erano i contratti collettivi, in altri un giudice, a stabilire che cosa accadeva a un lavoratore licenziato per ragioni disciplinari, se la sanzione del licenziamento era proporzionata alla colpa commessa o meno. In generale, il lavoratore poteva recuperare il posto se il fatto contestato non esisteva oppure rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. In altri casi il lavoratore perdeva il posto, ricevendo però un indennizzo dal datore di lavoro, variabile a seconda dei casi da un minimo di 6 a un massimo di 24 mensilità di stipendio. Adesso per tutti i lavoratori assunti dopo la riforma la reintegra nel posto di lavoro diventa piu' difficile. Resterà infatti in vigore soltanto per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato, a prescindere da quello che stabiliscono i contratti. In tutte le altre situazioni il lavoratore sarà licenziato, e riceverà in cambio una indennità economica.
Per quanto riguarda, infine, il capitolo dedicato ai licenziamenti discriminatori, la normativa attualmente vigente prevede che se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio (legato a orientamenti sessuali, religione, opinioni politiche, attività sindacale, motivi razziali o linguistici, handicap, gravidanza, malattia, come stabiliscono leggi e Costituzione) il lavoratore sia subito reintegrato dal giudice nel suo posto di lavoro. In più all'azienda si impone il pagamento dello stipendio maturato nel periodo di assenza obbligata per il lavoratore. La Riforma Renzi lascia immutata questa disciplina stabilendo, però, che dagli stipendi arretrati il datore di lavoro possa detrarre quanto incassato dal lavoratore licenziato grazie ad altri lavori. Viene anche precisato che il risarcimento minimo è pari a 5 mensilità piu' i contributi arretrati. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di andarsene comunque dall'azienda prendendosi un'indennità di 15 mensilità.
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Aspi 2015, l'indennità di disoccupazione si allunga di due mesi
Lunedì, 29 Dicembre 2014Con effetto sui licenziamenti dal 31.12.2014, la durata della mobilità si riduce se l’età è pari o sup eriore a 40 ann. Si riduce invece l'indennità di mobilità.
Kamsin In attesa della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) che entrerà in vigore «salvo intese» dal prossimo primo maggio, secondo il decreto attuativo varato dal Governo alla vigilia di Natale dal 1° gennaio 2015 cambia la durata delle indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi e l'indennità di mobilità.
Per Aspi e miniAspi vale, infatti, ancora il regime transitorio previsto dalla riforma Fornero del 2012, che stabilisce periodi variabili per le indennità dal 2013 al 2016. Dal 2015 in arrivo nuove regole anche per l'arco temporale massimo relativo alla mobilità, diverso tra CentroNord e Sud Italia, con una marcata penalità per i lavoratori del Mezzogiorno. Vediamo allora le novità, che riguardano nel complesso una platea di circa 300mila persone a livello nazionale (secondo le ultime domande presentate all'Inps che eroga le prestazioni), di cui quasi 200mila nel Meridione.
Dal 1° gennaio 2015 i lavoratori dipendenti che avranno perduto involontariamente l'occupazione e che abbiano un periodo contributivo di almeno un anno nell'ultimo biennio e meno di 50 anni di età avranno diritto a due mesi in più di indennità di disoccupazione, ovvero dieci mesi in tutto (erano otto nel 2014). I mesi restano invece dodici, come nel 2014, se chi ha perso il lavoro ha tra i 50 e i 55 anni. Due mesi in più anche per chi ha oltre 55 anni: per loro l'aumento della durata dell'Aspi arriverà a sedici mesi di indennità (rispetto ai 14 mesi del 2014). In pratica, per costoro, risulterà piu' conveniente essere licenziati dal 1° gennaio 2015 rispetto che nel 2014.
