L'assegno rinnovabile viene concesso in luogo della pensione privilegiata ove le infermità o le lesioni derivanti da causa di servizio risultino suscettibili di miglioramento.
Assegno Rinnovabile
L'assegno rinnovabile è un trattamento economico privilegiato riconosciuto al personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico che abbia riportato lesioni o infermità per causa di servizio iscrivibili alle categorie tabellari individuate dalla Tabella A allegata al testo unico delle pensioni di guerra (DPR 915/1978) giudicabili suscettibili di miglioramento. Regolato dall'articolo 68 del DPR 1092/1973 l'assegno viene concesso in sostituzione della pensione privilegiata ove, quindi, la lesione o l'infermità non sia stata giudicata permanente ed irreversibile o, comunque, quando l’organismo sanitario non è in grado di pronunciarsi definitivamente sulla stabilizzazione della menomazione e se essa sia o non suscettibile di miglioramento. In definitiva l'assegno rinnovabile non è altro che una pensione privilegiata di natura non vitalizia, concessa per un periodo temporale variabile da un minimo di due ad un massimo di quattro anni. L'assegno rinnovabile non spetta, invece, al personale civile dello stato il quale poteva contare (sino al 6 dicembre 2011) sulla sola pensione privilegiata.
Caratteristiche del trattamento
Essendo un trattamento privilegiato l'assegno è regolamentato, dal punto di vista normativo, in modo unitario assieme alla pensione privilegiata. In particolare l'assegno rinnovabile è determinato nella stessa misura prevista per la pensione privilegiata corrispondente alla categoria tabellare in cui risulta ascritta la lesione o l'infermità dell'invalido (otto categorie ciascuna graduata in misura decrescente in funzione della menomazione riscontrata). Al pari della pensione privilegiata l'assegno è erogabile ove sia stata accertata che la lesione o infermità sia derivata da causa di servizio, è cumulabile con i redditi da lavoro alle medesime regole e condizioni previste per i titolari di pensione privilegiata; è soggetto al prelievo Irpef; non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di servizio; determina l'applicazione delle medesime disposizioni in materia di recupero dell'equo indennizzo; è soggetto alla procedura di aggravamento (art. 70 del DPR 1092/1973); e da' diritto all'attribuzione dei cd. assegni accessori al ricorrere delle relative condizioni.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno, inoltre, diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il l'interessato muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno) per effetto delle lesioni riportate. Anche le regole per la concessione dell'assegno sono sostanzialmente le stesse previste per la concessione della pensione privilegiata (liquidazione d'ufficio ove il rapporto di lavoro sia stato risolto per causa di servizio, a domanda negli altri casi, Art 167 del più volte citato DPR 1092/1973).
Il rinnovo dell'assegno
L'assegno, in sede di prima concessione, non può avere durata inferiore a due anni. Entro sei mesi dalla scadenza dell'assegno l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ed in esito a questi, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento consegue la pensione privilegiata in relazione alla categoria tabellare in cui la lesione è inquadrabile; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla DPR 915/1978, il percettore, in luogo dell'assegno, consegue l'indennita' per una volta tanto; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle all'interessato non spetta più alcun trattamento privilegiato. Qualora, invece, alla scadenza dell'assegno le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di quattro anni (se il precedente assegno è durato quattro anni l'assegno viene tramutato direttamente in pensione privilegiata).
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione privilegiata in relazione alla categoria tabellare in cui la lesione è inquadrabile; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla DPR 915/1978, spetta l'indennita' per una volta tanto; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle all'interessato non spetta più alcun trattamento privilegiato.
In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile all'interessato non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, questi se ha compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
La proroga dell'assegno rinnovabile
L'articolo 6 della legge 9/1980 ha previsto che qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia ancora terminato il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, l'Inps autorizza il pagamento dell'assegno, titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale. Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per la proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.
Pensioni Di guerra
Si rammenta che regole del tutto analoghe interessano gli invalidi di guerra. Costoro, in luogo del trattamento di guerra ordinario vitalizio possono ottenere, ai sensi dell'articolo 12 e 13 del DPR 915/1978, un assegno temporaneo di durata massima quadriennale ove la lesione o l'infermità accertata sia suscettibile di miglioramento e di importo analogo al trattamento ordinario.