Dal 2019 i dipendenti pubblici possono ottenere l'anticipo dell'erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione.
L'Anticipo del TFS-TFR
L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un finanziamento a tasso agevolato che consente di ottenere tramite il sistema bancario l'indennità TFS/TFR maturata entro un massimo di 45 mila euro senza attendere i tempi di ordinaria liquidazione da parte dell'ente previdenziale.
La misura è stata introdotta dall'articolo 23, co. 7 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 e riguarda tutti i dipendenti pubblici (compreso il personale degli enti pubblici di ricerca e delle camere di commercio) che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del Dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 o con la «quota 100» (nel 2022 «quota 102» e nel 2023-2024 «quota 103») ancorché la liquidazione del trattamento sia avvenuta prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del citato dl n. 4/2019.
In sostanza consente di ricevere la prima tranche del TFR/TFS senza attendere l'ordinario termine di 12/24 mesi (o anche superiore in caso di pensionamento con la cd. quota 100) dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
A chi Spetta l'Anticipo del TFS-TFR
Nello specifico sono riguardati dalla novella:
A) i soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (ancorché abbiano effettuato l'opzione per il sistema interamente contributivo della pensione) che accedono alla:
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall'età anagrafica;
- pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione «Quota 100», «Quota 102» o «Quota 103» (62 anni e 38 anni di contributi; 64 anni e 38 anni di contributi; 62 anni e 41 anni di contributi).
B) i soggetti privi di contribuzione al 31.12.1995 che accedono alla:
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall'età anagrafica;
- pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva ed un rateo pensionistico non inferiore ad una volta il valore dell'assegno sociale;
- pensione «Quota 100», «Quota 102» o «Quota 103» (62 anni e 38 anni di contributi; 64 anni e 38 anni di contributi; 62 anni e 41 anni di contributi).
- pensione anticipata con 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva unitamente ad un rateo pensionistico non inferiore a 3 volte il valore dell'assegno sociale;
- pensione di vecchiaia con 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva.
Nella prassi l'Inps riconosce il diritto all'anticipo anche nel caso in cui i predetti requisiti siano raggiunti grazie al cumulo dei periodi assicurativi.
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:
- soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione (es. dimessi e/o destituiti dal servizio);
- soggetti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse rispetto a quelle sopra menzionate (es. Opzione Donna; Pensione in regime di salvaguardia pensionistica; Pensione in totalizzazione nazionale; personale del comparto difesa e sicurezza; usuranti; precoci; ape sociale);
- personale cessato dal servizio per inabilità (in tal caso l'indennità spetta decorsi 30 giorni dalla cessazione rendendo, pertanto, superflua la richiesta di anticipo).
Procedura
Per ottenere il finanziamento, occorre innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’ente erogatore (di regola è l'INPS salvo alcuni casi particolari in cui l'ente coincide ancora con lo stesso datore di lavoro). L’Ente erogatore provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile al richiedente.
Ottenuta la certificazione, i lavoratori possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa (l'elenco è disponibile a questo indirizzo) il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
La banca, una volta accettata la proposta, comunica all’ente erogatore l’accettazione il quale, effettuate le necessarie verifiche, entro 30 giorni comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora la presa d’atto sia “positiva” la banca provvede all'accredito della somma anticipata entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto.
Estinzione
Al momento in cui sorge il diritto al pagamento del TFR/TFS verso il lavoratore l'ente erogatore provvede direttamente al rimborso del finanziamento e dei relativi interessi alla banca trattenendo il relativo importo dall’indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento neanche in misura limitata al quinto e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
Il lavoratore che abbia chiesto l'anticipo può comunque presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L'indennizzo, in tal caso, sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.
Costi
Il tasso d'interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.
Fondo Credito
Si rammenta che dal 1° febbraio 2023 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2023-2025 dall'Inps una ulteriore forma di anticipazione del TFS o del TFR a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali», pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al Tfr o al Tfs non ancora interamente erogato. Qui sono disponibili ulteriori dettagli.
Documenti: Circolare Inps 130/2020; Circolare Inps 131/2020; Messaggio Inps 4315/2020; Accordo Quadro - Dm 19 Agosto 2020; DPCM n. 51/2020; Circolare Inps 119/2022