Dal 1° maggio 2015 l'Aspi verrà, però, assorbita nella Nuova Aspi (Naspi) e dunque chi perderà involontariamente l'occupazione da maggio vedrà nuovamente cambiare i criteri di assegnazione e di durata dell'ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda invece l'indennità di mobilità, destinata a confluire nell'Aspi dal 2017 secondo la riforma Fornero (e per la quale il decreto non prevede novità), l'anno prossimo la durata, in caso di licenziamenti in aziende industriali o commerciali con almeno 50 dipendenti, resterà di dodici mesi per chi ha fino a 39 anni, ma si ridurrà di sei mesi (da diciotto a dodici) per chi risiede nel Mezzogiorno. Per chi ha tra 40 e 49 anni passerà da 24 a 18 mesi (da 36 a 24 nel Meridione), mentre per gli over 50 l'indennità di mobilità passerà da 36 a 24 mesi (da 48 a 36 nel Sud).
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Proroga Opzione Donna, dall'Inps una parziale apertura
Giovedì, 25 Dicembre 2014Le domande delle lavoratrici che maturano i requisiti nel corso del 2015 non dovranno essere respinte in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'estensione di un anno del regime.
Kamsin La fine del 2014 riserva alcune importanti novità per quanto riguarda l'opzione donna. Com'è noto si tratta della possibilità offerta alle lavoratrici di conseguire prima la pensione in presenza cioè di almeno 35 anni di contributi e un'età non inferiore a 57 anni e tre mesi (lavoratrici dipendenti) ovvero 58 e tre mesi (autonome). Unica condizione: optare per il calcolo di tutta la pensione con la regola contributiva.
L'opzione è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 che ha allungato l'età per la pensione a 63 anni e 9 mesi (dipendenti del privato) e a 66 anni e 3 mesi (impiegate pubbliche). Nella circolare Inps 35/2012 l'Istituto ha precisato che le lavoratrici possono avvalersene soltanto se, entro il termine del 31 dicembre 2015, riescono a ricevere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solamente a maturare i requisiti (cioè il diritto). In pratica, nel calcolo del termine per l'opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi conto anche della finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
L'Inps con gli ultimi messaggi di dicembre diramati in proposito, ha indicato, tuttavia, che le donne che maturano i requisiti nel 2015 possono comunque presentare la domanda di pensione. Nello specifico nei messaggi, l'Ente assicuratore ha precisato che le donne lavoratrici con un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi, conseguiti nel corso del 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva al 31 dicembre 2015, non devono essere rigettate ma "tenute in evidenza" in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'eventuale stralcio dei limiti imposti dalle attuali Circolari. Le domande, pertanto, non saranno rigettate ma tenute al momento in sospeso (limitatamente a quelle provenienti dalle lavoratrici che maturano i requisiti durante l'anno 2015).
Un esempio può aiutare a comprendere cosa cambia. Prima della novità dell'Inps la domanda di pensione volta a fruire dell'opzione donna di una lavoratrice che ha raggiunto, ad esempio, i 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi nel maggio 2015 sarebbe stata rigettata in quanto la decorrenza della prestazione si sarebbe verificata dal 1° giugno 2016, oltre la deadline stabilita dalla Circolare Inps 35/2012 (cioè del 31 Dicembre 2015). Ora invece la domanda non sarà rigettata ma sospesa in attesa che il Ministero decida se possono essere ammesse all'opzione donna tutte coloro che maturano i requisiti (e non la decorrenza) entro il 31 dicembre 2015. Se il Ministero aprirà alla rivisitazione dei termini le domande, tenute per ora in sospeso, potranno essere accolte.
In pratica, dunque, tutte le lavoratrici (autonome, dipendenti o del pubblico impiego) che maturano 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi entro il 31 Dicembre potranno fare domanda di accesso all'opzione donna e attendere di conoscere l'esito del quesito posto dall'Inps al ministero del Lavoro.
L'apertura "cautelativa" dell'Inps è il risultato delle pressioni del «Comitato opzione-donna» che ha promosso la Class action contro l'Inps contro l'indebita restrizione imposta, all'improvviso, nel 2012. Le potenziali beneficiarie sarebbero circa 6 mila donne.
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Pensioni, un aiuto nel Jobs Act per raggiungere la pensione
Giovedì, 25 Dicembre 2014Il Governo approva la bozza sulla Riforma degli ammortizzatori sociali. Dopo l'Aspi i lavoratori potranno fruire di un ammortizzatore sociale sperimentale di ultima istanza.
