E' una particolare indennità riconosciuta in favore degli invalidi di guerra e di servizio per la loro assistenza continuativa. La prestazione è incumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili.
Indennità di Assistenza e di Accompagnamento
Nell'ambito degli assegni accessori corrisposti agli invalidi di guerra e di servizio l'ordinamento riconosce uno speciale assegno di assistenza e di accompagnamento per 12 mensilità l'anno. L'indennità non è da confondersi con l'analoga indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili di cui alla legge 18/1980 in quanto trova fondamento nella necessità di assistenza e di retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato. Il sostegno è riconosciuto dall'articolo 21 del DPR 915/1978 e dall'articolo 107 del DPR 1092/1973 in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra e ai dipendenti pubblici titolari di pensione privilegiata (ai quali sia stata riconosciuta, pertanto, la causa di servizio) che risultino affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al DPR 915/1978.
La misura dell'indennità è determinata annualmente in funzione delle variazioni all'andamento delle retribuzioni degli operai dell'industria ai sensi di quanto stabilisce la legge 342/1989 ed è graduata in funzione della gravità delle lesioni o delle infermità iscritte a categoria tabellare (si veda tavola sottostante); essa, poi, al pari degli altri assegni accessori previsti in favore degli invalidi di guerra e di servizio, è esente da Irpef e non reversibile ai superstiti. L'indennità, inoltre, è incumulabile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili.
L'accompagnatore militare
Per le invalidità individuate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1 della tabella E allegata al DPR 915/78, l'articolo 21, co. 3 del Testo unico delle pensioni di guerra, nonchè l’articolo 3, co. 2 della legge 111/1984 le disposizioni normative dapprima richiamate prevedono, inoltre, la possibilità di chiedere, in aggiunta all'indennità mensile di assistenza sopra esposta, un accompagnatore militare. In origine la funzione dell'accompagnatore era assolta dai giovani in servizio di leva o in servizio civile ma con l'abolizione del servizio di leva obbligatorio è divenuto sostanzialmente impossibile per l'amministrazione di fornire l'accompagnatore militare. In luogo di questi l'articolo 1 della legge 44/2006 consente, pertanto, agli interessati di chiedere, sino al 31 dicembre 2022, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare il cui valore è pari a 900 euro mensili per le infermità ascritte alle lettere A n. 1,2,3,4 e A/bis della tabella E di cui al DPR 915/1978 e a 450 euro al mese per le altre infermità (si veda tabella). A decorrere dal 1984, l'articolo 3 della legge 111/1984 ha disposto che in caso di richiesta dell’accompagnatore militare non è più prevista alcuna decurtazione dell’indennità di assistenza ed accompagnamento (prevista in origine dall’art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 9).
Le indennità integrative
L'articolo 21 del citato DPR 915/1978 e l'articolo 107 del DPR 1092/1973 prevedono, inoltre, per i soggetti con invalidità ascritte alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al DPR 915/78 accompagnate da ulteriori gravissime lesioni (ciechi con mancanza dei due arti inferiori o superiori o con sordità bilaterale assoluta e permanente; ciechi con perdita funzionale dei due arti inferiori o superiori sino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi o con sordità assoluta e permanente; ciechi con perdita funzionale di un arto fino al limite di una mano o di un piede) per la particolare assistenza di cui necessitano, l'assegnazione di altri due accompagnatori militari o, in luogo di ciascuno di questi, la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento per ciascun accompagnatore sostituito. Si tratta di assegni particolarmente importanti che non trovano eguali nell'ordinamento previdenziale pubblico potendo superare anche i 6mila euro al mese in caso di doppia integrazione. L'entità di queste integrazioni è ulteriormente incrementata ai sensi dell'articolo 2, co. 2 della legge 422/1990 in un importo pari a circa 3.500 euro annui per ciascun accompagnatore sostituito. Un solo accompagnatore militare aggiuntivo è previsto, invece, per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 2, di cui alla tabella E, i quali possono chiedere pertanto, in sostituzione dell’accompagnatore, la concessione di una sola integrazione dell'indennità di assistenza.
Oltre alle predette integrazioni ai soggetti titolari di pensione di guerra o pensione privilegiata di 1° categoria (cd. grandi invalidi) l’art. 3, co. 2, della legge 13/1987 e l'articolo 8 della legge 656/1986 ha attribuito, dal 1° luglio 1986 un’indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva ove risultino affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della predetta tabella E nonchè agli invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci. La misura di tale indennità è pari a circa 3mila euro al mese e, per espressa previsione di legge, essa risulta cumulabile con l'indennità di assistenza e accompagnamento e sua eventuale integrazione. Il cumulo di dette integrazioni può portare teoricamente la corresponsione di cifre estremamente significative, almeno nel panorama delle prestazioni assistenziali erogate dall'ordinamento.
A questo link è disponibile la mappa con le combinazioni degli importi delle predette indennità integrative. Si rammenta che tutti gli importi derivanti dagli assegni integrativi dell'indennità di assistenza e accompagnamento vengono conglobati in un unico assegno mensile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 236/2000.
L'indennita' di assistenza e di accompagnamento, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura; ove però gli invalidi siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.