Kamsin I lavoratori disoccupati vicini all'età del pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza, potranno fruire del nuovo ammortizzatore universale in via prioritaria , nel primo anno di sperimentazione della misura, rispetto agli altri lavoratori. E' quanto prevede un passaggio della bozza di decreto attuativo sulla Riforma degli Ammortizzatori sociali approvato ieri dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge delega sul mercato del Lavoro, il cd. jobs act.
Nel progetto governativo il nuovo ammortizzatore universale, denominato assegno di disoccupazione (Asdi), entrerà in funzione dal 1° maggio 2015 in via sperimentale, avrà una durata massima di 6 mesi e sarà riservato ai lavoratori che hanno già fruito della nuova Aspi a condizione di avere un Isee basso. Per la fruizione del sostegno sarà necessario, inoltre, che il beneficiario partecipi a programmi di reinserimento lavorativo. Circa l'entità del nuovo assegno la bozza prevede che sia pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della nuova Aspi, se non superiore alla misura dell’assegno sociale. L’ammontare potrà essere incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.
Nel primo anno di applicazione, dispone l'articolo 15 della bozza di decreto legislativo, gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
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Aspi 2015, la durata varierà a seconda dei contributi
Lunedì, 15 Dicembre 2014La Delega sulla Riforma del Lavoro prevede l'armonizzazione della disciplina Aspi relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi.
Kamsin Entro la prossima primavera l'esecutivo metterà mano all'Aspi, esercitando la Delega prevista nella legge sulla Riforma del Mercato del Lavoro, il cd. Jobs Act, approvata agli inizi di Dicembre dal Parlamento. La bozza di decreto legislativo potrebbe essere già licenziata durante il prossimo Cdm previsto per il 22 Dicembre e, quindi, passare all'esame delle Commissioni Parlamentari per il definitivo via libera entro Gennaio.
L'obiettivo del Governo è di avviare entro giugno la riforma delle tutele che possono essere concesse ai disoccupati e a coloro hanno perso il posto di lavoro "involontariamente". In attesa del decreto attuativo che fisserà puntualmente le condizioni e i requisiti per la nuova Aspi vediamo quali sono i punti cardine della Riforma.
In primo luogo la Delega prevede il superamento dell'attuale Aspi e mini-Aspi e l'introduzione di un unico ammortizzare sociale la cui durata sarà variabile, personalizzata, in quanto agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore". Ci sarà quindi un incremento della durata massima della nuova Aspi per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In sostanza non ci sarà piu' la differenza tra Aspi e l'attuale MiniAspi destinata ai precari poichè la durata dei trattamenti sarà rapportata ai contributi versati. Resteranno, comunque, esclusi dalla nuova tutela gli amministratori e sindaci.
In secondo luogo l'Aspi sarà concessa anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, almeno fino al loro superamento (come recita la Delega), contratti attualmente rimasti scoperti da ogni forma di garanzia con la riforma Fornero del 2012.
La Legge, inoltre, prevede genericamente una modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni - principio in base al quale le prestazioni di disoccupazione vengono erogate a prescindere dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo "almeno biennale di sperimentazione a risorse definite".
Chi fruirà della nuova Aspi dovrà, inoltre, seguire particolari percorsi per trovare una nuova occupazione, con il coinvolgimento anche in attività a beneficio delle comunità locali. Nel decreto attuativo saranno adeguate le sanzioni e le modalità di applicazione, per aumentare l'effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario del sostegno al reddito che rifiuta una nuova occupazione, o programmi di formazione o che non intenda svolgere attività a beneficio delle comunità locali.
Dopo l'Aspi un ulteriore ammortizzatore sociale - La delega conferisce mandato al Governo anche di introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa e la possibilità di concedere, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. Si tratta in pratica di un'indennità di ultima istanza, a carattere universale, che potrà essere concessa a chi ha un Isee basso, da stabilire nel provvedimento attuativo.
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introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; | 4) identico; |
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti |